Art. 2.





  1.  L'organismo di controllo autorizzato ha l'obbligo, ai sensi del
decreto ministeriale del 26 febbraio 2007, di comunicare al Ministero
delle  politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MiPAAF),
e per conoscenza alle Regioni e alle Province Autonome, le variazioni
della propria struttura e/o della documentazione di sistema (statuto,
manuale   della  qualita',  piano  tipo  di  controllo,  procedure  e
istruzioni  operative,  organigramma  elenco  e  curricula  vitae del
personale tecnico addetto alle attivita' di controllo) entro quindici
giorni dall'approvazione formale di tali modifiche.
  2.  L'organismo  di  controllo  ha  l'obbligo  di  comunicare  alle
Regioni,  alle  Provincie  Autonome  competenti  per territorio ed al
MiPAAF  le  non  conformita'  commesse  dagli  operatori e i relativi
provvedimenti  adottati dall'organismo stesso, come previsto dall'art
27 comma 5 del Reg. CE 834/07.
  3.  L'organismo  di  controllo  ha  l'obbligo  di  trasmettere alle
Regioni,  alle  Province  Autonome  competenti  per  territorio ed al
MiPAAF  l'elenco  degli  operatori  controllati  ed  una relazione di
sintesi sull'attivita' di controllo svolta nell'anno precedente, come
previsto dall'art. 27, comma 14 del Reg. CE 834/07.
  4.  L'organismo  di controllo deve rispettare gli obblighi previsti
dai  Regolamenti CE n. 834/07, n. 889/08 e dal decreto legislativo n.
220/95.
  Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.