Art. 4. Scopo e criteri relativi all'attribuzione delle classifiche 1. In applicazione dell'art. 42, commi 1 e 3, della legge, le classifiche sono attribuite: a) per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attivita' o cose ai soli soggetti che abbiano necessita' di accedervi; b) sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali, applicabili, per motivi convenzionali e ai fini dell'analisi del rischio di cui all'art. 3, comma 1, lettera s). 2. Le classifiche assicurano la tutela amministrativa di informazioni, documenti, atti, attivita' o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea a recare un pregiudizio agli interessi fondamentali della Repubblica. 3. La classifica SEGRETISSIMO e' attribuita a informazioni, documenti, atti, attivita' o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno eccezionalmente grave agli interessi essenziali della Repubblica. 4. La classifica SEGRETO e' attribuita a informazioni, documenti, atti, attivita' o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno grave agli interessi essenziali della Repubblica. 5. La classifica RISERVATISSIMO e' attribuita a informazioni, documenti, atti, attivita' o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno agli interessi essenziali della Repubblica. 6. La classifica RISERVATO e' attribuita a informazioni, documenti, atti, attivita' o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea ad arrecare un danno lieve agli interessi della Repubblica. 7. Le tabelle A, B, C e D allegate al presente regolamento individuano l'ambito dei singoli livelli di classifica, i soggetti cui e' conferito il potere di classifica e le materie che possono essere oggetto di classifica, tra le quali quelle elencate nella colonna 3 delle tabelle stesse. 8. Le classifiche sono attribuite nei casi in cui cio' si renda necessario, tenuto conto anche dei criteri seguiti in ambito comunitario e nelle relazioni internazionali. 9. Per le informazioni classificate originate da soggetti nazionali, nel quadro dell'esecuzione dei trattati, delle convenzioni e di altri accordi internazionali comunque denominati, nonche' dei regolamenti comunitari, delle decisioni della Commissione delle Comunita' europee e degli atti e delle decisioni del Consiglio dell'Unione europea, le materie oggetto di classifica ed i criteri di attribuzione sono stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. Le classifiche attribuite alle informazioni originate in detti ambiti sono accompagnate, ove previsto, dalle sigle e dagli altri elementi distintivi e di sicurezza previsti dai rispettivi regolamenti di sicurezza.