Art. 13. 1. All'art. 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3779 del 6 giugno 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: nel comma 5, in fine, dopo le parole: «80.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «, oltre l'importo relativo agli onorari ed alle spese notarili per l'accensione del finanziamento»; dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. A domanda del soggetto richiedente il finanziamento di cui al comma 8, Fintecna S.p.a., ovvero una societa' controllata dalla stessa indicata, interviene per assisterlo nella stipula del relativo contratto e nella gestione del rapporto contrattuale.».