Art. 10.



  1. Al fine di assicurare la piena funzionalita' dei cantieri per la
realizzazione  delle  opere  di  cui  all'art. 2 del decreto-legge 28
aprile  2009, n. 39, ed il rispetto dei crono programmi che prevedono
l'impegno  delle maestranze su piu' turni giornalieri, il Commissario
delegato,  anche in deroga alla vigente regolamentazione urbanistica,
fermo  restando  il  rispetto  delle  norme igieniche, sanitarie e di
sicurezza,  puo'  reperire  spazi anche presso insediamenti economico
produttivi  nel  territorio  abruzzese  ove  gli  appaltatori possono
alloggiare,  con  oneri  a  proprio  carico,  il personale addetto ai
cantieri.