Art. 9. 1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per le finalita' di cui all'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, il Commissario delegato e' autorizzato al rimborso degli oneri sostenuti e debitamente documentati dai proprietari di immobili adibiti ad attivita' alberghiere, gravemente danneggiati dagli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il cui ripristino e' da ritenersi indispensabile per il conseguimento dei sopra citati obiettivi. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. 2. Il Commissario delegato provvede, con i poteri di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21 aprile 2009, al reperimento di soluzioni alternative, anche temporanee, per il trasferimento delle attivita' agricole e zootecniche svolte nelle aree oggetto di occupazione d'urgenza o di espropriazione per la realizzazione degli insediamenti abitativi di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. 3. Nell'ambito delle iniziative necessarie a fronteggiare il disagio abitativo determinatosi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, i sindaci dei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, previa autorizzazione del Commissario delegato, sono autorizzati a realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su alloggi di proprieta' comunale destinati ad ospitare i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita'.