Art. 7.



  1.  Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliari,
ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3778  e  n.  3779 del 6 giugno 2009, il Dipartimento della protezione
civile  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a
disporre  primi  trasferimenti  finanziari  in favore dei sindaci dei
comuni  interessati  per  le  finalita'  di  cui  alle  sopra  citate
ordinanze,  mediante  anticipazioni  a  valere  sulle  risorse di cui
all'art.  7 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, da reintegrare a
carico   degli  stanziamenti  derivanti  dalle  disposizioni  di  cui
all'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge.