(( Art. 1-ter


Dichiarazione di attivita' di assistenza e di sostegno alle famiglie


  1.  Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di
lavoro  italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea,
ovvero  ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di
soggiorno  previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto
legislativo  25  luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che
alla  data  del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie
dipendenze,  da  almeno  tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di
uno    Stato    membro   dell'Unione   europea,   ovvero   lavoratori
extracomunitari,   comunque  presenti  nel  territorio  nazionale,  e
continuano   ad   occuparli   alla   data   di   presentazione  della
dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:
   a) ad attivita' di assistenza per se stesso o per componenti della
propria  famiglia,  ancorche'  non conviventi, affetti da patologie o
handicap che ne limitino l'autosufficienza;
   b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
  2.  I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1°
al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:
   a)  all'Istituto  nazionale della previdenza sociale (INPS) per il
lavoratore   italiano   o  per  il  cittadino  di  uno  Stato  membro
dell'Unione europea, mediante apposito modulo;
   b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e  successive  modificazioni,  per  il  lavoratore  extracomunitario,
mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.
  3.  La  dichiarazione  di emersione di cui al comma 2 e' presentata
previo  pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun
lavoratore.  Il contributo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul
reddito.
  4.  La  dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' presentata,
con  modalita'  informatiche,  nel termine di cui al medesimo comma e
contiene, a pena di inammissibilita':
   a)  i  dati  identificativi  del datore di lavoro, compresi i dati
relativi  al  titolo  di  soggiorno  nel  caso  di  datore  di lavoro
extracomunitario;
   b)  l'indicazione  delle  generalita'  e  della  nazionalita'  del
lavoratore   extracomunitario  occupato  al  quale  si  riferisce  la
dichiarazione  e  l'indicazione  degli estremi del passaporto o di un
altro  documento  equipollente  valido  per l'ingresso nel territorio
dello Stato;
   c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
   d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore
di  cui  alla  lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile,
risultante  dalla  dichiarazione  dei redditi, non inferiore a 20.000
euro  annui  in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto
percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore
a  25.000  euro  annui  in  caso di nucleo familiare composto da piu'
soggetti conviventi percettori di reddito;
   e)  l'attestazione  dell'occupazione del lavoratore per il periodo
previsto dal comma 1;
   f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore
a  quella  prevista  dal  vigente  contratto  collettivo nazionale di
lavoro  di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno
al  bisogno  familiare, l'orario lavorativo non e' inferiore a quello
stabilito  dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394;
   g)  la  proposta  di contratto di soggiorno previsto dall'articolo
5-bis  del  testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286;
   h)   gli  estremi  della  ricevuta  di  pagamento  del  contributo
forfetario di cui al comma 3.
  5.  La  dichiarazione  di  emersione  determina  la  rinuncia  alla
richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attivita' di cui
al  comma  1,  presentata  ai  sensi  dei  decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007
e  n.  288  del  10  dicembre  2008,  concernenti  la  programmazione
transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non
stagionali nel territorio dello Stato.
  6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' limitata, per
ciascun  nucleo  familiare,  ad una unita' per il lavoro domestico di
sostegno  al  bisogno  familiare  e  a due unita' per le attivita' di
assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano
l'autosufficienza.  La  data  della  dichiarazione di cui al medesimo
comma  e'  quella  indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema
informatico del Ministero dell'interno.
  7.    Lo    sportello    unico   per   l'immigrazione,   verificata
l'ammissibilita'  della  dichiarazione  e  acquisito  il parere della
questura  sull'insussistenza  di  motivi  ostativi  al  rilascio  del
permesso  di  soggiorno,  convoca  le  parti  per la stipulazione del
contratto  di  soggiorno  e  per la presentazione della richiesta del
permesso  di  soggiorno  per  lavoro  subordinato,  previa esibizione
dell'avvenuto  pagamento  del contributo di cui al comma 3. Il datore
di  lavoro  che  ha  dichiarato  una  o due unita' per l'attivita' di
assistenza  ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico
per l'immigrazione, a pena di inammissibilita' della dichiarazione di
emersione,  una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica  o  da  un  medico  convenzionato  con il Servizio sanitario
nazionale,   che  attesti  la  limitazione  dell'autosufficienza  del
soggetto  per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui
e'  sorto  il  rapporto  di  lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di
dichiarazione  di  due  unita' per l'attivita' di assistenza ai sensi
del  comma 6, la certificazione deve altresi' attestare la necessita'
di  avvalersi  di due unita'. La sussistenza di meri errori materiali
non   costituisce   di   per  se'  causa  di  inammissibilita'  della
dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti
senza  giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.
Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di
soggiorno,  il  datore  di  lavoro  deve  effettuare la comunicazione
obbligatoria  di  assunzione  all'INPS. Restano ferme le disposizioni
relative   agli  oneri  a  carico  del  richiedente  il  permesso  di
soggiorno.
  8.  Dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto  e fino alla conclusione del procedimento di cui al
presente   articolo,   sono   sospesi   i   procedimenti   penali   e
amministrativi  nei  confronti  del datore di lavoro e del lavoratore
che  svolge  le  attivita'  di cui al comma 1 per le violazioni delle
norme:
   a)  relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale,
con  esclusione  di  quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di
cui  al  decreto  legislativo  25  luglio  1998, n. 286, e successive
modificazioni;
   b)   relative   all'impiego  di  lavoratori,  anche  se  rivestano
carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
  9.  Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al
comma  2  ovvero  si  proceda all'archiviazione del procedimento o al
rigetto  della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa,
rispettivamente,   alla   data   di   scadenza  del  termine  per  la
presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di
rigetto della dichiarazione medesima.
  10.  Nelle  more  della  definizione  del  procedimento  di  cui al
presente  articolo,  lo straniero non puo' essere espulso, tranne che
nei casi previsti al comma 13.
  11.  La  sottoscrizione  del contratto di soggiorno, congiuntamente
alla  comunicazione  obbligatoria  di  assunzione  all'INPS di cui al
comma  7,  e  il  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  comportano,
rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione
dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di
cui al comma 8.
  12.   Il  contratto  di  soggiorno  stipulato  sulla  base  di  una
dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero e'
nullo  ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il
permesso  di  soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi
dell'articolo  5,  comma  5,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
  13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista
dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:
   a)  nei  confronti  dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione  ai  sensi  dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del
testo  unico  di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive
modificazioni;
   b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali  in  vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione
nel territorio dello Stato;
   c)  che  risultino  condannati, anche con sentenza non definitiva,
compresa  quella  pronunciata  anche  a seguito di applicazione della
pena  su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale,  per  uno  dei  reati  previsti  dagli articoli 380 e 381 del
medesimo codice.
  14.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro, della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita'
di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per
far  fronte  all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui
al  presente  articolo,  sia in relazione alla posizione contributiva
previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro
del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche sociali, con proprio
decreto,  determina,  altresi',  le modalita' di corresponsione delle
somme  e  degli  interessi  dovuti  per  i contributi previdenziali e
assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al
comma 1.
  15.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu' grave reato, chiunque
presenta  false  dichiarazioni  o  attestazioni,  ovvero  concorre al
fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente
articolo,  e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Se  il fatto e' commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione
di  documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si
applica  la  pena  della  reclusione  da  uno  a sei anni. La pena e'
aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
  16.  Al  fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero
extracomunitario  per  motivi  di  lavoro  sul  territorio nazionale,
l'INPS  comunica  al  Ministero dell'interno le informazioni relative
alla   cessazione   dei   versamenti   contributivi   dei  lavoratori
extracomunitari  ai  fini  dell'articolo 37 del regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e
successive modificazioni.
  17.   In  funzione  degli  effetti  derivanti  dall'attuazione  del
presente   articolo,   il  livello  del  finanziamento  del  Servizio
sanitario  nazionale  a  cui  concorre  ordinariamente  lo  Stato  e'
incrementato  di  67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni
di  euro  a  decorrere  dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del
lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti
tra   le   regioni   in   relazione   alla   presenza  dei  cittadini
extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
  18.  Agli  oneri  netti  derivanti dal presente articolo, pari a 77
milioni  di  euro  per  l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno
2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a
decorrere  dall'anno  2012,  si provvede, quanto a 60 milioni di euro
per  l'anno  2009,  a  valere  sulle  maggiori  entrate  assegnate al
bilancio  dello  Stato  dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17
milioni  di  euro  per  l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno
2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a
decorrere  dall'anno  2012,  mediante  corrispondente  riduzione  dei
trasferimenti  statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio
per  la  copertura  del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente,
per  effetto  delle  maggiori  entrate  contributive  derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo degli articoli 9 e 22 del decreto
          legislativo   25   luglio   1998,   n.  286,  e  successive
          modificazioni  (Testo  unico delle disposizioni concernenti
          la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione
          dello straniero):
             «Art.  9.  (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
          lungo  periodo).  -  1. Lo straniero in possesso, da almeno
          cinque  anni,  di  un  permesso  di  soggiorno  in corso di
          validita', che dimostra la disponibilita' di un reddito non
          inferiore  all'importo  annuo  dell'assegno  sociale e, nel
          caso  di  richiesta  relativa  ai  familiari, di un reddito
          sufficiente  secondo  i  parametri  indicati  nell'art. 29,
          comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei
          parametri  minimi  previsti  dalla  legge regionale per gli
          alloggi  di  edilizia  residenziale pubblica ovvero che sia
          fornito   dei  requisiti  di  idoneita'  igienico-sanitaria
          accertati  dall'Azienda  unita' sanitaria locale competente
          per  territorio,  puo' chiedere al questore il rilascio del
          permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
          per se' e per i familiari di cui all'art. 29, comma 1.
             2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
          periodo  e'  a  tempo  indeterminato ed e' rilasciato entro
          novanta giorni dalla richiesta.
             3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli
          stranieri che:
              a)  soggiornano  per  motivi  di  studio  o  formazione
          professionale;
              b)  soggiornano a titolo di protezione temporanea o per
          motivi  umanitari  ovvero  hanno  chiesto  il  permesso  di
          soggiorno  a  tale titolo e sono in attesa di una decisione
          su tale richiesta;
              c)  soggiornano  per  asilo  ovvero  hanno  chiesto  il
          riconoscimento  dello  status di rifugiato e sono ancora in
          attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
              d)  sono  titolari di un permesso di soggiorno di breve
          durata  previsto dal presente testo unico e dal regolamento
          di attuazione;
              e)  godono  di  uno  status  giuridico  previsto  dalla
          convenzione    di   Vienna   del   1961   sulle   relazioni
          diplomatiche,  dalla  convenzione  di Vienna del 1963 sulle
          relazioni  consolari,  dalla  convenzione  del  1969  sulle
          missioni  speciali  o  dalla convenzione di Vienna del 1975
          sulla  rappresentanza  degli Stati nelle loro relazioni con
          organizzazioni internazionali di carattere universale.
             4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
          periodo   non   puo'   essere   rilasciato  agli  stranieri
          pericolosi  per  l'ordine  pubblico  o  la  sicurezza dello
          Stato.  Nel  valutare la pericolosita' si tiene conto anche
          dell'appartenenza  dello  straniero  ad una delle categorie
          indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
          come  sostituito  dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n.
          327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
          sostituito  dall'art.  13 della legge 13 settembre 1982, n.
          646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per
          i  reati  previsti  dall'art.  380  del codice di procedura
          penale,  nonche',  limitatamente  ai  delitti  non colposi,
          dall'art. 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di
          un  provvedimento  di  diniego  di rilascio del permesso di
          soggiorno  di cui al presente comma il questore tiene conto
          altresi'   della   durata   del  soggiorno  nel  territorio
          nazionale   e   dell'inserimento   sociale,   familiare   e
          lavorativo dello straniero.
             5.  Ai  fini  del calcolo del periodo di cui al comma 1,
          non  si  computano  i  periodi  di  soggiorno  per i motivi
          indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.
             6.  Le  assenze dello straniero dal territorio nazionale
          non  interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e
          sono  incluse  nel computo del medesimo periodo quando sono
          inferiori   a   sei   mesi   consecutivi   e  non  superano
          complessivamente  dieci  mesi  nel  quinquennio,  salvo che
          detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere
          agli  obblighi  militari,  da gravi e documentati motivi di
          salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
             7.  Il  permesso  di  soggiorno  di  cui  al  comma 1 e'
          revocato:
              a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
              b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
              c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per
          il rilascio, di cui al comma 4;
              d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un
          periodo di dodici mesi consecutivi;
              e)  in caso di conferimento di permesso di soggiorno di
          lungo  periodo  da  parte di altro Stato membro dell'Unione
          europea,  previa  comunicazione da parte di quest'ultimo, e
          comunque  in caso di assenza dal territorio dello Stato per
          un periodo superiore a sei anni.
             8.  Lo  straniero al quale e' stato revocato il permesso
          di  soggiorno  ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7,
          puo'  riacquistarlo,  con  le  stesse  modalita'  di cui al
          presente  art..  In tal caso, il periodo di cui al comma 1,
          e' ridotto a tre anni.
             9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di
          soggiorno  CE  per  soggiornanti di lungo periodo e nei cui
          confronti   non   debba  essere  disposta  l'espulsione  e'
          rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  per  altro tipo in
          applicazione del presente testo unico.
             10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno
          CE  per  soggiornanti  di  lungo periodo, l'espulsione puo'
          essere disposta:
              a)  per  gravi  motivi  di  ordine pubblico o sicurezza
          dello Stato;
              b)   nei   casi   di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del
          decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
              c)   quando   lo  straniero  appartiene  ad  una  delle
          categorie indicate all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956,
          n.  1423,  ovvero all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n.
          575,   sempre   che  sia  stata  applicata,  anche  in  via
          cautelare,  una delle misure di cui all'art. 14 della legge
          19 marzo 1990, n. 55.
