Art. 2.

                Indicazione proprietario della merce
  1.  Le indicazioni relative al proprietario della merce, cosi' come
definito  dall'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 286/2005,
devono  figurare  sulla  scheda  di  trasporto.  Nei  casi  in cui il
committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce,
e'  tenuto a specificarlo nell'apposita casella contenuta nel modello
allegato, fornendone la motivazione, anche ai fini degli accertamenti
da parte degli organi di controllo.