Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende
il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche
ed integrazioni.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo e successive
modifiche ed integrazioni e l'ulteriore definizione di cui al comma
seguente.
3. Singole unita' immobiliari, ai fini del presente decreto si
intende l'insieme di uno o piu' locali preordinato come autonomo
appartamento e destinato ad alloggio nell'ambito di un edificio, di
qualsiasi tipologia edilizia, comprendente almeno due unita'
immobiliari. E' assimilata alla singola unita' immobiliare l'unita'
commerciale o artigianale o direzionale appartenente ad un edificio
con le predette caratteristiche.