Art. 6. 1. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, in favore del personale direttamente impegnato dal prefetto dell'Aquila con apposito ordine di servizio in attivita' necessarie al superamento dell'emergenza, e' autorizzata, fino al 30 settembre 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carriera prefettizia, direttamente impegnati in attivita' necessarie al superamento dell'emergenza, e' corrisposta, fino al 30 settembre 2009, una indennita' mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 15% della retribuzione annua di posizione. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile. Ai relativi oneri si provvede a carico dell'art. 7 del decreto-legge n. 39 del 2009.