             11.   Ai   fini   dell'adozione   del  provvedimento  di
          espulsione  di  cui  al  comma  10,  si  tiene  conto anche
          dell'eta'  dell'interessato, della durata del soggiorno sul
          territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per
          l'interessato  e i suoi familiari, dell'esistenza di legami
          familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
          di tali vincoli con il Paese di origine.
             12.   Oltre   a   quanto   previsto   per  lo  straniero
          regolarmente  soggiornante  nel  territorio dello Stato, il
          titolare  del  permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
          lungo periodo puo':
              a)  fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione
          di  visto  e circolare liberamente sul territorio nazionale
          salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 6;
              b)  svolgere  nel territorio dello Stato ogni attivita'
          lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
          espressamente  riserva al cittadino o vieta allo straniero.
          Per  lo  svolgimento di attivita' di lavoro subordinato non
          e'  richiesta  la stipula del contratto di soggiorno di cui
          all'art. 5-bis;
              c)  usufruire  delle prestazioni di assistenza sociale,
          di  previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in
          materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative
          all'accesso  a  beni e servizi a disposizione del pubblico,
          compreso  l'accesso  alla  procedura  per  l'ottenimento di
          alloggi  di  edilizia  residenziale pubblica, salvo che sia
          diversamente   disposto   e   sempre   che  sia  dimostrata
          l'effettiva   residenza   dello  straniero  sul  territorio
          nazionale;
              d)  partecipare alla vita pubblica locale, con le forme
          e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
             13.   E'  autorizzata  la  riammissione  sul  territorio
          nazionale  dello  straniero  espulso  da altro Stato membro
          dell'Unione  europea  titolare del permesso di soggiorno CE
          per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non
          costituisce   un   pericolo  per  l'ordine  pubblico  e  la
          sicurezza dello Stato.».
             «Art.  22.  (Lavoro  subordinato  a  tempo determinato e
          indeterminato).  - 1. In ogni provincia e' istituito presso
          la   prefettura-ufficio   territoriale   del   Governo  uno
          sportello    unico    per    l'immigrazione,   responsabile
          dell'intero   procedimento   relativo   all'assunzione   di
          lavoratori  subordinati  stranieri  a  tempo determinato ed
          indeterminato.
             2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
          soggiornante  in Italia che intende instaurare in Italia un
          rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  o
          indeterminato  con  uno straniero residente all'estero deve
          presentare  allo  sportello  unico per l'immigrazione della
          provincia  di  residenza  ovvero  di  quella in cui ha sede
          legale  l'impresa,  ovvero  di  quella  ove  avra' luogo la
          prestazione lavorativa:
              a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
              b)  idonea  documentazione  relativa  alle modalita' di
          sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
              c)   la   proposta   di   contratto  di  soggiorno  con
          specificazione   delle   relative  condizioni,  comprensiva
          dell'impegno  al  pagamento da parte dello stesso datore di
          lavoro  delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
          provenienza;
              d)   dichiarazione   di   impegno   a  comunicare  ogni
          variazione concernente il rapporto di lavoro.
             3.  Nei  casi  in  cui  non abbia una conoscenza diretta
          dello  straniero,  il datore di lavoro italiano o straniero
          regolarmente   soggiornante   in  Italia  puo'  richiedere,
          presentando  la  documentazione di cui alle lettere b) e c)
          del  comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
          iscritte   nelle   liste  di  cui  all'art.  21,  comma  5,
          selezionate  secondo  criteri  definiti  nel regolamento di
          attuazione.
             4.  Lo  sportello  unico  per l'immigrazione comunica le
          richieste  di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di
          cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469,  competente  in relazione alla provincia di residenza,
          domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a
          diffondere  le offerte per via telematica agli altri centri
          ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro
          mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti
          dall'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
          Decorsi  venti giorni senza che sia stata presentata alcuna
          domanda  da  parte  di  lavoratore nazionale o comunitario,
          anche   per   via  telematica,  il  centro  trasmette  allo
          sportello  unico  richiedente  una certificazione negativa,
          ovvero  le  domande  acquisite  comunicandole  altresi'  al
          datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il
          centro  per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello
          unico procede ai sensi del comma 5.
             5.   Lo   sportello   unico   per   l'immigrazione,  nel
          complessivo   termine  massimo  di  quaranta  giorni  dalla
          presentazione della richiesta, a condizione che siano state
          rispettate   le  prescrizioni  di  cui  al  comma  2  e  le
          prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
          alla  fattispecie,  rilascia,  in  ogni  caso,  sentito  il
          questore,  il  nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
          quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'art. 3,
          comma  4,  e  dell'art.  21,  e,  a richiesta del datore di
          lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice
          fiscale,  agli  uffici  consolari,  ove  possibile  in  via
          telematica.   Il   nulla  osta  al  lavoro  subordinato  ha
          validita'  per  un  periodo  non superiore a sei mesi dalla
          data del rilascio.
             6.  Gli  uffici  consolari  del  Paese di residenza o di
          origine  dello  straniero provvedono, dopo gli accertamenti
          di  rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione
          del  codice  fiscale,  comunicato dallo sportello unico per
          l'immigrazione.   Entro   otto   giorni  dall'ingresso,  lo
          straniero   si   reca   presso   lo   sportello  unico  per
          l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
          del  contratto  di  soggiorno che resta ivi conservato e, a
          cura  di  quest'ultimo,  trasmesso  in  copia all'autorita'
          consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
             7.  Il  datore  di  lavoro che omette di comunicare allo
          sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del
          rapporto  di lavoro intervenuto con lo straniero, e' punito
          con  la  sanzione  amministrativa  da 500 a 2.500 euro. Per
          l'accertamento e l'irrogazione della sanzione e' competente
          il prefetto.
             8.   Salvo   quanto   previsto  dall'art.  23,  ai  fini
          dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
          extracomunitario  deve  essere  munito del visto rilasciato
          dal  consolato  italiano  presso  lo  Stato di origine o di
          stabile residenza del lavoratore.
             9.  Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
          collegamenti   telematici,   le   informazioni  anagrafiche
          relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
          il  permesso  di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
          idoneo  per  l'accesso  al lavoro, e comunicano altresi' il
          rilascio  dei  permessi  concernenti  i  familiari ai sensi
          delle  disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
          delle   informazioni  ricevute,  costituisce  un  «Archivio
          anagrafico  dei lavoratori extracomunitari», da condividere
          con  altre  amministrazioni  pubbliche;  lo  scambio  delle
          informazioni   avviene   in   base  a  convenzione  tra  le
          amministrazioni  interessate.  Le  stesse informazioni sono
          trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura  delle  questure,
          all'ufficio    finanziario    competente    che    provvede
          all'attribuzione del codice fiscale.
             10.  Lo  sportello  unico per l'immigrazione fornisce al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
          il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
          adottate nei decreti di cui all'art. 3, comma 4.
             11.  La  perdita  del  posto  di  lavoro non costituisce
          motivo  di  revoca  del permesso di soggiorno al lavoratore
          extracomunitario    ed   ai   suoi   familiari   legalmente
          soggiornanti.  Il  lavoratore  straniero  in  possesso  del
          permesso  di  soggiorno per lavoro subordinato che perde il
          posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
          nelle  liste  di  collocamento  per  il  periodo di residua
          validita'  del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che
          si  tratti  di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
          per  un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di
          attuazione  stabilisce  le  modalita'  di  comunicazione ai
          centri  per  l'impiego,  anche  ai fini dell'iscrizione del
          lavoratore   straniero  nelle  liste  di  collocamento  con
          priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
             12.   Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie
          dipendenze  lavoratori  stranieri  privi  del  permesso  di
          soggiorno  previsto  dal  presente  articolo, ovvero il cui
          permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
          termini  di  legge,  il  rinnovo,  revocato o annullato, e'
          punito  con  la  reclusione da sei mesi a tre anni e con la
          multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
             13.  Salvo  quanto  previsto per i lavoratori stagionali
          dall'art.  25,  comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
          extracomunitario  conserva  i  diritti  previdenziali  e di
          sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente
          dalla  vigenza di un accordo di reciprocita' al verificarsi
          della  maturazione  dei  requisiti previsti dalla normativa
          vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta',
          anche  in  deroga al requisito contributivo minimo previsto
          dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
             14.  Le  attribuzioni  degli  istituti di patronato e di
          assistenza  sociale,  di  cui  alla legge 30 marzo 2001, n.
          152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
          regolare attivita' di lavoro in Italia.
             15.  I  lavoratori  italiani  ed extracomunitari possono
          chiedere   il   riconoscimento   di  titoli  di  formazione
          professionale  acquisiti  all'estero; in assenza di accordi
          specifici,   il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali,  sentita  la  commissione  centrale per l'impiego,
          dispone  condizioni  e  modalita'  di  riconoscimento delle
          qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
          puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
          a  tutti  i  corsi  di  formazione  e  di  riqualificazione
          programmati nel territorio della Repubblica.
             16.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si
          applicano  alle  regioni a statuto speciale e alle province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano ai sensi degli statuti e
          delle relative norme di attuazione.».
             -  Si  riporta il testo del comma 3 dell'art. 30-bis del
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
          394  (Regolamento  recante  norme  di  attuazione del testo
          unico   delle   disposizioni   concernenti   la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
          286):
             «3. Alla domanda devono essere allegati:
              a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla
          Camera  di  commercio,  industria  ed  artigianato,  per le
          attivita' per le quali tale iscrizione e' richiesta;
              b)  autocertificazione  della posizione previdenziale e
          fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda,
          la  capacita'  occupazionale  e  reddituale  del  datore di
          lavoro;
              c)  la proposta di stipula di un contratto di soggiorno
          a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario
          a  tempo  pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore
          settimanali   e,   nel   caso   di  lavoro  domestico,  una
          retribuzione  mensile  non inferiore al minimo previsto per
          l'assegno  sociale,  ai  sensi  dell'art. 3, comma 6, della
          legge 8 agosto 1995, n. 335.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 5-bis del gia' citato
          decreto legislativo n. 286 del 1998:
             «Art.   5-bis   (Contratto   di   soggiorno  per  lavoro
          subordinato).  -  1.  Il  contratto di soggiorno per lavoro
          subordinato  stipulato  fra  un datore di lavoro italiano o
          straniero   regolarmente   soggiornante   in  Italia  e  un
          prestatore   di   lavoro,   cittadino   di  uno  Stato  non
          appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
              a)  la  garanzia  da  parte  del datore di lavoro della
          disponibilita' di un alloggio per il lavoratore che rientri
          nei  parametri  minimi previsti dalla legge per gli alloggi
          di edilizia residenziale pubblica;
              b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro
          delle  spese  di  viaggio per il rientro del lavoratore nel
          Paese di provenienza.
             2.  Non  costituisce  titolo  valido per il rilascio del
          permesso  di  soggiorno  il  contratto  che non contenga le
          dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
             3.  Il contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto
          in  base a quanto previsto dall'art. 22 presso lo sportello
          unico   per  l'immigrazione  della  provincia  nella  quale
          risiede  o  ha sede legale il datore di lavoro o dove avra'
          luogo   la  prestazione  lavorativa  secondo  le  modalita'
          previste nel regolamento di attuazione.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12 del gia' citato
          decreto legislativo n. 286 del 1998:
             «Art.   12.   (Disposizioni   contro   le   immigrazioni
          clandestine).  -  1.  Salvo  che  il fatto costituisca piu'
          grave  reato, chiunque in violazione delle disposizioni del
          presente  testo  unico  compie  atti  diretti  a  procurare
          l'ingresso  nel  territorio  dello  Stato  di uno straniero
          ovvero  atti  diretti  a  procurare  l'ingresso illegale in
          altro  Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha
          titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione
          da  uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per
          ogni persona.
             2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  54 del
          codice  penale,  non  costituiscono  reato  le attivita' di
          soccorso  e  assistenza  umanitaria  prestate in Italia nei
          confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
          presenti nel territorio dello Stato.
             3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca piu' grave reato,
          chiunque,  al  fine  di  trarre  profitto  anche indiretto,
          compie  atti  diretti  a procurare l'ingresso di taluno nel
          territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
          presente   testo   unico,  ovvero  a  procurare  l'ingresso
          illegale  in  altro  Stato  del  quale  la  persona  non e'
          cittadina  o  non  ha  titolo  di  residenza permanente, e'
          punito  con  la reclusione da quattro a quindici anni e con
          la multa di 15.000 euro per ogni persona.
             3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:
              a)   il  fatto  riguarda  l'ingresso  o  la  permanenza
          illegale  nel  territorio  dello  Stato  di  cinque  o piu'
          persone;
              b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
          persona  e'  stata  esposta a pericolo per la sua vita o la
          sua incolumita';
              c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
          persona   e'  stata  sottoposta  a  trattamento  inumano  o
          degradante;
              c-bis)  il  fatto  e' commesso da tre o piu' persone in
          concorso  tra  loro o utilizzando servizi internazionali di
          trasporto   ovvero  documenti  contraffatti  o  alterati  o
          comunque illegalmente ottenuti.
             3-ter.  Se  i  fatti  di cui al comma 3 sono compiuti al
          fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
          comunque   allo  sfruttamento  sessuale  ovvero  riguardano
          l'ingresso  di minori da impiegare in attivita' illecite al
          fine  di  favorirne  lo  sfruttamento, la pena detentiva e'
          aumentata  da  un terzo alla meta' e si applica la multa di
          25.000 euro per ogni persona.
             3-quater.  Le  circostanze attenuanti, diverse da quelle
          previste  dagli  articoli  98  e  114  del  codice  penale,
          concorrenti  con  le  aggravanti  di  cui  ai commi 3-bis e
          3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
          rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
          quantita'  di pena risultante dall'aumento conseguente alle
          predette aggravanti.
