Art. 4. Trasporti a collettame 1. Sono esentati dalla compilazione della scheda di trasporto i trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purche' accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato. Roma, 30 giugno 2009 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli Il Ministro dell'interno Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti