Art. 8.



  1.  All'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  n.  3753  del  9  aprile  2009  sono  aggiunte  le seguenti
disposizioni:
   legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 6 e 7;
   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
articoli 11, 62, 65, 67, 93 e 94;
   regio  decreto  18  giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 9 e 86;
   legge 29 marzo 2001, n. 135, art. 2.
  2.  L'art.  19  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009 e' abrogato.