Art. 13.



  1.  All'art. 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3779
del 6 giugno 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
   nel  comma 5, in fine, dopo le parole: «80.000 euro» sono aggiunte
le  seguenti:  «, oltre l'importo relativo agli onorari ed alle spese
notarili per l'accensione del finanziamento»;
   dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
   «8-bis. A domanda del soggetto richiedente il finanziamento di cui
al  comma  8,  Fintecna S.p.a., ovvero una societa' controllata dalla
stessa indicata, interviene per assisterlo nella stipula del relativo
contratto e nella gestione del rapporto contrattuale.».