Art. 4. 1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, al personale impiegato presso gli uffici di diretta collaborazione del capo del Dipartimento della protezione civile, nominato Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, e' attribuito, a decorrere dal 6 aprile 2009, il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536. 2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.