Art. 2. 1. L'organismo di controllo autorizzato ha l'obbligo, ai sensi del decreto ministeriale del 26 febbraio 2007, di comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MiPAAF), e per conoscenza alle Regioni e alle Province Autonome, le variazioni della propria struttura e/o della documentazione di sistema (statuto, manuale della qualita', piano tipo di controllo, procedure e istruzioni operative, organigramma elenco e curricula vitae del personale tecnico addetto alle attivita' di controllo) entro quindici giorni dall'approvazione formale di tali modifiche. 2. L'organismo di controllo ha l'obbligo di comunicare alle Regioni, alle Provincie Autonome competenti per territorio ed al MiPAAF le non conformita' commesse dagli operatori e i relativi provvedimenti adottati dall'organismo stesso, come previsto dall'art 27 comma 5 del Reg. CE 834/07. 3. L'organismo di controllo ha l'obbligo di trasmettere alle Regioni, alle Province Autonome competenti per territorio ed al MiPAAF l'elenco degli operatori controllati ed una relazione di sintesi sull'attivita' di controllo svolta nell'anno precedente, come previsto dall'art. 27, comma 14 del Reg. CE 834/07. 4. L'organismo di controllo deve rispettare gli obblighi previsti dai Regolamenti CE n. 834/07, n. 889/08 e dal decreto legislativo n. 220/95. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.