Art. 14.



  1.  All'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3780
del 6 giugno 2009, in fine, e' aggiunto il seguente comma:
  «3-bis.  Gli  importi  dei  tributi  di  spettanza  dei  comuni non
percepiti  dai  medesimi per effetto della sospensione dei versamenti
tributari  sono  anticipati  ai predetti enti dallo Stato, secondo le
modalita'  definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. A decorrere dalla data della ripresa della riscossione
dei  predetti  tributi sospesi, si provvede a ridurre i trasferimenti
erariale  a  favore  dei  comuni  interessati  di  importi  pari alle
anticipazioni concesse».