Art. 3. 
 
 
Riconoscimento DOCG «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo -  Prosecco»,
approvazione del relativo disciplinare  di  produzione,  disposizioni
                             transitorie 
 
  1. E'  riconosciuta  la  Denominazione  di  origine  controllata  e
garantita «Colli  Asolani  -  Prosecco»  o  «Asolo  -  Prosecco»,  in
qualita'  di  sottozona  storica  della  D.O.C.  «Prosecco»,  ed   e'
approvato, nel testo di cui all'annesso 3 del  presente  decreto,  il
relativo disciplinare di produzione. 
  2. La Denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Colli
Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» e'  riservata  ai  vini  che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare
di produzione di cui al comma 1, le cui disposizioni sono applicabili
a  decorrere  dall'inizio   della   prossima   campagna   vendemmiale
2009/2010,  fatte  salve  le  disposizioni  transitorie  di  cui   al
successivo comma 5. 
  3. Fatte salve le disposizioni transitorie  di  cui  ai  successivi
comma 6 e 7, con separato decreto  si  provvedera'  a  modificare  il
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
«Montello e Colli Asolani», approvato con il citato 27 giugno 1977  e
da ultimo modificato con decreto ministeriale 6 giugno 2008, al  fine
di  stralciare  dallo  stesso  la  regolamentazione  delle  tipologie
riferite al «Prosecco». 
  4. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti della denominazione
di origine controllata «Montello e Colli Asolani» - Prosecco,  aventi
base  ampelografica  rispondente  a  quanto   previsto   all'art.   2
dell'annesso disciplinare di produzione, devono  intendersi  iscritti
d'ufficio  all'Albo  dei  vigneti  della  denominazione  di   origine
controllata e  garantita  «Colli  Asolani  -  Prosecco»  o  «Asolo  -
Prosecco». 
  5. Tutte le tipologie dei vini DOCG «Colli Asolani  -  Prosecco»  o
«Asolo - Prosecco» previste dall'annesso disciplinare  di  produzione
devono essere immesse al consumo a  decorrere  dal  1°  aprile  2010.
Tuttavia, anteriormente a detto termine possono essere  sottoposti  a
degustazione soltanto i campioni dei vini  in  questione  nell'ambito
dei concorsi enologici ufficialmente autorizzati dal Ministero. 
  6. Le giacenze dei prodotti della corrispondente  Denominazione  di
origine  controllata  «Montello  e   Colli   Asolani»   -   Prosecco,
provenienti dalle vendemmie 2008/2009  e  precedenti,  devono  essere
confezionate e designate con la DOC entro il predetto termine del  1°
aprile 2010; tali  scorte  di  prodotto  etichettato  possono  essere
immesse al consumo fino a completo esaurimento delle  medesime.  Puo'
essere altresi' destinata alla produzione di vini qualificati con  la
DOC «Montello e Colli Asolani»  -  Prosecco  parte  della  produzione
proveniente  dalla   vendemmia   2009/2010,   in   conformita'   alle
disposizioni dell'annesso disciplinare, eventualmente in assemblaggio
con le citate scorte,  nel  rispetto  delle  predette  condizioni  di
confezionamento, etichettatura e smaltimento delle scorte etichettate
e fatte salve le  compatibilita'  tecnico  produttive  e  qualitative
relative alle specifiche tipologie di prodotti. 
  7. Successivamente al termine del  1°  aprile  2010,  le  rimanenti
giacenze delle produzioni DOC di cui al comma 6,  che  trovansi  allo
stato sfuso, devono essere classificate con la DOCG «Colli Asolani  -
Prosecco» o «Asolo - Prosecco»  ai  fini  del  loro  confezionamento,
etichettatura ed immissione al consumo. 
  8. Per le finalita' di cui ai comma 6  e  7  le  Ditte  produttrici
interessate devono comunicare all'Ufficio competente  per  territorio
dell'Ispettorato  centrale  per  il  controllo  della  qualita'   dei
prodotti agroalimentari ed  all'Organismo  autorizzato  al  controllo
sulla produzione dei vini  in  questione  ai  sensi  della  specifica
vigente normativa: 
   a) entro il 30 settembre 2009,  i  quantitativi  delle  scorte  di
prodotto DOC detenuto alla data del 1° agosto 2009; 
   b) entro il 30 aprile 2010, i quantitativi delle rimanenti  scorte
di prodotto etichettato con  la  DOC  e  delle  rimanenti  scorte  di
prodotto destinato alla DOCG detenuti alla data del 1° aprile 2010. 
  Le medesime Ditte sono tenute ad annotare  nei  registri  ufficiali
gli elementi relativi alle operazioni ed alle classificazioni di  cui
trattasi, nonche' ad effettuare le altre dichiarazioni relativi  alle
giacenze  ed  alla  rivendicazione  delle  produzioni  in   questione
previste dalla vigente normativa. 
  9. All'allegato «3A» sono riportati i codici  delle  tipologie  dei
vini a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Colli
Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» di cui  all'articolo  7  del
decreto ministeriale 28 dicembre 2006. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
   Roma, 17 luglio 2009 
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo