IL DIRETTORE GENERALE
                   per il controllo della qualita'
                     dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007
relativo  alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici,
che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio
2009;
  Visto  il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre
2008  recante  modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE) n.
834/2007  relativo  alla  produzione e all'etichettatura dei prodotti
biologici,    per    quanto   riguarda   la   produzione   biologica,
l'etichettatura e i controlli;
  Visto  il  decreto  legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, inerente
l'attuazione  degli  articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in
materia   di   produzione   agricola  ed  agroalimentare  con  metodo
biologico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18,  recante  il  regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche  agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  marzo  2008  di  riordino  del
Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali, recante
l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali, ivi compresi
gli  uffici  e  laboratori  a livello periferico, e definizione delle
attribuzioni e dei compiti di ciascun ufficio;
  Visto  il decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il
decreto  5  dicembre  2006,  relativo  agli  organismi  di controllo,
autorizzati  ai  sensi  del  decreto  legislativo n. 220/1995, cui e'
imposto l'obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria
struttura e documentazione di sistema;
  Vista,  l'istanza  presentata  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto
legislativo   n.   220/1995  dall'«Agenzia  Nazionale  Certificazione
Componenti  e  Prodotti Srl», con sede a Milano, via Rombon n. 11, in
data 4 giugno 2009;
  Visto  il  certificato di accreditamento n. 091B Rev. 00 alla norma
UNI  CEI  EN  45011  Ed. 1999, rilasciato il 16 aprile 2009 ad «ANCCP
S.r.l.» dall'Ente di accreditamento «SINCERT»;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  in data 18 giugno 2009 dal
Comitato di valutazione degli organismi di controllo, di cui all'art.
2  del  decreto  legislativo  n. 220/1995, sottoposto alla condizione
sospensiva della verifica della conformita' dei documenti integrativi
richiesti ad ANCCP S.r.l.;
  Visto  il  successivo parere favorevole espresso dai componenti del
Comitato  di  valutazione  in  merito  alle  integrazioni documentali
richieste ad «ANCCP S.r.l.»;
  Verificata   la   sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti
richiesti  per ottenere l'autorizzazione all'attivita' di controllo e
certificazione  in  materia  di produzione agricola e agro-alimentare
con metodo biologico;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ad  «ANCCP  S.r.l.»  ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo n. 220/1995;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  «L'Agenzia Nazionale Certificazione Componenti e Prodotti Srl»,
di  seguito  «ANCCP  Srl»,  con  sede  a Milano, via Rombon n. 11, e'
autorizzata   ai   sensi  dell'art.  3,  commi 2  e  3,  del  decreto
legislativo  n.  220/1995  ad esercitare l'attivita' di controllo sul
metodo   di   produzione  biologico  di  prodotti  agricoli  ed  alle
indicazioni   di  tale  metodo  sui  prodotti  agricoli  vivi  o  non
trasformati,    sui    prodotti    agricoli   trasformati   destinati
all'alimentazione,  sui  mangimi  e  sui  materiali  di  propagazione
vegetativa e sementi per la coltivazione, con codice IT - ANC.
  2. «ANCCP S.r.l.» nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui
al   presente   decreto,  deve  limitare  l'esercizio  della  propria
attivita'  a  quanto  previsto  dal  regolamento  (CE) n. 834/07, dal
regolamento (CE) n. 889/08 e dal decreto legislativo n. 220/1995.