Art. 3.


Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici


  1.  Al  fine  di  garantire  la  promozione  di adeguati livelli di
qualita' dei servizi di certificazione, assicurare la fruibilita', la
diffusione   e  una  crescente  comparabilita'  delle  certificazioni
energetiche  sull'intero  territorio  nazionale  in  conformita' alla
direttiva  2002/91/CE, promuovendo altresi' la tutela degli interessi
degli  utenti,  sono riportate in allegato A le Linee guida nazionali
per  la  certificazione  energetica  degli  edifici, di seguito Linee
guida.
  2. Formano parte integrante delle Linee guida gli allegati 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 7.
  3.  Ai  sensi  dell'art. 17 del decreto legislativo, fermo restando
quanto  disposto  dal  comma 5, le disposizioni contenute nelle Linee
guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano
ancora  provveduto  ad  adottare  propri  strumenti di certificazione
energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e
comunque  sino  alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti
regionali di certificazione energetica degli edifici.
  4.  Nel  disciplinare il sistema di certificazione energetica degli
edifici  le  regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli
derivanti   dall'ordinamento   comunitario   nonche'   dei   principi
fondamentali  desumibili  dal  decreto  legislativo e dalla direttiva
2002/91/CE,  tengono  conto degli elementi essenziali di cui all'art.
4.
  5.  Ai fini del comma 1, le regioni e le province autonome che alla
data  del  presente  decreto  abbiano  gia' provveduto al recepimento
della  direttiva  2002/91/CE  adottano  misure  atte  a  favorire  un
graduale   ravvicinamento   dei   propri   strumenti   regionali   di
certificazione  energetica degli edifici alle Linee guida. Le regioni
e  le  province  autonome  provvedono  affinche'  sia  assicurata  la
coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti dell'art. 4.