IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante: «Disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto»; Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto»; Visto l'art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005, inserito dopo l'art. 7 di tale decreto a norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 214/2008, con il quale, al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato «scheda di trasporto», da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attivita', a cura del vettore; Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005, secondo il quale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito, fra l'altro, il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, nonche' quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa; Decretano: Art. 1. Contenuto scheda trasporto 1. E' approvato il contenuto della scheda di trasporto istituita a norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, riportato nel modello allegato al presente decreto, per favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi. 2. La scheda di trasporto puo' essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ovvero da altra documentazione equivalente, avente il medesimo contenuto del modello di cui al comma 1, ed e' compilata dal committente o da soggetto da esso delegato, ferme restando le responsabilita', in capo al committente medesimo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 214/2008.