Art. 10.


         Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali


  1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare
la  liquidita'  delle  imprese,  ((  tramite  un riordino delle norme
concernenti  il  sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo
piu' rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni: ))
   a) (( al fine di contrastare gli abusi: ))
    1.  all'articolo  17,  comma  1, del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n. 241, e' aggiunto il seguente periodo: «La compensazione del
credito  annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta
sul  valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, puo'
essere  effettuata  a partire dal giorno sedici del mese successivo a
quello  di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il
credito emerge.»;
    2.  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
     ((  2.1.  ))  all'articolo  3,  comma 1, e' aggiunto il seguente
periodo:   «In  deroga  a  quanto  previsto  dal  secondo  periodo  i
contribuenti   che   intendono  utilizzare  in  compensazione  ovvero
chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale
dichiarazione in quella unificata.»;
     (( 2.2. )) all'articolo 8, comma 4, (( terzo periodo, )) dopo le
parole:  «e'  anche  presentata,»  sono aggiunte le seguenti: «in via
telematica ed»;
     ((  2.3.  ))  all'articolo  8-bis, comma 2, primo periodo, (( le
parole:  «articolo  88» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 74»
))  e  le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«a euro 25.000»;
     ((  2.4. )) all'articolo 8-bis, comma 2, e' aggiunto il seguente
periodo:  «Sono  inoltre  esonerati  i contribuenti che presentano la
dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.»;
    3.   all'articolo   38-bis,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
     ((  3.1.  ))  al  primo  comma,  l'ottavo  e  nono  periodo sono
sostituiti   dal   seguente:   «Con   provvedimento   del   Direttore
dell'Agenzia  delle entrate sono definite le ulteriori modalita' ed i
termini   per   l'esecuzione   dei  rimborsi  previsti  dal  presente
articolo.»;
     ((  3.2.  )) al sesto comma, dopo le parole: «Se successivamente
al rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o alla compensazione », dopo
le  parole: « indebitamente rimborsate» sono aggiunte le seguenti: «o
compensate» e dopo le parole: «dalla data del rimborso» sono aggiunte
le seguenti: «o della compensazione»;
    4. fino all'emanazione del provvedimento di cui al (( numero 3.1.
))   ,   continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti  prima
dell'entrata in vigore del presente decreto;
    5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e' aggiunto, in
fine,   il  seguente  periodo:  «Tali  compensazioni  possono  essere
effettuate  solo  successivamente  alla presentazione dell'istanza di
cui al comma 2.»;
    6.  all'articolo  37  del  decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo  il comma 49 e' inserito il seguente: «49-bis. I soggetti di cui
al (( comma 49, )) che intendono effettuare la compensazione prevista
dall'articolo  17  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del
credito  annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta
sul  valore  aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono
tenuti  ad  utilizzare  esclusivamente  i  servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate (( secondo modalita' tecniche
definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle
entrate  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
presente comma.»; ))
    7.  i  contribuenti  che  intendono  utilizzare  in compensazione
crediti   relativi   all'imposta  sul  valore  aggiunto  per  importi
superiori  a  ((  15.000 euro annui, )) hanno l'obbligo di richiedere
l'apposizione  del visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma
1,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n. 241,
relativamente  alle  dichiarazioni  dalle quali emerge il credito. In
alternativa  la dichiarazione e' sottoscritta, oltre che dai soggetti
di  cui all'articolo 1, comma 4, (( del regolamento di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  ))  22  luglio  1998, n. 322, dai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, (( del medesimo regolamento,
))  relativamente  ai  contribuenti  per  i  quali  e'  esercitato il
controllo  contabile  di cui all'articolo 2409-bis del codice civile,
attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2,
((  del  regolamento  di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio  1999,  n. 164. )) L'infedele attestazione dell'esecuzione dei
controlli  di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della
sanzione  di  cui  all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo
del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute
violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' effettuata
apposita  segnalazione  agli  organi  competenti  per  l'adozione  di
ulteriori  provvedimenti.  In  relazione  alle disposizioni (( di cui
alla  presente lettera, )) le dotazioni finanziarie della missione di
spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di
200  milioni  di  euro  per  l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010;
    8.  all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2,  dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le sanzioni
previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione
agevolata  prevista  (( dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, ))
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;
   b)  ((  al  fine  di  incrementare  le  compensazioni  fiscali, ))
all'articolo  34,  comma  1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenendo conto delle esigenze
di  bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
il  limite  di  cui  al  periodo  precedente  puo'  essere elevato, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.».
