(( Art. 1-bis

Disposizioni  urgenti  in materia di ammortizzatori per i settori non
              coperti dalla cassa integrazione guadagni


  1.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto,  con  decreto  di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
possono  essere  eccezionalmente  emanate,  per il biennio 2009-2010,
norme  in  deroga  a  singole  disposizioni  dei regolamenti previsti
dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  27  novembre  1997,  n. 477. Dall'attuazione del
presente  comma  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 1 del
          decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          27  novembre  1997,  n.  477  (Regolamento recante norme in
          materia  di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa
          integrazione guadagni):
             «Art. 1. - 1. Per gli enti ed aziende pubblici e privati
          erogatori  di  servizi di pubblica utilita', nonche' per le
          categorie  e  settori  di  impresa sprovvisti di un sistema
          pubblico  di  ammortizzatori  sociali mirato a fronteggiare
          processi  di  ristrutturazione  aziendale  e  di  crisi, il
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  emana i regolamenti di cui
          all'art.  2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
          ,  nel  momento  in cui sono depositati presso il Ministero
          del  lavoro e della previdenza sociale contratti collettivi
          nazionali    stipulati   dalle   organizzazioni   sindacali
          maggiormente  rappresentative,  ai  sensi  dell'art.  1 del
          decreto-legge  9  ottobre  1989,  n.  338 , convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  1989,  n. 389, e
          successive modificazioni.».