Art. 2. 1. Per il necessario supporto alle iniziative da porre in essere ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il Presidente della regione Abruzzo, commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato decreto-legge, si avvale di una struttura tecnico-scientifica, di cui fanno parte cinque esperti dal medesimo designati nonche' da personale comandato in numero di venti unita', appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad imprese a partecipazione pubblica, con oneri a proprio carico.