Art. 7. 1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliari, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 e n. 3779 del 6 giugno 2009, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a disporre primi trasferimenti finanziari in favore dei sindaci dei comuni interessati per le finalita' di cui alle sopra citate ordinanze, mediante anticipazioni a valere sulle risorse di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, da reintegrare a carico degli stanziamenti derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge.