Art. 4.
Elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli
edifici
1. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli
edifici, desumibili dalle Linee guida di cui all'allegato A:
a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell'attestato
di certificazione energetica, compresi i dati relativi all'efficienza
energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori
di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di
valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in
forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le
raccomandazioni in merito agli interventi piu' significativi ed
economicamente convenienti per il miglioramento della predetta
prestazione;
b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate
in ambito europeo e nazionale;
c) le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli
edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli
oneri a carico dei cittadini, tenuto conto delle norme di
riferimento.
2. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli
edifici i requisiti professionali e i criteri per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla
certificazione energetica degli edifici desumibili dal decreto del
Presidente della Repubblica di cui all'art. 4, comma 1, lettera c)
del decreto legislativo;
3. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli
edifici, desumibili dall'art. 6:
a) la validita' temporale massima dell'attestato;
b) le prescrizioni relative all'aggiornamento dell'attestato in
relazione ad ogni intervento che migliori la prestazione energetica
dell'edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il
degrado della prestazione medesima, di entita' significativa.