Art. 9.



  Le  offerte  formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base
delle  condizioni  di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante,
unicamente   in   relazione  alla  valutazione  dei  prezzi  e  delle
quantita',   contenuti   nel   tabulato   derivante  dalla  procedura
automatica d'asta.
  L'assegnazione  dei  buoni verra' effettuata al prezzo meno elevato
tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
  Nel  caso  di  offerte  al  prezzo marginale che non possano essere
totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione
con i necessari arrotondamenti.