             3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti
          le  pene  sono  diminuite  fino  alla  meta'  nei confronti
          dell'imputato  che  si  adopera per evitare che l'attivita'
          delittuosa  sia  portata  a conseguenze ulteriori, aiutando
          concretamente   l'autorita'   di   polizia   o  l'autorita'
          giudiziaria  nella  raccolta  di elementi di prova decisivi
          per  la  ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
          cattura  di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione
          di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
             3-sexies.  All'art. 4-bis, comma 1, terzo periodo, della
          legge  26  luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
          dopo   le  parole:  «609-octies  del  codice  penale»  sono
          inserite le seguenti: «nonche' dall'art. 12, commi 3, 3-bis
          e  3-ter,  del testo unico di cui al decreto legislativo 25
          luglio 1998, n. 286.».
             3-septies. (Abrogato).
             4.  Nei  casi  previsti  dai commi 1 e 3 e' obbligatorio
          l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo
          di  trasporto  utilizzato  per  i medesimi reati, anche nel
          caso  di  applicazione della pena su richiesta delle parti.
          Nei   medesimi   casi  si  procede  comunque  con  giudizio
          direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
             5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo
          che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al
          fine  di  trarre  un  ingiusto profitto dalla condizione di
          illegalita'  dello  straniero o nell'ambito delle attivita'
          punite   a   norma  del  presente  articolo,  favorisce  la
          permanenza   di   questi  nel  territorio  dello  Stato  in
          violazione  delle norme del presente testo unico, e' punito
          con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a
          lire  trenta  milioni.  Quando  il  fatto  e'  commesso  in
          concorso   da  due  o  piu'  persone,  ovvero  riguarda  la
          permanenza  di  cinque o piu' persone, la pena e' aumentata
          da un terzo alla meta'.
             5-bis.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
          chiunque  a  titolo  oneroso,  al  fine  di trarre ingiusto
          profitto, da' alloggio ad uno straniero, privo di titolo di
          soggiorno,  in  un  immobile  di  cui abbia disponibilita',
          ovvero  lo  cede allo stesso, anche in locazione, e' punito
          con  la  reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con
          provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena
          su  richiesta  delle parti a norma dell'art. 444 del codice
          di   procedura  penale,  anche  se  e'  stata  concessa  la
          sospensione  condizionale  della pena, comporta la confisca
          dell'immobile,  salvo  che appartenga a persona estranea al
          reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
          vigenti  in  materia  di  gestione  e destinazione dei beni
          confiscati.  Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove
          disposta,   dei   beni   confiscati   sono   destinate   al
          potenziamento  delle attivita' di prevenzione e repressione
          dei reati in tema di immigrazione clandestina.
             6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto ad
          accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei
          documenti  richiesti  per  l'ingresso  nel territorio dello
          Stato,   nonche'   a  riferire  all'organo  di  polizia  di
          frontiera  dell'eventuale  presenza  a bordo dei rispettivi
          mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
          caso  di  inosservanza  anche di uno solo degli obblighi di
          cui   al   presente   comma,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 3.500 a
          euro  5.500  per  ciascuno degli stranieri trasportati. Nei
          casi  piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici
          mesi,  ovvero  la  revoca  della  licenza, autorizzazione o
          concessione    rilasciata   dall'autorita'   amministrativa
          italiana  inerenti  all'attivita' professionale svolta e al
          mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
          di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
             7.  Nel  corso  di  operazioni di polizia finalizzate al
          contrasto    delle   immigrazioni   clandestine,   disposte
          nell'ambito  delle  direttive  di cui all'art. 11, comma 3,
          gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle
          province  di  confine  e  nelle  acque territoriali possono
          procedere  al  controllo  e  alle  ispezioni  dei  mezzi di
          trasporto  e  delle  cose trasportate, ancorche' soggetti a
          speciale  regime  doganale,  quando,  anche  in relazione a
          specifiche  circostanze  di  luogo  e  di tempo, sussistono
          fondati  motivi  che  possano essere utilizzati per uno dei
          reati   previsti  dal  presente  articolo.  Dell'esito  dei
          controlli  e delle ispezioni e' redatto processo verbale in
          appositi  moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al
          procuratore  della  Repubblica  il quale, se ne ricorrono i
          presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
          Nelle   medesime   circostanze  gli  ufficiali  di  polizia
          giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, con
          l'osservanza  delle disposizioni di cui all'art. 352, commi
          3 e 4 del codice di procedura penale.
             8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia
          finalizzate   alla  prevenzione  e  repressione  dei  reati
          previsti    dal    presente    articolo,    sono   affidati
          dall'autorita'    giudiziaria    procedente   in   custodia
          giudiziale,  salvo che vi ostino esigenze processuali, agli
          organi  di  polizia che ne facciano richiesta per l'impiego
          in  attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
          o  ad  altri  enti  pubblici per finalita' di giustizia, di
          protezione  civile  o  di  tutela  ambientale.  I  mezzi di
          trasporto  non  possono  essere  in alcun caso alienati. Si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
          100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 9
          ottobre 1990, n. 309.
             8-bis.  Nel  caso che non siano state presentate istanze
          di  affidamento  per  mezzi  di  trasporto  sequestrati, si
          applicano  le  disposizioni dell'art. 301-bis, comma 3, del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
          doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
             8-ter.  La distruzione puo' essere direttamente disposta
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita'
          da    lui   delegata,   previo   nullaosta   dell'autorita'
          giudiziaria procedente.
             8-quater.   Con   il   provvedimento   che   dispone  la
          distruzione  ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate
          le modalita' di esecuzione.
             8-quinquies.  I  beni acquisiti dallo Stato a seguito di
          provvedimento  definitivo  di  confisca  sono, a richiesta,
          assegnati  all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne
          abbiano  avuto  l'uso  ai  sensi  del  comma  8 ovvero sono
          alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o
          trasferiti  per  le  finalita'  di  cui  al  comma  8, sono
          comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
          disposizioni  vigenti in materia di gestione e destinazione
          dei   beni   confiscati.   Ai   fini  della  determinazione
          dell'eventuale  indennita', si applica il comma 5 dell'art.
          301-bis  del  citato  testo  unico  di  cui  al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n. 43, e
          successive modificazioni.
             9.  Le  somme di denaro confiscate a seguito di condanna
          per  uno  dei reati previsti dal presente articolo, nonche'
          le  somme  di  denaro ricavate dalla vendita, ove disposta,
          dei  beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle
          attivita'  di prevenzione e repressione dei medesimi reati,
          anche   a   livello   internazionale   mediante  interventi
          finalizzati   alla   collaborazione   e   alla   assistenza
          tecnico-operativa   con  le  forze  di  polizia  dei  Paesi
          interessati.  A  tal fine, le somme affluiscono ad apposito
          capitolo  dell'entrata  del bilancio dello Stato per essere
          assegnate,   sulla   base   di   specifiche  richieste,  ai
          pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          dell'interno, rubrica «Sicurezza pubblica».
