Art. 3.



  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente articolo, avra' inizio il collocamento della sesta tranche
dei   titoli   stessi  per  un  importo  massimo  del  10  per  cento
dell'ammontare   nominale   massimo   offerto  nell'asta  «ordinaria»
relativa  alla  tranche  di cui all'art. 1 del presente decreto; tale
tranche  supplementare sara' riservata agli operatori «specialisti in
titoli  di  Stato»,  individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento
adottato  con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 159 del 9
luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche.
  La   tranche   supplementare   verra'   collocata   al   prezzo  di
aggiudicazione  determinato  nell'asta  relativa  alla tranche di cui
all'art.  1  del presente decreto e verra' assegnata con le modalita'
indicate  negli  articoli  10  e  11 del citato decreto del 24 aprile
2009, in quanto applicabili.
  Gli    «specialisti»    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 30 giugno 2009.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui
all'articolo  1  del  presente decreto, ed il totale complessivamente
assegnato,  nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare.
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.