Art. 3. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici 1. Al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di qualita' dei servizi di certificazione, assicurare la fruibilita', la diffusione e una crescente comparabilita' delle certificazioni energetiche sull'intero territorio nazionale in conformita' alla direttiva 2002/91/CE, promuovendo altresi' la tutela degli interessi degli utenti, sono riportate in allegato A le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di seguito Linee guida. 2. Formano parte integrante delle Linee guida gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 3. Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 5, le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici. 4. Nel disciplinare il sistema di certificazione energetica degli edifici le regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonche' dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo e dalla direttiva 2002/91/CE, tengono conto degli elementi essenziali di cui all'art. 4. 5. Ai fini del comma 1, le regioni e le province autonome che alla data del presente decreto abbiano gia' provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle Linee guida. Le regioni e le province autonome provvedono affinche' sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti dell'art. 4.