             9-bis.  La  nave  italiana  in  servizio di polizia, che
          incontri  nel  mare territoriale o nella zona contigua, una
          nave,  di  cui  si  ha  fondato  motivo di ritenere che sia
          adibita  o  coinvolta  nel  trasporto illecito di migranti,
          puo'  fermarla,  sottoporla  ad  ispezione  e,  se  vengono
          rinvenuti  elementi  che confermino il coinvolgimento della
          nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
          stessa in un porto dello Stato.
             9-ter.  Le navi della Marina militare, ferme restando le
          competenze  istituzionali  in  materia di difesa nazionale,
          possono  essere utilizzate per concorrere alle attivita' di
          cui al comma 9-bis.
             9-quater.  I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
          esercitati  al di fuori delle acque territoriali, oltre che
          da  parte  delle navi della Marina militare, anche da parte
          delle  navi  in  servizio di polizia, nei limiti consentiti
          dalla  legge,  dal  diritto  internazionale  o  da  accordi
          bilaterali  o  multilaterali,  se la nave batte la bandiera
          nazionale  o  anche quella di altro Stato, ovvero si tratti
          di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
             9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi della
          Marina militare nonche' quelle di raccordo con le attivita'
          svolte  dalle  altre  unita'  navali in servizio di polizia
          sono  definite  con  decreto interministeriale dei Ministri
          dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e
          delle infrastrutture e dei trasporti.
             9-sexies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  9-bis e
          9-quater  si  applicano, in quanto compatibili, anche per i
          controlli concernenti il traffico aereo.».
             - Si riporta il testo dell'art. 1344 del codice civile:
             «Art.  1344 (Contratto in frode alla legge). - Si reputa
          altresi'  illecita la causa quando il contratto costituisce
          il   mezzo   per   eludere   l'applicazione  di  una  norma
          imperativa.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 5, comma 5 e dell'art.
          13,  commi 1 e 2 del gia' citato decreto legislativo n. 286
          del 1998:
             «5.  Il  permesso  di  soggiorno  o  il suo rinnovo sono
          rifiutati   e,   se  il  permesso  di  soggiorno  e'  stato
          rilasciato,  esso  e'  revocato, quando mancano o vengono a
          mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
          nel  territorio  dello  Stato,  fatto salvo quanto previsto
          dall'art.  22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti
          nuovi  elementi  che ne consentano il rilascio e che non si
          tratti    di    irregolarita'    amministrative   sanabili.
          Nell'adottare  il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
          revoca  o  di  diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
          dello   straniero   che   ha   esercitato   il  diritto  al
          ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare
          ricongiunto,  ai  sensi  dell'art. 29, si tiene anche conto
          della  natura  e  della  effettivita' dei vincoli familiari
          dell'interessato  e  dell'esistenza  di  legami familiari e
          sociali  con  il  suo  Paese  d'origine,  nonche',  per  lo
          straniero  gia'  presente  sul  territorio nazionale, anche
          della  durata  del  suo  soggiorno  nel medesimo territorio
          nazionale.».
             «Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi di
          ordine  pubblico  o  di  sicurezza dello Stato, il Ministro
          dell'interno  puo'  disporre  l'espulsione  dello straniero
          anche  non  residente  nel  territorio dello Stato, dandone
          preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri
          e al Ministro degli affari esteri.
             2.  L'espulsione  e'  disposta  dal  prefetto  quando lo
          straniero:
              a)  e'  entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
          ai  controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
          dell'art. 10;
              b)  si  e'  trattenuto  nel  territorio  dello Stato in
          assenza  della  comunicazione  di  cui  all'art.  27, comma
          1-bis,  o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei
          termini  prescritti,  salvo  che  il  ritardo sia dipeso da
          forza  maggiore,  ovvero quando il permesso di soggiorno e'
          stato  revocato  o  annullato, ovvero e' scaduto da piu' di
          sessanta giorni e non e' stato chiesto il rinnovo;
              c)   appartiene   a  taluna  delle  categorie  indicate
          nell'art.  1  della  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, come
          sostituto  dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
          nell'art.  1  della  legge  31  maggio  1965,  n. 575, come
          sostituito  dall'art.  13 della legge 13 settembre 1982, n.
          646.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 27
          luglio  2005,  n.  144 (Misure urgenti per il contrasto del
          terrorismo  internazionale), convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   31   luglio  2005,  n.  155,  e  successive
          modificazioni:
             «Art.  3  (Nuove  norme  in  materia di espulsioni degli
          stranieri  per  motivi di prevenzione del terrorismo). - 1.
          Oltre  a  quanto  previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13,
          comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  286  del  1998 il
          Ministro  dell'interno  o,  su sua delega, il prefetto puo'
          disporre  l'espulsione  dello straniero appartenente ad una
          delle  categorie  di  cui all'art. 18 della legge 22 maggio
          1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di
          ritenere  che  la sua permanenza nel territorio dello Stato
          possa   in   qualsiasi   modo  agevolare  organizzazioni  o
          attivita' terroristiche, anche internazionali.
             2.  Nei casi di cui al comma 1, il decreto di espulsione
          e'  immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame
          o  impugnativa  da parte dell'interessato. L'esecuzione del
          provvedimento  e'  disposta  dal  questore ed e' sottoposta
          alla  convalida  da  parte  del  tribunale  in composizione
          monocratica  secondo  le  disposizioni  di cui all'art. 13,
          comma 5-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
             2-bis.   Se   il   destinatario   del  provvedimento  e'
          sottoposto   a   procedimento   penale,   si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  all'art.  13, commi 3, 3-bis, 3-ter,
          3-quater  e  3-quinquies del decreto legislativo n. 286 del
          1998.
             3.  Il  prefetto  puo'  altresi'  omettere, sospendere o
          revocare il provvedimento di espulsione di cui all'art. 13,
          comma   2,   del  decreto  legislativo  n.  286  del  1998,
          informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando
          sussistono  le  condizioni  per il rilascio del permesso di
          soggiorno  di  cui  all'art. 2 del presente decreto, ovvero
          quando   sia   necessario  per  l'acquisizione  di  notizie
          concernenti  la  prevenzione  di  attivita'  terroristiche,
          ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivita'
          informative  dirette alla individuazione o alla cattura dei
          responsabili   dei   delitti   commessi  con  finalita'  di
          terrorismo.
             4.  Contro  i decreti di espulsione di cui al comma 1 e'
          ammesso  ricorso al tribunale amministrativo competente per
          territorio.  Il ricorso giurisdizionale in nessun caso puo'
          sospendere l'esecuzione del provvedimento.
             4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di
          cui  al  comma  1, adottati dal Ministro dell'interno, o su
          sua  delega,  non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione
          in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 21 della legge 6
          dicembre  1971,  n.  1034,  e  successive  modificazioni, o
          dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
             5. - 6. (Abrogati).
             7.  All'art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998,
          il comma 3-sexies e' abrogato.».
             -  Si riporta il testo degli articoli 380, 381 e 444 del
          codice di procedura penale:
             «Art.  380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
          ufficiali  e  gli  agenti  di polizia giudiziaria procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
          non  colposo,  consumato  o  tentato, per il quale la legge
          stabilisce  la  pena  dell'ergastolo o della reclusione non
          inferiore  nel  minimo  a cinque anni e nel massimo a venti
          anni.
