Art. 18.



  1.  Il  comma  2  dell'art.  7  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n. 3771 del 7 maggio 2009 e' sostituito dal
seguente:
  «2.  Decorsi  quindici  giorni  dalla comunicazione al proprietario
della  dichiarazione di agibilita' dell'abitazione occupata alla data
del  6 aprile 2009, ove non ricorrano particolari esigenze del nucleo
familiare  interessato,  valutate  caso per caso dal vice Commissario
delegato   nelle   attivita'   di   emergenza   di  cui  all'art.  3,
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del
1°  maggio 2009, decade il diritto a godere dell'ospitalita' gratuita
negli   alberghi,   o   altre  strutture  residenziali  reperite  dal
Commissario  delegato,  dal  presidente  della  regione Abruzzo o dai
sindaci  dei comuni abruzzesi. Ai relativi oneri si provvede a valere
sulle   somme   stanziate   ai   sensi  dell'art.  7,  comma  1,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39».
  2.  Dopo  il  comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3771  del  7 maggio 2009 e' inserito il
seguente comma:
  «2-bis.   Decorsi  quarantacinque  giorni  dalla  comunicazione  al
proprietario   della   dichiarazione  di  agibilita'  dell'abitazione
occupata  alla  data  del  6  aprile  2009,  decade  il beneficio del
contributo   per   l'autonoma   sistemazione   di   cui  all'art.  11
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del
9  aprile  2009, cosi' come modificato dall'art. 3 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009».
  3.  Al  comma  3  dell'art.  7  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri n. 3771 del 7 maggio 2009 dopo le parole «di
cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti parole: «e al comma 2-bis».
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 25 giugno 2009

                                            Il Presidente: Berlusconi