Art. 5.
Uffici  collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la
                     sicurezza della Repubblica


  1.   Sono   uffici   collegati   all'esercizio  delle  funzioni  di
informazione  per  la  sicurezza della Repubblica quelli istituiti, a
qualunque   livello   ordinativo   od   organizzativo,  in  Italia  e
all'estero, nell'ambito:
   a)  dell'Autorita'  delegata  di  cui  all'art. 3 della legge, ove
istituita;
   b) del DIS e degli uffici istituiti nel suo ambito;
   c) dell'AISE;
   d) dell'AISI;
   e) degli Organi centrali di sicurezza;
   f) degli Organi periferici di sicurezza.