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  recante  «Norme di
          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
          di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
          gestione   delle   dichiarazioni»,  come  modificato  dalla
          presente legge:
             «Art.   17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'INPS  e  delle  altre somme a favore dello Stato, delle
          regioni   e   degli   enti   previdenziali,  con  eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data  di  presentazione  della dichiarazione successiva. La
          compensazione  del  credito  annuale  o  relativo a periodi
          inferiori  all'anno  dell'imposta  sul valore aggiunto, per
          importi   superiori   a  10.000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata  a partire dal giorno sedici del mese successivo
          a   quello   di   presentazione   della   dichiarazione   o
          dell'istanza da cui il credito emerge.».
             -  Si  riporta  il  testo degli articoli 3, comma 1, 8 e
          8-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
          22  luglio 1998, n. 322, recante “Regolamento recante
          modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
          alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai
          sensi dell'art. 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n.
          662”, come modificati dalla presente legge:
             «Art.  3  (Modalita'  di  presentazione  ed  obblighi di
          conservazione  delle  dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
          sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
          ovvero  per  il  tramite di una banca convenzionata o di un
          ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
          di  cui  ai commi successivi. I contribuenti con periodo di
          imposta   coincidente  con  l'anno  solare  obbligati  alla
          presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  e  della
          dichiarazione  annuale  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. E'
          esclusa  dalla  dichiarazione  unificata  la  dichiarazione
          annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti
          e  delle  societa'  che  si sono avvalsi della procedura di
          liquidazione  dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di
          cui  all'art.  73, ultimo comma, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, e successive
          modificazioni.  In  deroga  a  quanto  previsto dal secondo
          periodo   i   contribuenti   che  intendono  utilizzare  in
          compensazione   ovvero   chiedere  a  rimborso  il  credito
          risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta
          sul   valore   aggiunto   possono   non   comprendere  tale
          dichiarazione in quella unificata.».
             «Art. 8 (Dichiarazione annuale in materia di imposta sul
          valore  aggiunto  e  di  versamenti  unitari  da  parte  di
          determinati  contribuenti).  -  1.  Salvo  quanto  previsto
          relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente
          presenta, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, tra il
          1°  febbraio  e  il  30  settembre,  in  via telematica, la
          dichiarazione  relativa  all'imposta  sul  valore  aggiunto
          dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformita'
          al  modello  approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui
          e'   utilizzato   con   provvedimento   amministrativo   da
          pubblicare   nella  Gazzetta  Ufficiale.  La  dichiarazione
          annuale  e' presentata anche dai contribuenti che non hanno
          effettuato    operazioni    imponibili.    Sono   esonerati
          dall'obbligo   di   presentazione   della  dichiarazione  i
          contribuenti   che   nell'anno   solare   precedente  hanno
          registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di
          cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
          26  ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo
          che  siano  tenuti  alle rettifiche delle detrazioni di cui
          all'art.  19-bis  2  del  medesimo  decreto, ovvero abbiano
          registrato    operazioni    intracomunitarie,   nonche'   i
          contribuenti  esonerati ai sensi di specifiche disposizioni
          normative.
             2.  Nella  dichiarazione  sono  indicati  i  dati  e gli
          elementi  necessari  per l'individuazione del contribuente,
          per  la  determinazione  dell'ammontare  delle operazioni e
          dell'imposta  e  per l'effettuazione dei controlli, nonche'
          gli  altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,
          esclusi  quelli  che l'Agenzia delle entrate e' in grado di
          acquisire direttamente.
