Art. 6.


  Il  rimborso  dei certificati di credito verra' effettuato in unica
soluzione  il 1° luglio 2016, tenendo conto delle disposizioni di cui
ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del
decreto  ministeriale  n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art.
18 del presente decreto.
  Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato decreto
legislativo   n.   239   del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle
sottoscrizioni  dell'emissione  di  cui  al presente decreto, ai fini
dell'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  all'art. 2 del
medesimo  provvedimento  legislativo  alla differenza fra il capitale
nominale  dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il
prezzo  di  riferimento  rimane  quello di aggiudicazione della prima
tranche del prestito.
  La  riapertura  della  presente emissione potra' avvenire anche nel
corso  degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo
relativo   concorrera'   al  raggiungimento  del  limite  massimo  di
indebitamento previsto per gli anni stessi.