Art. 3.



  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni
fiscali  in  materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli
interessi  e  al rimborso del capitale che verra' effettuato in unica
soluzione  il 1° luglio 2012, ai buoni emessi con il presente decreto
si  applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996,
n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
  Il  calcolo  degli interessi semestrali e' effettuato applicando il
tasso  cedolare  espresso  in  termini percentuali, comprensivo di un
numero  di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del
prestito pari a 1.000 euro.
  Il  risultato  ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali
non  inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui
detto  importo  minimo  e'  compreso  nel  valore nominale oggetto di
pagamento.   Ai   fini   del  pagamento  medesimo,  il  valore  cosi'
determinato e' arrotondato al secondo decimale.
  Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato decreto
legislativo   n.   239   del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle
sottoscrizioni  dell'emissione  di  cui  al presente decreto, ai fini
dell'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  all'art. 2 del
medesimo  provvedimento  legislativo  alla differenza fra il capitale
nominale  sottoscritto  da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione,
il  prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima
tranche del prestito.
  La  riapertura  della  presente emissione potra' avvenire anche nel
corso  degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo
relativo   concorrera'   al  raggiungimento  del  limite  massimo  di
indebitamento previsto per gli anni stessi.
  I  buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono
compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.