             3.  Le  detrazioni  sono  esercitate  entro  il  termine
          stabilito  dall'art.  19,  comma  1,  secondo  periodo, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633.
             4.  In  caso  di  fallimento  o  di  liquidazione coatta
          amministrativa,   la   dichiarazione  relativa  all'imposta
          dovuta  per l'anno solare precedente, sempreche' i relativi
          termini  di  presentazione  non  siano  ancora  scaduti, e'
          presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le
          modalita'  e  i  termini  ordinari di cui al comma 1 ovvero
          entro  quattro  mesi  dalla  nomina se quest'ultimo termine
          scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime
          modalita' e nei termini ordinari, i curatori o i commissari
          liquidatori  presentano  la dichiarazione per le operazioni
          registrate   nell'anno  solare  in  cui  e'  dichiarato  il
          fallimento  ovvero  la  liquidazione coatta amministrativa.
          Per  le  operazioni registrate nella parte dell'anno solare
          anteriore   alla   dichiarazione   di   fallimento   o   di
          liquidazione  coatta amministrativa e' anche presentata, in
          via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina, apposita
          dichiarazione  al  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle
          entrate  ai  fini  della  eventuale insinuazione al passivo
          della procedura concorsuale.
             5. - 7. (Omissis).».
             «Art. 8-bis (Comunicazione dati I.V.A.). - 1. (Omissis).
             2.   Sono  esonerati  dall'obbligo  di  comunicazione  i
          contribuenti   che   per  l'anno  solare  precedente  hanno
          registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di
          cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
          26  ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo
          che   abbiano  registrato  operazioni  intracomunitarie,  i
          contribuenti  esonerati ai sensi di specifiche disposizioni
          normative dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
          annuale  di  cui  all'art. 8, i soggetti di cui all'art. 74
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  i  soggetti  sottoposti  a procedure concorsuali,
          nonche' le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo
          di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale a euro
          25.000.   Sono   inoltre   esonerati   i  contribuenti  che
          presentano  la  dichiarazione  annuale  entro  il  mese  di
          febbraio.
             3. - 6. (Omissis).».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 38-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          recante  «Istituzione  e disciplina dell'imposta sul valore
          aggiunto”, come modificato dalla presente legge:
             «Art.  38-bis  (Esecuzione  dei  rimborsi). - I rimborsi
          previsti  nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in
          sede   di  dichiarazione  annuale,  entro  tre  mesi  dalla
          scadenza  del  termine di presentazione della dichiarazione
          prestando,  contestualmente  all'esecuzione  del rimborso e
          per  una  durata  pari  a tre anni dallo stesso, ovvero, se
          inferiore,  al  periodo  mancante  al  termine di decadenza
          dell'accertamento,  cauzione in titoli di Stato o garantiti
          dallo  Stato,  al  valore  di  borsa,  ovvero  fideiussione
          rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le
          casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art.
          38,   o   da   una   impresa  commerciale  che  a  giudizio
          dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di
          solvibilita'  o mediante polizza fideiussoria rilasciata da
          un  istituto  o  impresa di assicurazione. Per le piccole e
          medie  imprese,  definite  secondo  i criteri stabiliti dal
          D.M.  18  settembre  1997  e  dal  D.M. 27 ottobre 1997 del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di  adeguamento  alla  nuova  disciplina comunitaria, dette
          garanzie  possono  essere  anche  prestate,  dai consorzi o
          cooperative  di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29
          della  legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti negli elenchi
          previsti  dagli artt. 106 e 107 del testo unico delle leggi
          in  materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
          legislativo   1°  settembre  1993,  n.  385,  e  successive
          modificazioni.  Per  i  gruppi  di societa', con patrimonio
          risultante   dal   bilancio  consolidato  superiore  a  500
          miliardi di lire, la garanzia puo' essere prestata mediante
          la  diretta assunzione da parte della societa' capogruppo o
          controllante  di  cui all'art. 2359 del codice civile della
          obbligazione  di  integrale  restituzione  della  somma  da
          rimborsare,    comprensiva    dei    relativi    interessi,
          all'Amministrazione  finanziaria,  anche  per  il  caso  di
          cessione  della partecipazione nella societa' controllata o
          collegata.   In   ogni   caso   la  societa'  capogruppo  o
          controllante      deve      comunicare      in     anticipo
          all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la
          partecipazione  nella  societa' controllata o collegata. La
          garanzia  concerne  anche  crediti  relativi  ad annualita'
          precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia
          stessa.  Dall'obbligo  di  prestazione  delle garanzie sono
          esclusi  i  soggetti  cui  spetta un rimborso di imposta di
          importo  non  superiore  a  lire  10  milioni.  Sulle somme
          rimborsate  si applicano gli interessi in ragione del 2 per
          cento   annuo,   con   decorrenza  dal  novantesimo  giorno
          successivo   a   quello  in  cui  e'  stata  presentata  la
          dichiarazione,  non computando il periodo intercorrente tra
          la  data di notifica della richiesta di documenti e la data
          della  loro  consegna,  quando  superi quindici giorni. Con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          definite   le   ulteriori   modalita'   ed  i  termini  per
          l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo.
             Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a
          periodi  inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate
          nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a),
          b)  ed  e)  del  terzo comma dell'articolo 30 nonche' nelle
          ipotesi  di  cui  alla  lettera c) del medesimo terzo comma
          quando   effettua   acquisti   ed   importazioni   di  beni
          ammortizzabili  per  un  ammontare  superiore  ai due terzi
          dell'ammontare   complessivo   degli   acquisti   e   delle
          importazioni   di   beni   e  servizi  imponibili  ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto.
             Quando  sia  stato  constatato  nel  relativo periodo di
          imposta  uno  dei  reati di cui all'art. 4, primo comma, n.
          5),  del  D.L.  10  luglio  1982,  n.  429, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   7  agosto  1982,  n.  516,
          l'esecuzione  dei rimborsi prevista nei commi precedenti e'
          sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul
          valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti
          illecitamente  emessi  od utilizzati, fino alla definizione
          del relativo procedimento penale.
             Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento
          degli  interessi provvede il competente ufficio utilizzando
          i  fondi  della  riscossione, eventualmente aumentati delle
          somme  riscosse  da  altri  uffici  dell'imposta sul valore
          aggiunto.   Ai   fini   della   formazione  della  giacenza
          occorrente  per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata
          dilazione   per   il   versamento  all'erario  dell'imposta
          riscossa.  Ai  rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i
          normali stanziamenti di bilancio.
             Con  decreto  del Ministro delle finanze di concerto con
          il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative
          all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per
          la  richiesta  dei  rimborsi  relativi  a periodi inferiori
          all'anno  e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti
          le  modalita'  ed  i termini relativi alla dilazione per il
          versamento  all'erario  dell'imposta  riscossa  nonche'  le
          modalita'  relative  alla  presentazione della contabilita'
          amministrativa  e  al  trasferimento  dei  fondi tra i vari
          uffici.
             Se  successivamente  al  rimborso  o  alla compensazione
          viene  notificato  avviso  di  rettifica  o accertamento il
          contribuente,   entro   sessanta   giorni,   deve   versare
          all'ufficio   le   somme  che  in  base  all'avviso  stesso
          risultano  indebitamente  rimborsate  o compensate, insieme
          con  gli  interessi  del  2  per cento annuo dalla data del
          rimborso  o  della  compensazione, a meno che non presti la
          garanzia   prevista   nel   secondo  comma  fino  a  quando
          l'accertamento sia divenuto definitivo.
