Art. 6.



  1.  In  ragione  del  prolungato  e gravoso impegno per le maggiori
esigenze  connesse  al  contesto  emergenziale  in atto nella regione
Abruzzo,  in favore del personale direttamente impegnato dal prefetto
dell'Aquila  con  apposito ordine di servizio in attivita' necessarie
al  superamento  dell'emergenza, e' autorizzata, fino al 30 settembre
2009,  la  corresponsione  di  compensi  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario  effettivamente  prestato  nel limite massimo di 75 ore
mensili   pro-capite.   Al   personale   appartenente  alla  carriera
prefettizia,   direttamente  impegnati  in  attivita'  necessarie  al
superamento  dell'emergenza,  e'  corrisposta,  fino  al 30 settembre
2009,  una  indennita'  mensile,  commisurata  ai giorni di effettivo
impiego,  pari al 15% della retribuzione annua di posizione. Le spese
di  cui  al  presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai
fini  del  rimborso  al  Dipartimento  della  protezione  civile.  Ai
relativi  oneri si provvede a carico dell'art. 7 del decreto-legge n.
39 del 2009.