Art. 6.



  Le  offerte  degli  operatori,  fino  ad  un massimo di tre, devono
contenere  l'indicazione  dell'importo  dei  buoni che essi intendono
sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
  I  prezzi  indicati  dagli  operatori  devono variare di un importo
minimo  di  un  centesimo  di  euro;  eventuali variazioni di importo
diverso vengono arrotondate per eccesso.
  Ciascuna  offerta  non  deve  essere  inferiore  a  500.000 euro di
capitale   nominale;  eventuali  offerte  di  importo  inferiore  non
verranno prese in considerazione.
  Ciascuna  offerta  non  deve  essere superiore all'importo indicato
nell'art.  1;  eventuali  offerte  di  ammontare  superiore  verranno
accettate limitatamente all'importo medesimo.
  Eventuali  offerte  di  ammontare  non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
  Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio
da  versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese
in considerazione.