Art. 11. 1. Per evitare ogni soluzione di continuita' nelle attivita' di trasporto di mezzi e materiali occorrenti per la realizzazione in termini di somma urgenza delle iniziative previste dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, e dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate in premessa, e' autorizzata, in deroga al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 4933 del 12 dicembre 2008, la circolazione dei veicoli e del complesso dei veicoli per il trasporto di cose avente massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate nonche' di quelli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali. 2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1 sono tenuti ad esporre sui mezzi utilizzati il logo del Dipartimento della protezione civile e del progetto Case, all'uopo rilasciati dalle struttura commissariale, nonche' i documenti comprovanti, anche in forma di autocertificazione, l'impiego delle merci trasportate nelle zone interessate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.