Art. 2.



  Il  signor Christoph Helbich e' autorizzato ad esercitare in Italia
la  professione  di medico previa iscrizione all'Ordine professionale
dei  medici  e  degli  odontoiatri  territorialmente  competente, che
provvede  ad  accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle
conoscenze   linguistiche   necessarie   per   lo  svolgimento  della
professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.