Art. 2. 
 
 
Riconoscimento   DOCG   «Conegliano   Valdobbiadene   -    Prosecco»,
approvazione del relativo disciplinare  di  produzione,  disposizioni
                             transitorie 
 
  1. E'  riconosciuta  la  Denominazione  di  origine  controllata  e
garantita «Conegliano  Valdobbiadene  -  Prosecco»,  in  qualita'  di
sottozona storica della D.O.C. «Prosecco», ed e' approvato, nel testo
di cui all'annesso 2 del presente decreto, il  relativo  disciplinare
di produzione. 
  2. La Denominazione di origine controllata e garantita  «Conegliano
Valdobbiadene - Prosecco» e' riservata ai vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare  di  produzione
di cui al comma 1, le cui disposizioni sono applicabili  a  decorrere
dall'inizio della  prossima  campagna  vendemmiale  2009/2010,  fatte
salve le disposizioni transitorie di cui al successivo comma 5. 
  3.   La   denominazione   di   origine   controllata    «Conegliano
Valdobbiadene», riconosciuta con  il  decreto  del  presidente  della
Repubblica 2 aprile 1969 ed il  cui  disciplinare  di  produzione  e'
stato da ultimo modificato con decreto ministeriale 25  maggio  2007,
deve intendersi revocata a decorrere  dalla  entrata  in  vigore  del
presente decreto, fatte salve le disposizioni transitorie di  cui  ai
successivi comma 6 e 7. 
  4. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti della denominazione
di  origine  controllata  «Conegliano  Valdobbiadene»,  aventi   base
ampelografica rispondente a quanto previsto all'art.  2  dell'annesso
disciplinare di  produzione,  devono  intendersi  iscritti  d'ufficio
all'Albo dei vigneti della denominazione  di  origine  controllata  e
garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco». 
  5. Tutte le tipologie dei vini  DOCG  «Conegliano  Valdobbiadene  -
Prosecco» previste dall'annesso  disciplinare  di  produzione  devono
essere immesse al consumo a decorrere dal 1° aprile  2010.  Tuttavia,
anteriormente  a  detto   termine   possono   essere   sottoposti   a
degustazione soltanto i campioni dei vini  in  questione  nell'ambito
dei concorsi enologici ufficialmente autorizzati dal Ministero. 
  6. Le giacenze dei prodotti della corrispondente  Denominazione  di
origine controllata «Conegliano - Valdobbiadene»,  provenienti  dalle
vendemmie  2008/2009  e  precedenti,  devono  essere  confezionate  e
designate con la DOC entro il predetto termine del  1°  aprile  2010;
tali scorte di prodotto etichettato possono essere immesse al consumo
fino a completo esaurimento  delle  medesime.  Puo'  essere  altresi'
destinata alla produzione di vini qualificati con la DOC  «Conegliano
Valdobbiadene» parte della  produzione  proveniente  dalla  vendemmia
2009/2010,   in   conformita'    alle    disposizioni    dell'annesso
disciplinare, eventualmente in assemblaggio con le citate scorte, nel
rispetto delle predette condizioni di confezionamento,  etichettatura
e  smaltimento  delle   scorte   etichettate   e   fatte   salve   le
compatibilita'  tecnico  produttive  e  qualitative   relative   alle
specifiche tipologie di prodotti. 
  7. Successivamente al termine del  1°  aprile  2010,  le  rimanenti
giacenze delle produzioni DOC di cui al comma 6,  che  trovansi  allo
stato sfuso, devono  essere  classificate  con  la  DOCG  «Conegliano
Valdobbiadene  -  Prosecco»  ai  fini   del   loro   confezionamento,
etichettatura  ed  immissione  al  consumo,  con   esclusione   della
tipologia facente riferimento alla menzione «Rive». 
  8. Per le finalita' di cui ai comma 6  e  7  le  Ditte  produttrici
interessate devono comunicare all'Ufficio competente  per  territorio
dell'Ispettorato  centrale  per  il  controllo  della  qualita'   dei
prodotti agroalimentari ed  all'Organismo  autorizzato  al  controllo
sulla produzione dei vini  in  questione  ai  sensi  della  specifica
vigente normativa: 
   - entro il 30 settembre  2009,  i  quantitativi  delle  scorte  di
prodotto DOC detenuto alla data del 1° agosto 2009; 
   - entro il 30 aprile 2010, i quantitativi delle  rimanenti  scorte
di prodotto etichettato con  la  DOC  e  delle  rimanenti  scorte  di
prodotto destinato alla DOCG detenuti alla data del 1° aprile 2010. 
  Le medesime Ditte sono tenute ad annotare  nei  registri  ufficiali
gli elementi relativi alle operazioni ed alle classificazioni di  cui
trattasi, nonche' ad effettuare le altre dichiarazioni relativi  alle
giacenze  ed  alla  rivendicazione  delle  produzioni  in   questione
previste dalla vigente normativa. 
  9. All'allegato «2ª» sono riportati i codici  delle  tipologie  dei
vini a denominazione di origine controllata e  garantita  «Conegliano
Valdobbiadene - Prosecco» di cui all'art. 7 del decreto  ministeriale
28 dicembre 2006.