Art. 2.



  1. Per il necessario supporto alle iniziative da porre in essere ai
sensi  dell'art.  4,  comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile
2009,  n.  39,  il  Presidente  della  regione  Abruzzo,  commissario
delegato  ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato decreto-legge, si
avvale  di  una  struttura  tecnico-scientifica,  di  cui fanno parte
cinque  esperti dal medesimo designati nonche' da personale comandato
in  numero di venti unita', appartenente ad amministrazioni pubbliche
o ad imprese a partecipazione pubblica, con oneri a proprio carico.