Art. 9.



  1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per le finalita'
di  cui  all'art.  17  del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, e del
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009,
il  Commissario  delegato  e'  autorizzato  al  rimborso  degli oneri
sostenuti  e  debitamente  documentati  dai  proprietari  di immobili
adibiti ad attivita' alberghiere, gravemente danneggiati dagli eventi
sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila e altri comuni
della  regione  Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il cui ripristino e'
da  ritenersi  indispensabile  per  il conseguimento dei sopra citati
obiettivi.  Ai  relativi  oneri si provvede a valere sulle risorse di
cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.
  2. Il Commissario delegato provvede, con i poteri di cui all'art. 4
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del
21  aprile  2009,  al  reperimento  di  soluzioni  alternative, anche
temporanee,   per   il   trasferimento  delle  attivita'  agricole  e
zootecniche  svolte  nelle aree oggetto di occupazione d'urgenza o di
espropriazione  per  la realizzazione degli insediamenti abitativi di
cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.
  3.  Nell'ambito  delle  iniziative  necessarie  a  fronteggiare  il
disagio  abitativo determinatosi a seguito degli eventi sismici del 6
aprile  2009, i sindaci dei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del
decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  previa  autorizzazione del
Commissario  delegato,  sono  autorizzati  a realizzare interventi di
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  su  alloggi  di proprieta'
comunale  destinati  ad ospitare i nuclei familiari la cui abitazione
principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in
parte,  ovvero  sia  stata  sgomberata in esecuzione di provvedimenti
delle competenti autorita'.