IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai  sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245,  convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge 27
dicembre  2002,  n.  286,  del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell'eccezionale  rischio di compromissione degli interessi primari a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753  del  6  aprile  2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile  2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio  2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n.  3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e 3780 del 6
giugno 2009, n. 3781 e 3782 del 17 giugno 2009;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art.  5,  comma  2,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
  Viste  le note del 18 maggio e 8 giugno del sindaco e del direttore
generale del comune dell'Aquila;
  Vista  la  nota  del  15 giugno 2009 del sindaco della Citta' di La
Maddalena;
  D'intesa con la regione Abruzzo;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
                              Dispone:


                               Art. 1.



  1.  Al  fine  di  soddisfare  le  maggiori esigenze derivanti dalla
situazione   emergenziale  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio   dei  Ministri  6  aprile  2009,  ed  in  particolare  per
l'espletamento  delle  attivita' di cui alle ordinanze del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  nn.  3778 e 3779 del 6 giugno 2009, il
sindaco  dell'Aquila,  nei limiti della vigenza temporale dello stato
di  emergenza,  e'  autorizzato,  in deroga agli articoli 35 e 36 del
decreto  legislativo  n.  165  del 2001 e successive modificazioni ed
integrazioni,  e  agli  obblighi di riduzione e di contenimento della
spesa  di personale, previsti all'art. 1, commi 557 e 562 della legge
27  dicembre  2006,  n.  296, all'art. 76 del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 91
del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, e da ogni altra
disposizione  che  preveda la riduzione o il contenimento della spesa
di  personale,  a  stipulare non piu' di dodici contratti di lavoro a
tempo   determinato,   prioritariamente   con  soggetti  titolari  di
convenzioni  stipulate  ai sensi della legge regionale n. 63 del 1986
ovvero utilizzati per l'istruttoria delle domande di condono edilizio
ai  sensi  delle  leggi  n.  47 del 1985 e n. 724 del 1994. Il comune
dell'Aquila  e'  autorizzato,  inoltre,  a  coprire sei posti vacanti
nella   dotazione   organica   mediante   utilizzo   di   graduatorie
concorsuali,  ancora  valide, di altri enti locali; l'accordo tra gli
enti  interessati  puo'  essere  posteriore  alla  approvazione della
graduatoria interessata.
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma 1 si provvede a carico delle
risorse   attribuite   al   comune   dell'Aquila   per   fronteggiare
l'emergenza.
  3.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1  il sindaco
dell'Aquila  puo'  avvalersi  di «Abruzzo Engineering S.c.p.a.» sulla
base di un'apposita convenzione con oneri a proprio carico.