Art. 2.


                             Definizioni


  1.  Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende
il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche
ed integrazioni.
  2.  Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'art.  2,  commi  1  e  2,  del  decreto  legislativo e successive
modifiche  ed  integrazioni e l'ulteriore definizione di cui al comma
seguente.
  3.  Singole  unita'  immobiliari,  ai  fini del presente decreto si
intende  l'insieme  di  uno  o  piu' locali preordinato come autonomo
appartamento  e  destinato ad alloggio nell'ambito di un edificio, di
qualsiasi   tipologia   edilizia,   comprendente  almeno  due  unita'
immobiliari.  E'  assimilata alla singola unita' immobiliare l'unita'
commerciale  o  artigianale o direzionale appartenente ad un edificio
con le predette caratteristiche.