Art. 3.



  L'autorizzazione  di  cui all'art. 1 puo' essere revocata, ai sensi
dell'art.  4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'organismo
non  risulti  piu'  in  possesso  dei requisiti previsti e in caso di
violazione  delle  norme di comportamento previste dalle disposizioni
comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.
  Il  presente  decreto  entra in vigore a decorrere dalla data della
sua  emanazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 giugno 2009

                                      Il direttore generale: La Torre