             2.  Anche  fuori  dei  casi  previsti  dal  comma 1, gli
          ufficiali  e  gli  agenti  di polizia giudiziaria procedono
          all'arresto  di  chiunque  e' colto in flagranza di uno dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
              a)  delitti contro la personalita' dello Stato previsti
          nel  titolo I del libro II del codice penale per i quali e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
              b)   delitto  di  devastazione  e  saccheggio  previsto
          dall'art. 419 del codice penale;
              c)  delitti  contro l'incolumita' pubblica previsti nel
          titolo  VI  del  libro  II del codice penale per i quali e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni;
              d)   delitto   di   riduzione  in  schiavitu'  previsto
          dall'art.  600,  delitto di prostituzione minorile previsto
          dall'art.  600-bis,  primo  comma,  delitto  di pornografia
          minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo,
          anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art.
          600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo
          sfruttamento    della   prostituzione   minorile   previsto
          dall'art. 600-quinquies del codice penale;
              d-bis)  delitto di violenza sessuale previsto dall'art.
          609-bis,  escluso  il  caso  previsto  dal  terzo  comma, e
          delitto  di  violenza sessuale di gruppo previsto dall'art.
          609-octies del codice penale;
              e)  delitto  di  furto,  quando  ricorre la circostanza
          aggravante  prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977,
          n.  533, quella prevista dall'art. 625, primo comma, numero
          2),  prima  ipotesi,  del  codice  penale,  salvo  che,  in
          quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui
          all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
              e-bis)  delitti di furto previsti dall'art. 624-bis del
          codice  penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante
          di  cui  all'art.  62,  primo  comma, numero 4), del codice
          penale;
              f)  delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice
          penale  e  di  estorsione previsto dall'art. 629 del codice
          penale;
              g)  delitti  di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in  luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine  nonche'  di  piu' armi comuni da sparo escluse
          quelle  previste  dall'art.  2, comma terzo, della legge 18
          aprile 1975, n. 110;
              h)   delitti   concernenti   sostanze   stupefacenti  o
          psicotrope  puniti  a  norma  dell'art.  73 del testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 9
          ottobre  1990,  n.  309,  salvo  che ricorra la circostanza
          prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
              i)  delitti  commessi  per finalita' di terrorismo o di
          eversione  dell'ordine  costituzionale per i quali la legge
          stabilisce  la  pena  della  reclusione  non  inferiore nel
          minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
              l)  delitti  di  promozione,  costituzione, direzione e
          organizzazione    delle   associazioni   segrete   previste
          dall'art.  1  della  legge  25  gennaio  1982, n. 17, delle
          associazioni  di  carattere  militare  previste dall'art. 1
          della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
          movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
          legge   20  giugno  1952,  n.  645,  delle  organizzazioni,
          associazioni,  movimenti  o gruppi di cui all'art. 3, comma
          3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
              l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione
          e   organizzazione   della  associazione  di  tipo  mafioso
          prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
              m)  delitti  di  promozione,  direzione, costituzione e
          organizzazione  della  associazione per delinquere prevista
          dall'art.   416   commi   1  e  3  del  codice  penale,  se
          l'associazione  e' diretta alla commissione di piu' delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma.
             3.  Se  si  tratta  di  delitto  perseguibile a querela,
          l'arresto  in  flagranza  e'  eseguito  se la querela viene
          proposta,    anche   con   dichiarazione   resa   oralmente
          all'ufficiale  o all'agente di polizia giudiziaria presente
          nel  luogo.  Se  l'avente  diritto dichiara di rimettere la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.».
             «Art.  381(Arresto  facoltativo  in flagranza). - 1. Gli
          ufficiali   e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  hanno
          facolta'  di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un
          delitto  non  colposo, consumato o tentato, per il quale la
          legge  stabilisce  la  pena  della reclusione superiore nel
          massimo  a  tre  anni  ovvero  di un delitto colposo per il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione non
          inferiore nel massimo a cinque anni.
             2.  Gli  ufficiali  e  gli agenti di polizia giudiziaria
          hanno  altresi'  facolta' di arrestare chiunque e' colto in
          flagranza di uno dei seguenti delitti:
              a)   peculato   mediante  profitto  dell'errore  altrui
          previsto dall'art. 316 del codice penale;
              b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
          prevista  dagli  articoli  319,  comma  4  e 321 del codice
          penale;
              c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista
          dall'art. 336 comma 2 del codice penale;
              d)  commercio e somministrazione di medicinali guasti e
          di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e
          444 del codice penale;
              e)  corruzione  di minorenni prevista dall'art. 530 del
          codice penale;
              f)  lesione personale prevista dall'art. 582 del codice
          penale;
              g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
              h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635 comma
          2 del codice penale;
              i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
              l)  appropriazione  indebita prevista dall'art. 646 del
          codice penale;
              l-bis)  offerta,  cessione  o  detenzione  di materiale
          pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma,
          e  600-quater  del  codice  penale,  anche  se  relative al
          materiale  pornografico  di  cui  all'art. 600-quater.1 del
          medesimo codice;
              m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non
          riconosciuti  previste  dagli articoli 3 e 24 comma 1 della
          legge 18 aprile 1975, n. 110;
              m-bis)  fabbricazione, detenzione o uso di documento di
          identificazione falso previsti dall'art. 497-bis del codice
          penale;
              m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico
          ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o
          di altri, prevista dall'art. 495 del codice penale;
              m-quater)    fraudolente   alterazioni   per   impedire
          l'identificazione  o  l'accertamento di qualita' personali,
          previste dall'art. 495-ter del codice penale.
             3.  Se  si  tratta  di  delitto  perseguibile a querela,
          l'arresto  in  flagranza puo' essere eseguito se la querela
          viene  proposta,  anche  con  dichiarazione  resa oralmente
          all'ufficiale  o all'agente di polizia giudiziaria presente
          nel  luogo.  Se  l'avente  diritto dichiara di rimettere la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
             4.  Nelle  ipotesi  previste  dal  presente  articolo si
          procede  all'arresto  in flagranza soltanto se la misura e'
          giustificata   dalla   gravita'   del  fatto  ovvero  dalla
          pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
          dalle circostanze del fatto.
             4-bis.   Non   e'  consentito  l'arresto  della  persona
          richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
          o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
          delle informazioni o il rifiuto di fornirle.».
             «Art.  444  (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
          L'imputato  e  il  pubblico  ministero  possono chiedere al
          giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria,  diminuita  fino a un terzo, ovvero di una pena
          detentiva  quando  questa, tenuto conto delle circostanze e
          diminuita  fino  a  un terzo, non supera cinque anni soli o
          congiunti a pena pecuniaria.
