Art. 10.



  Non  appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui
agli  articoli precedenti, avra' inizio il collocamento della seconda
tranche  dei  titoli  stessi  per un importo massimo del 25 per cento
dell'ammontare   nominale   massimo   offerto  nell'asta  «ordinaria»
relativa  alla  tranche  di  cui all'articolo 1 del presente decreto;
tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori
«specialisti in titoli di Stato» individuati ai sensi dell'art. 3 del
regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159
del  9  luglio  1999,  che  abbiano  partecipato all'asta della prima
tranche.
  Gli    «specialisti»    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 30 giugno 2009.
  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
  Il   collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo  di
aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  di  cui  agli  articoli  5 e 8 del presente decreto. La
richiesta  di  ciascuno «specialista» dovra' essere presentata con le
modalita'   di   cui   al   precedente  art.  7  e  dovra'  contenere
l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.
  Ciascuna  richiesta  non  potra'  essere  inferiore a 500.000 euro;
eventuali  richieste  di  importo  inferiore  non  verranno  prese in
considerazione.
  Ciascuna  richiesta  non dovra' essere superiore all'intero importo
del  collocamento  supplementare;  eventuali  richieste  di ammontare
superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
  Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio
da  versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese
in considerazione.
  Eventuali  richieste  di  importo  non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile   del  prestito  verranno  arrotondate  per  difetto;
qualora   vengano   avanzate   piu'   richieste,   verra'   presa  in
considerazione la prima di esse.
  Le   domande  presentate  nell'asta  supplementare  si  considerano
formulate   al   prezzo   di   aggiudicazione  determinato  nell'asta
ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.