IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e 3782 del 17 giugno 2009; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Viste le note del 18 maggio e 8 giugno del sindaco e del direttore generale del comune dell'Aquila; Vista la nota del 15 giugno 2009 del sindaco della Citta' di La Maddalena; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1. 1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, ed in particolare per l'espletamento delle attivita' di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3778 e 3779 del 6 giugno 2009, il sindaco dell'Aquila, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, e' autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e agli obblighi di riduzione e di contenimento della spesa di personale, previsti all'art. 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da ogni altra disposizione che preveda la riduzione o il contenimento della spesa di personale, a stipulare non piu' di dodici contratti di lavoro a tempo determinato, prioritariamente con soggetti titolari di convenzioni stipulate ai sensi della legge regionale n. 63 del 1986 ovvero utilizzati per l'istruttoria delle domande di condono edilizio ai sensi delle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994. Il comune dell'Aquila e' autorizzato, inoltre, a coprire sei posti vacanti nella dotazione organica mediante utilizzo di graduatorie concorsuali, ancora valide, di altri enti locali; l'accordo tra gli enti interessati puo' essere posteriore alla approvazione della graduatoria interessata. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico delle risorse attribuite al comune dell'Aquila per fronteggiare l'emergenza. 3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 il sindaco dell'Aquila puo' avvalersi di «Abruzzo Engineering S.c.p.a.» sulla base di un'apposita convenzione con oneri a proprio carico.