Art. 15. 1. Dal 1° luglio 2009, le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, commi 1 e 3, e 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, si applicano, altresi', nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che avevano il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 6 aprile 2009 in un comune della provincia dell'Aquila diverso da quelli individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, appositamente individuati con provvedimenti del prefetto dell'Aquila, le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attivita' produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale, attestato mediante perizia giurata.