Art. 14. 1. All'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3780 del 6 giugno 2009, in fine, e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti dai medesimi per effetto della sospensione dei versamenti tributari sono anticipati ai predetti enti dallo Stato, secondo le modalita' definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A decorrere dalla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi sospesi, si provvede a ridurre i trasferimenti erariale a favore dei comuni interessati di importi pari alle anticipazioni concesse».