Art. 18. 1. Il comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 7 maggio 2009 e' sostituito dal seguente: «2. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione al proprietario della dichiarazione di agibilita' dell'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009, ove non ricorrano particolari esigenze del nucleo familiare interessato, valutate caso per caso dal vice Commissario delegato nelle attivita' di emergenza di cui all'art. 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009, decade il diritto a godere dell'ospitalita' gratuita negli alberghi, o altre strutture residenziali reperite dal Commissario delegato, dal presidente della regione Abruzzo o dai sindaci dei comuni abruzzesi. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle somme stanziate ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 7 maggio 2009 e' inserito il seguente comma: «2-bis. Decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al proprietario della dichiarazione di agibilita' dell'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009, decade il beneficio del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, cosi' come modificato dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009». 3. Al comma 3 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 7 maggio 2009 dopo le parole «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti parole: «e al comma 2-bis». La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 giugno 2009 Il Presidente: Berlusconi