Art. 4.
     Scopo e criteri relativi all'attribuzione delle classifiche


  1.  In  applicazione  dell'art.  42,  commi  1 e 3, della legge, le
classifiche sono attribuite:
   a)  per  circoscrivere  la  conoscenza di informazioni, documenti,
atti,  attivita'  o  cose  ai soli soggetti che abbiano necessita' di
accedervi;
   b)  sulla  base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni
internazionali,  applicabili,  per  motivi  convenzionali  e  ai fini
dell'analisi del rischio di cui all'art. 3, comma 1, lettera s).
  2.   Le   classifiche   assicurano   la  tutela  amministrativa  di
informazioni, documenti, atti, attivita' o cose la cui diffusione non
autorizzata  sia  idonea  a  recare  un  pregiudizio  agli  interessi
fondamentali della Repubblica.
  3.   La  classifica  SEGRETISSIMO  e'  attribuita  a  informazioni,
documenti,  atti,  attivita' o cose la cui diffusione non autorizzata
sia  idonea ad arrecare un danno eccezionalmente grave agli interessi
essenziali della Repubblica.
  4.  La  classifica SEGRETO e' attribuita a informazioni, documenti,
atti,  attivita'  o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea
ad   arrecare   un   danno  grave  agli  interessi  essenziali  della
Repubblica.
  5.  La  classifica  RISERVATISSIMO  e'  attribuita  a informazioni,
documenti,  atti,  attivita' o cose la cui diffusione non autorizzata
sia  idonea  ad  arrecare  un  danno  agli interessi essenziali della
Repubblica.
  6. La classifica RISERVATO e' attribuita a informazioni, documenti,
atti,  attivita'  o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea
ad arrecare un danno lieve agli interessi della Repubblica.
  7.  Le  tabelle  A,  B,  C  e  D  allegate  al presente regolamento
individuano  l'ambito  dei  singoli livelli di classifica, i soggetti
cui  e'  conferito  il  potere di classifica e le materie che possono
essere  oggetto  di  classifica,  tra  le quali quelle elencate nella
colonna 3 delle tabelle stesse.
  8.  Le  classifiche  sono  attribuite nei casi in cui cio' si renda
necessario,   tenuto  conto  anche  dei  criteri  seguiti  in  ambito
comunitario e nelle relazioni internazionali.
  9.   Per   le   informazioni  classificate  originate  da  soggetti
nazionali, nel quadro dell'esecuzione dei trattati, delle convenzioni
e  di  altri  accordi internazionali comunque denominati, nonche' dei
regolamenti  comunitari,  delle  decisioni  della  Commissione  delle
Comunita'  europee  e  degli  atti  e  delle  decisioni del Consiglio
dell'Unione europea, le materie oggetto di classifica ed i criteri di
attribuzione   sono   stabiliti   dalle   rispettive   normative   di
riferimento. Le classifiche attribuite alle informazioni originate in
detti  ambiti  sono  accompagnate,  ove previsto, dalle sigle e dagli
altri  elementi  distintivi  e  di  sicurezza previsti dai rispettivi
regolamenti di sicurezza.