Art. 11.



  1.  Per  evitare  ogni  soluzione di continuita' nelle attivita' di
trasporto  di  mezzi  e  materiali occorrenti per la realizzazione in
termini  di somma urgenza delle iniziative previste dal decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, e dalle ordinanze del Presidente del Consiglio
dei Ministri citate in premessa, e' autorizzata, in deroga al decreto
del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti n. 4933 del 12
dicembre  2008,  la  circolazione  dei  veicoli  e  del complesso dei
veicoli per il trasporto di cose avente massa complessiva autorizzata
superiore  a 7,5 tonnellate nonche' di quelli eccezionali e di quelli
adibiti a trasporti eccezionali.
  2.  I  conducenti  dei  veicoli  di  cui  al comma 1 sono tenuti ad
esporre   sui   mezzi  utilizzati  il  logo  del  Dipartimento  della
protezione  civile  e  del  progetto  Case, all'uopo rilasciati dalle
struttura  commissariale,  nonche'  i documenti comprovanti, anche in
forma  di autocertificazione, l'impiego delle merci trasportate nelle
zone interessate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.