Art. 15.



  1.  Dal  1° luglio 2009, le disposizioni di cui agli articoli 1, 3,
commi  1 e 3, e 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3780  del  6  giugno  2009, si applicano, altresi', nei
confronti  delle  persone  fisiche,  anche  in  qualita' di sostituti
d'imposta,  che avevano il domicilio fiscale o la sede operativa alla
data  del  6  aprile  2009  in  un comune della provincia dell'Aquila
diverso da quelli individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge
28  aprile  2009,  n. 39, appositamente individuati con provvedimenti
del  prefetto  dell'Aquila, le cui abitazioni ed i cui immobili, sede
di attivita' produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di
sgombero  per  inagibilita'  totale  o  parziale,  attestato mediante
perizia giurata.