Art. 2. Le quote individuali assegnate per la campagna di pesca 2009, indicate negli allegati A e B del presente decreto in relazione a ciascuna unita', identificata con il permesso di pesca speciale ed il numero UE, sono state calcolate tenendo conto delle percentuali originarie ridotte dell'aliquota prevista dalla normativa vigente. Il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco degli autorizzati alla cattura del tonno rosso, e' subordinato al rispetto delle disposizioni previste dalle normativa comunitaria e nazionale, ed in particolare delle disposizioni dei Regolamenti (CE) 2847/93 del 12 ottobre 1993, 2807/83 del 22 settembre 1983, 869/04 del 26 aprile 2004, 2454/93 del 2 luglio 1993, 1984/03 del 8 aprile 2003, 2244/03 del 18 dicembre 2003 e 1559/2007 del 17 dicembre 2007, e rispettive integrazioni e modifiche. E fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in porti diversi da quelli designati, indicati nell'allegato C del presente decreto. Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° giugno 2009 p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Buonfiglio