Art. 6.
Disposizioni finali
1. Gli attestati di certificazione hanno una validita' temporale
massima di dieci anni, ai sensi del comma 5, dell'art. 6 del decreto
legislativo. Tale validita' non viene inficiata dall'emanazione di
provvedimenti di aggiornamento del presente decreto e/o introduttivi
della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo
esemplificativo, la climatizzazione estiva e l'illuminazione.
2. La validita' massima dell'attestato di certificazione di un
edificio, di cui al comma 1, e' confermata solo se sono rispettate le
prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di
efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di
adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli
edifici, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo. Nel
caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l'attestato di
certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in
cui e' prevista la prima scadenza non rispettata per le predette
operazioni di controllo di efficienza energetica.
3. Ai fini del comma 2, i libretti di impianto o di centrale di cui
all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, sono allegati, in originale o in copia,
all'attestato di certificazione energetica.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo
l'attestato di certificazione energetica e' aggiornato ad ogni
intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che
modifica la prestazione energetica dell'edificio nei termini
seguenti:
a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a
seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il
25% della superficie esterna dell'immobile;
b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a
seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di
climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che
prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti piu'
alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di
sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il
rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica
dell'edificio;
d) facoltativo in tutti gli altri casi.
5. In relazione al premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un
uso efficiente dell'energia previsti in attuazione dell'art. 7, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l'indice di prestazione
energetica, su cui determinare la riduzione per accedere al premio,
si determina esclusivamente con il metodo di calcolo di progetto di
cui al paragrafo 5.1, delle Linee guida di cui all'art. 3.
6. Le disposizioni di cui al presente decreto e ai suoi allegati
sono modificate e integrate con la medesima procedura.