Art. 2. Riconoscimento DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», approvazione del relativo disciplinare di produzione, disposizioni transitorie 1. E' riconosciuta la Denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», in qualita' di sottozona storica della D.O.C. «Prosecco», ed e' approvato, nel testo di cui all'annesso 2 del presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La Denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1, le cui disposizioni sono applicabili a decorrere dall'inizio della prossima campagna vendemmiale 2009/2010, fatte salve le disposizioni transitorie di cui al successivo comma 5. 3. La denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene», riconosciuta con il decreto del presidente della Repubblica 2 aprile 1969 ed il cui disciplinare di produzione e' stato da ultimo modificato con decreto ministeriale 25 maggio 2007, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai successivi comma 6 e 7. 4. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene», aventi base ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, devono intendersi iscritti d'ufficio all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco». 5. Tutte le tipologie dei vini DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» previste dall'annesso disciplinare di produzione devono essere immesse al consumo a decorrere dal 1° aprile 2010. Tuttavia, anteriormente a detto termine possono essere sottoposti a degustazione soltanto i campioni dei vini in questione nell'ambito dei concorsi enologici ufficialmente autorizzati dal Ministero. 6. Le giacenze dei prodotti della corrispondente Denominazione di origine controllata «Conegliano - Valdobbiadene», provenienti dalle vendemmie 2008/2009 e precedenti, devono essere confezionate e designate con la DOC entro il predetto termine del 1° aprile 2010; tali scorte di prodotto etichettato possono essere immesse al consumo fino a completo esaurimento delle medesime. Puo' essere altresi' destinata alla produzione di vini qualificati con la DOC «Conegliano Valdobbiadene» parte della produzione proveniente dalla vendemmia 2009/2010, in conformita' alle disposizioni dell'annesso disciplinare, eventualmente in assemblaggio con le citate scorte, nel rispetto delle predette condizioni di confezionamento, etichettatura e smaltimento delle scorte etichettate e fatte salve le compatibilita' tecnico produttive e qualitative relative alle specifiche tipologie di prodotti. 7. Successivamente al termine del 1° aprile 2010, le rimanenti giacenze delle produzioni DOC di cui al comma 6, che trovansi allo stato sfuso, devono essere classificate con la DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» ai fini del loro confezionamento, etichettatura ed immissione al consumo, con esclusione della tipologia facente riferimento alla menzione «Rive». 8. Per le finalita' di cui ai comma 6 e 7 le Ditte produttrici interessate devono comunicare all'Ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari ed all'Organismo autorizzato al controllo sulla produzione dei vini in questione ai sensi della specifica vigente normativa: - entro il 30 settembre 2009, i quantitativi delle scorte di prodotto DOC detenuto alla data del 1° agosto 2009; - entro il 30 aprile 2010, i quantitativi delle rimanenti scorte di prodotto etichettato con la DOC e delle rimanenti scorte di prodotto destinato alla DOCG detenuti alla data del 1° aprile 2010. Le medesime Ditte sono tenute ad annotare nei registri ufficiali gli elementi relativi alle operazioni ed alle classificazioni di cui trattasi, nonche' ad effettuare le altre dichiarazioni relativi alle giacenze ed alla rivendicazione delle produzioni in questione previste dalla vigente normativa. 9. All'allegato «2ª» sono riportati i codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.