Art. 4.

                       Trasporti a collettame
  1.  Sono  esentati  dalla  compilazione della scheda di trasporto i
trasporti  di  collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di
partite  di  peso  inferiore  a 50 quintali, commissionate da diversi
mittenti,  purche'  accompagnati da idonea documentazione comprovante
la tipologia del trasporto effettuato.
    Roma, 30 giugno 2009

                  Il Ministro delle infrastrutture
                           e dei trasporti
                              Matteoli

                      Il Ministro dell'interno
                               Maroni

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti