Art. 4.



  1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso
impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in
atto  nella regione Abruzzo, al personale impiegato presso gli uffici
di  diretta collaborazione del capo del Dipartimento della protezione
civile,  nominato  Sottosegretario  di  Stato,  incaricato  ai  sensi
dell'art.  1,  comma  3,  del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, e'
attribuito,  a  decorrere dal 6 aprile 2009, il trattamento economico
di   cui  all'art.  22,  comma  1,  lettera  b),  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536.
  2.  Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del
Fondo per la protezione civile.