             1-bis.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  comma 1 i
          procedimenti  per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
          e  3-quater,  i  procedimenti  per  i  delitti  di cui agli
          articoli  600-bis,  primo e terzo comma, 600-quater, primo,
          secondo,  terzo  e quinto comma, 600-quater, secondo comma,
          600-quater.1,  relativamente  alla condotta di produzione o
          commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
          609-bis,   609-ter,  609-quater  e  609-octies  del  codice
          penale,  nonche'  quelli  contro  coloro  che  siano  stati
          dichiarati   delinquenti   abituali,  professionali  e  per
          tendenza,  o  recidivi  ai  sensi  dell'articolo 99, quarto
          comma,  del  codice penale, qualora la pena superi due anni
          soli o congiunti a pena pecuniaria.
             2.  Se  vi  e'  il consenso anche della parte che non ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
          giudice,  sulla  base  degli  atti,  se ritiene corrette la
          qualificazione  giuridica  del  fatto,  l'applicazione e la
          comparazione  delle  circostanze  prospettate  dalle parti,
          nonche'  congrua  la pena indicata, ne dispone con sentenza
          l'applicazione  enunciando  nel dispositivo che vi e' stata
          la  richiesta  delle  parti. Se vi e' costituzione di parte
          civile,  il  giudice  non  decide  sulla  relativa domanda;
          l'imputato  e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
          sostenute  dalla  parte  civile, salvo che ricorrano giusti
          motivi  per  la  compensazione  totale  o  parziale. Non si
          applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
             3.   La   parte,   nel   formulare  la  richiesta,  puo'
          subordinarne    l'efficacia,    alla    concessione   della
          sospensione  condizionale  della  pena.  In  questo caso il
          giudice,  se  ritiene  che  la sospensione condizionale non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  76 del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia di documentazione amministrativa):
             «Art.   76   (Norme  penali).  -  1.  Chiunque  rilascia
          dichiarazioni  mendaci,  forma  atti  falsi o ne fa uso nei
          casi  previsti  dal presente testo unico e' punito ai sensi
          del codice penale e delle leggi speciali in materia.
             2.  L'esibizione  di  un  atto  contenente dati non piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
             3.  Le  dichiarazioni  sostitutive  rese  ai sensi degli
          articoli  46  e  47 e le dichiarazioni rese per conto delle
          persone  indicate  nell'art.  4,  comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale.
             4.  Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per   ottenere   la   nomina   ad  un  pubblico  ufficio  o
          l'autorizzazione  all'esercizio  di una professione o arte,
          il   giudice,   nei   casi   piu'   gravi,  puo'  applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  37 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,  n. 394, e
          successive  modificazioni  (Regolamento  recante  norme  di
          attuazione  del  testo unico delle disposizioni concernenti
          la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione
          dello  straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286):
             «Art.   37   (Iscrizione   nelle   liste  o  nell'elenco
          anagrafico   finalizzata  al  collocamento  del  lavoratore
          licenziato,  dimesso o invalido). - 1. Quando il lavoratore
          straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa
          in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa
          che  lo  ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello
          unico  e  al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni
          dalla  data  di  licenziamento.  Il  Centro  per  l'impiego
          procede,  in  presenza  delle  condizioni  richieste  dalla
          rispettiva   disciplina   generale,   all'iscrizione  dello
          straniero  nelle  liste  di  mobilita', anche ai fini della
          corresponsione della indennita' di mobilita' ove spettante,
          nei limiti del periodo di residua validita' del permesso di
          soggiorno   e,   comunque,  salvo  che  per  il  lavoratore
          stagionale,  per  un  periodo  non  inferiore  a  sei mesi.
          Qualora   il   licenziamento   collettivo   non  dia  luogo
          all'iscrizione  nelle  liste  di  mobilita'  si  applica la
          disposizione del comma 2.
             2.  Quando  il  licenziamento  e' disposto a norma delle
          leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in
          caso   di   dimissioni,   il   datore   di  lavoro  ne  da'
          comunicazione  entro  5  giorni  allo  Sportello unico e al
          Centro   per   l'impiego   competenti.   Lo  straniero,  se
          interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per
          avvalersi  della  previsione  di cui all'art. 22, comma 11,
          del   testo   unico,   deve   presentarsi,   non  oltre  il
          quarantesimo  giorno  dalla data di cessazione del rapporto
          di  lavoro,  presso  il  Centro  per l'impiego e rendere la
          dichiarazione,  di  cui  all'art.  2,  comma 1, del decreto
          legislativo  21  aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito
          dal  decreto  legislativo  19  dicembre  2002,  n. 297, che
          attesti   l'attivita'  lavorativa  precedentemente  svolta,
          nonche'  l'immediata  disponibilita'  allo  svolgimento  di
          attivita'  lavorativa,  esibendo  il  proprio  permesso  di
          soggiorno.
             3.  Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del
          lavoratore  nell'elenco  anagrafico,  di cui all'art. 4 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.
          442,  ovvero provvede all'aggiornamento della posizione del
          lavoratore  qualora  gia'  inserito. Il lavoratore mantiene
          l'inserimento  in  tale  elenco  per  il periodo di residua
          validita'   del  permesso  di  soggiorno  e,  comunque,  ad
          esclusione   del  lavoratore  stagionale,  per  un  periodo
          complessivo non inferiore a sei mesi.
             4.  Il  Centro  per  l'impiego  notifica,  anche per via
          telematica,  entro  10 giorni, allo Sportello unico la data
          di  effettuazione  dell'inserimento  nelle  liste di cui al
          comma   1   ovvero   della   registrazione   dell'immediata
          disponibilita' del lavoratore nell'elenco anagrafico di cui
          al  comma  2,  specificando,  altresi',  le generalita' del
          lavoratore  straniero e gli estremi del rispettivo permesso
          di soggiorno.
             5.  Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e
          del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a
          rimanere  nel  territorio  dello  Stato  offre  il  termine
          fissato  dal  permesso di soggiorno, la questura rinnova il
          permesso     medesimo,     previa    documentata    domanda
          dell'interessato,  fino a sei mesi dalla data di iscrizione
          nelle  liste  di  cui  al  comma  1 ovvero di registrazione
          nell'elenco  di  cui al comma 2. Il rinnovo del permesso e'
          subordinato  all'accertamento,  anche  per  via telematica,
          dell'inserimento  dello  straniero  nelle  liste  di cui al
          comma  1  o della registrazione nell'elenco di cui al comma
          2. Si osservano le disposizioni dell'art. 36-bis.
             6.  Allo  scadere  del  permesso di soggiorno, di cui al
          comma  5,  lo  straniero  deve lasciare il territorio dello
          Stato,  salvo  risulti  titolare  di  un nuovo contratto di
          soggiorno  per  lavoro  ovvero abbia diritto al permesso di
          soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.
             7.  Nel  caso di straniero regolarmente soggiornante per
          motivo  di  lavoro  o  per un motivo che consente il lavoro
          subordinato,    che   sia   dichiarato   invalido   civile,
          l'iscrizione  delle  liste di cui all'art. 8 della legge 12
          marzo  1999,  n.  68,  equivale  all'iscrizione ovvero alla
          registrazione di cui ai commi 1 e 2.».