Art. 2. Indicazione proprietario della merce 1. Le indicazioni relative al proprietario della merce, cosi' come definito dall'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 286/2005, devono figurare sulla scheda di trasporto. Nei casi in cui il committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce, e' tenuto a specificarlo nell'apposita casella contenuta nel modello allegato, fornendone la motivazione, anche ai fini degli accertamenti da parte degli organi di controllo.