             I  rimborsi di cui all'art. 30, terzo comma, lettere a),
          b)  e  d),  sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie
          previste   nel  presente  articolo,  quando  concorrono  le
          seguenti condizioni:
              a)  l'attivita'  e' esercitata dall'impresa da almeno 5
          anni;
              b)  non  sono stati notificati avvisi di accertamento o
          di  rettifica  concernenti  l'imposta  dovuta o l'eccedenza
          detraibile da cui risulti, per ciascun anno, una differenza
          tra  gli  importi  accertati e quelli dell'imposta dovuta o
          dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:
               1)  al 10 per cento degli importi dichiarati se questi
          non superano cento milioni di lire;
               2)  al  5 per cento degli importi dichiarati se questi
          superano  i  cento  milioni  di  lire  ma  non  superano un
          miliardo di lire;
               3)   all'1  per  cento  degli  importi  dichiarati,  o
          comunque  a  100 milioni di lire, se gli importi dichiarati
          superano un miliardo di lire;
              c)  e' presentata una dichiarazione sostitutiva di atto
          di  notorieta'  a  norma  dell'art. 4 della legge 4 gennaio
          1968, n. 15, attestante che:
               1)  il patrimonio netto non e' diminuito rispetto alle
          risultanze  dell'ultimo  bilancio approvato, di oltre il 40
          per   cento;   la   consistenza   degli  immobili  iscritti
          nell'attivo  patrimoniale  non si e' ridotta, rispetto alle
          risultanze  dell'ultimo  bilancio approvato, di oltre il 40
          per   cento  per  cessioni  non  effettuate  nella  normale
          gestione  dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa non
          e'  cessata  ne'  si  e' ridotta per effetto di cessioni di
          aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;
               2)  non  risultano cedute, se la richiesta di rimborso
          e'  presentata  da  societa'  di  capitali  non quotate nei
          mercati  regolamentati,  nell'anno precedente la richiesta,
          azioni  o  quote  della  societa'  stessa  per un ammontare
          superiore al 50 per cento del capitale sociale;
             3)  sono  stati  eseguiti  i  versamenti  dei contributi
          previdenziali e assicurativi.
             L'ammontare  del  rimborso  erogabile senza garanzia non
          puo'  eccedere  il 100 per cento della media dei versamenti
          affluiti   nel   conto   fiscale   nel  corso  del  biennio
          precedente.
             Con  decreti  del Ministro dell'economia e delle finanze
          sono  individuate,  anche  progressivamente,  in  relazione
          all'attivita'  esercitata  ed  alle tipologie di operazioni
          effettuate,  le  categorie  di  contribuenti  per i quali i
          rimborsi  di  cui al primo e al secondo comma sono eseguiti
          in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.»
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  14  ottobre  1999,  n.  542,
          recante    «Regolamento    recante    modificazioni    alle
          disposizioni     relative    alla    presentazione    delle
          dichiarazioni  dei  redditi,  dell'IRAP  e dell'IVA”,
          come modificato dalla presente legge:
             «Art.  8  (Rimborsi  e  compensazioni  di  eccedenze  di
          crediti  IVA).  - 1. Non sono ammessi alla compensazione di
          cui  all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio
          1997, n. 241, i crediti e i debiti relativi all'imposta sul
          valore  aggiunto trasferiti da parte delle societa' e degli
          enti  che  si  avvalgono  della  procedura di compensazione
          della  predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'art.
          73  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  633. Sono, invece, ammessi alla compensazione di
          cui all'art. 17, comma 2, del citato decreto legislativo n.
          241  del  1997,  i  crediti e i debiti relativi alla stessa
          imposta  risultanti  dai  prospetti  riepilogativi  annuali
          delle  dichiarazioni  di gruppo da parte degli enti e delle
          societa' controllanti.
             2.  Il rimborso di cui al secondo comma dell'art. 38-bis
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972,   n.   633,   e'  richiesto  presentando  all'ufficio
          competente in via telematica entro l'ultimo giorno del mese
          successivo  al  trimestre di riferimento l'apposita istanza
          prevista dal decreto del Ministro delle finanze, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  197  del  25  luglio  1975,
          unitamente  alla  dichiarazione  di cui alla lettera c) del
          settimo  comma  del  predetto  art. 38-bis, se ricorrono le
          condizioni per l'esonero dalla prestazione delle garanzie.
