Art. 10. 1. Al fine di assicurare la piena funzionalita' dei cantieri per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, ed il rispetto dei crono programmi che prevedono l'impegno delle maestranze su piu' turni giornalieri, il Commissario delegato, anche in deroga alla vigente regolamentazione urbanistica, fermo restando il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, puo' reperire spazi anche presso insediamenti economico produttivi nel territorio abruzzese ove gli appaltatori possono alloggiare, con oneri a proprio carico, il personale addetto ai cantieri.