Art. 2.



  Le  quote  individuali  assegnate  per  la  campagna di pesca 2009,
indicate  negli  allegati  A  e B del presente decreto in relazione a
ciascuna unita', identificata con il permesso di pesca speciale ed il
numero  UE,  sono  state  calcolate  tenendo  conto delle percentuali
originarie ridotte dell'aliquota prevista dalla normativa vigente.
  Il  mantenimento dell'iscrizione nell'elenco degli autorizzati alla
cattura   del   tonno   rosso,   e'  subordinato  al  rispetto  delle
disposizioni  previste dalle normativa comunitaria e nazionale, ed in
particolare  delle  disposizioni  dei Regolamenti (CE) 2847/93 del 12
ottobre  1993,  2807/83  del  22 settembre 1983, 869/04 del 26 aprile
2004,  2454/93  del 2 luglio 1993, 1984/03 del 8 aprile 2003, 2244/03
del  18  dicembre 2003 e 1559/2007 del 17 dicembre 2007, e rispettive
integrazioni e modifiche.
  E fatto  divieto  di  sbarcare  o  trasbordare tonno rosso in porti
diversi  da  quelli  designati, indicati nell'allegato C del presente
decreto.
  Il   presente  decreto  sara'  sottoposto  alla  registrazione  dei
competenti  organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 1° giugno 2009

                                                p. Il Ministro
                                          Il Sottosegretario di Stato
                                                   Buonfiglio