Art. 8.



  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte  di  cui  al precedente articolo, sono eseguite le operazioni
d'asta   nei   locali   della   Banca  d'Italia  in  presenza  di  un
rappresentante    della   Banca   medesima,   il   quale,   ai   fini
dell'aggiudicazione,   provvede   all'elencazione   delle   richieste
pervenute,   con   l'indicazione   dei  relativi  importi  in  ordine
decrescente di prezzo offerto.
  Le  operazioni  di  cui  al comma precedente sono effettuate, anche
tramite  sistemi  di comunicazione telematica, con l'intervento di un
rappresentante  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, a cio'
delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito
verbale  da  cui  risulti,  fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione.
Tale  prezzo  sara'  reso  noto  mediante comunicato stampa nel quale
verra'  altresi' data l'informazione relativa alla quota assegnata in
asta agli «specialisti».