IL DIRETTORE GENERALE per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio 2009; Visto il Regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2008 di riordino del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico, e definizione delle attribuzioni e dei compiti di ciascun ufficio; Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il decreto 5 dicembre 2006, relativo agli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/95, cui e' imposto l'obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria struttura e documentazione di sistema; Vista, l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95 da «Biozoo srl» con sede a Sassari, via Chironi n. 9 in data 16 aprile 2009; Visto il certificato di accreditamento n. 092B Rev. 00 alla norma UNI CEI EN 45011 Ed. 1999, rilasciato il 16 aprile 2009 a «BIOZOO srl» dall' Ente di accreditamento «SINCERT»; Visto il parere favorevole espresso in data 18 giugno 2009 dal Comitato di valutazione degli organismi di controllo, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/95; Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per ottenere l'autorizzazione all'attivita' di controllo e certificazione in materia di produzione agricola e agro-alimentare con metodo biologico; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione a «Biozoo srl» ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95; Decreta: Art. 1. 1. «Biozoo srl», con sede a Sassari, via Chironi n. 9, e' autorizzata ai sensi dell'art. 3, commi nn. 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/95 ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli vivi o non trasformati, sui prodotti agricoli trasformati destinati all'alimentazione, sui mangimi e sui materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione, con codice IT - BZO. 2. «Biozoo srl» nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attivita' a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 834/07, dal Regolamento (CE) n. 889/08 e dal decreto legislativo n. 220/95.