Art. 2. Il signor Christoph Helbich e' autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.