Art. 8. 1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 sono aggiunte le seguenti disposizioni: legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 6 e 7; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articoli 11, 62, 65, 67, 93 e 94; regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 9 e 86; legge 29 marzo 2001, n. 135, art. 2. 2. L'art. 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009 e' abrogato.