             3. I contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal
          secondo  comma  dell'art. 38-bis del decreto del Presidente
          della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la richiesta
          di   rimborsi  di  imposta  relativi  a  periodi  inferiori
          all'anno,    possono,   in   alternativa,   effettuare   la
          compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo
          9   luglio   1997,   n.   241,   per   l'ammontare  massimo
          corrispondente  all'eccedenza  detraibile  del trimestre di
          riferimento,  presentando  all'ufficio  competente,  in via
          telematica  entro  l'ultimo  giorno  del mese successivo al
          trimestre  di riferimento, l'istanza di cui al comma 2. Gli
          enti  e  le  societa'  controllanti  che si avvalgono delle
          disposizioni  di cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          possono,   in   alternativa   alla  richiesta  di  rimborso
          infrannuale  delle  eccedenze  detraibili  risultanti dalle
          annotazioni  periodiche riepilogative di gruppo, effettuare
          la  compensazione  prevista  dal citato art. 17 del decreto
          legislativo  n.  241  del  1997. Tali compensazioni possono
          essere  effettuate  solo successivamente alla presentazione
          dell'istanza di cui al comma 2.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 37 del decreto-legge 4
          luglio  2006,  n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti
          per  il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
          la   razionalizzazione   della   spesa   pubblica,  nonche'
          interventi   in   materia   di   entrate   e  di  contrasto
          all'evasione   fiscale»,  come  modificato  dalla  presente
          legge:
             «Art.   37   (Disposizioni   in  tema  di  accertamento,
          semplificazione e altre misure di carattere finanziario). -
          1. - 48. (Omissis).
             49.  A  partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari
          di  partita  IVA  sono  tenuti ad utilizzare, anche tramite
          intermediari,  modalita'  di  pagamento  telematiche  delle
          imposte,  dei  contributi  e  dei premi di cui all'art. 17,
          comma  2,  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
          delle   entrate   spettanti   agli   enti   ed  alle  casse
          previdenziali  di  cui  all'art.  28, comma 1, dello stesso
          decreto legislativo n. 241 del 1997.
             49-bis.  I  soggetti  di  cui  al comma 49 che intendono
          effettuare  la  compensazione  prevista  dall'art.  17  del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n. 241, del credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto per importi superiori a
          10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente
          i  servizi  telematici  messi  a  disposizione dall'Agenzia
          delle  entrate  secondo  modalita'  tecniche  definite  con
          provvedimento  del  direttore  della medesima Agenzia delle
          entrate  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore del presente comma.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 35 del
          citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
             «Art. 35 (Responsabili dei centri). - 1. Il responsabile
          dell'assistenza  fiscale dei centri costituiti dai soggetti
          di  cui  all'art.  32,  comma  1,  lettere  a), b) e c), su
          richiesta del contribuente:
              a)  rilascia  un  visto  di  conformita' dei dati delle
          dichiarazioni   predisposte   dal   centro,  alla  relativa
          documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
          nonche'  di  queste  ultime  alla  relativa  documentazione
          contabile;
              b)    assevera    che   gli   elementi   contabili   ed
          extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e
          rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi di settore
          corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili
          e da altra documentazione idonea.
             2. - 3. (Omissis).».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1 del citato decreto
          Presidente della Repubblica n. 322 del 1998:
             «Art.  1 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni
          in  materia  di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. Ai
          fini  delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale
          sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a
          pena  di  nullita',  su modelli conformi a quelli approvati
          entro  il  31  gennaio con provvedimento amministrativo, da
          pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le
          dichiarazioni  dei  redditi  e  del valore della produzione
          relative  all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di
          imposta non coincidente con l'anno solare, relativamente ai
          soggetti  di  cui all'art. 2, comma 2, per le dichiarazioni
          relative  al  periodo  di imposta in corso alla data del 31
          dicembre  dell'anno  precedente a quello di approvazione. I
          provvedimenti  di approvazione dei modelli di dichiarazione
          dei  sostituti  d'imposta  di  cui all'art. 4, comma 1, e i
          modelli  di  dichiarazione di cui agli artt. 34, comma 4, e
          37,  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n. 241, e
          successive  modificazioni, recante norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei  redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni,  sono  emanati entro il 15 gennaio dell'anno
          in  cui  i  modelli  stessi devono essere utilizzati e sono
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             2.  I  modelli di dichiarazione sono resi disponibili in
          formato  elettronico  dall'Agenzia  delle  entrate  in  via
          telematica.  I  modelli cartacei necessari per la redazione
          delle  dichiarazioni  presentate  dalle persone fisiche non
          obbligate  alla  tenuta  delle  scritture contabili possono
          essere  gratuitamente  ritirati presso gli uffici comunali.
          Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
          possono essere stabilite altre modalita' di distribuzione o
          di  invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di
          altri stampati.
             3. La dichiarazione e' sottoscritta, a pena di nullita',
          dal  contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o
          negoziale.   La  nullita'  e'  sanata  se  il  contribuente
          provvede   alla  sottoscrizione  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento  dell'invito  da  parte  del competente ufficio
          dell'Agenzia delle entrate.
             4.  La  dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone
          fisiche   e'   sottoscritta,   a   pena  di  nullita',  dal
          rappresentante   legale,   e  in  mancanza  da  chi  ne  ha
          l'amministrazione  anche  di  fatto, o da un rappresentante
          negoziale.  La  nullita'  e' sanata se il soggetto tenuto a
          sottoscrivere  la  dichiarazione  vi  provvede entro trenta
          giorni  dal ricevimento dell'invito da parte del competente
          ufficio dell'Agenzia delle entrate.
             5. La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti
          all'imposta   sul  reddito  delle  societa'  sottoposti  al
          controllo  contabile  ai sensi del codice civile o di leggi
          speciali   e'   sottoscritta   anche   dai   soggetti   che
          sottoscrivono  la  relazione di revisione. La dichiarazione
          priva    di    tale   sottoscrizione   e'   valida,   salva
          l'applicazione  della  sanzione di cui all'art. 9, comma 5,
          del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
          successive modificazioni.
             6.  In  caso di presentazione della dichiarazione in via
          telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente
          articolo  si  applicano  con riferimento alla dichiarazione
          che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.».
             -  Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 2409-bis del
          codice civile:
             «Art.  2409-bis  (Controllo  contabile).  - Il controllo
          contabile  sulla  societa'  e'  esercitato  da  un revisore
          contabile  o  da  una  societa'  di  revisione iscritti nel
          registro istituito presso il Ministero della giustizia.
             Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale
          di  rischio  il  controllo  contabile  e' esercitato da una
          societa'  di  revisione  iscritta nel registro dei revisori
          contabili,  la  quale,  limitatamente  a tali incarichi, e'
          soggetta   alla   disciplina  dell'attivita'  di  revisione
          prevista  per  le  societa'  con  azioni quotate in mercati
          regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale
          per le societa' e la borsa.
             Lo  statuto  delle  societa'  che  non  fanno ricorso al
          mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla
          redazione  del  bilancio  consolidato puo' prevedere che il
          controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale.
             In  tal  caso  il  collegio  sindacale  e' costituito da
          revisori  contabili  iscritti nel registro istituito presso
          il Ministero della giustizia.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del decreto del
          Ministro  delle  finanze  31  maggio  1999, n. 164, recante
          «Regolamento  recante  norme  per l'assistenza fiscale resa
          dai  Centri  di  assistenza  fiscale per le imprese e per i
          dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai
          sensi  dell'art.  40 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
          n. 241»:
             «Art.  2  (Visto  di  conformita'). - 1. Il rilascio del
          visto  di  conformita' di cui all'art. 35, comma 2, lettera
          a),  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica
          il  riscontro  della  corrispondenza dei dati esposti nella
          dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione
          e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e
          detraibili,   le  detrazioni  e  i  crediti  d'imposta,  lo
          scomputo delle ritenute d'acconto.
             2.  Il rilascio del visto di conformita' di cui all'art.
          35,  comma  1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio
          1997, n. 241, implica, inoltre:
              a)  la  verifica  della regolare tenuta e conservazione
          delle   scritture  contabili  obbligatorie  ai  fini  delle
          imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
              b)  la  verifica  della corrispondenza dei dati esposti
          nella   dichiarazione   alle   risultanze  delle  scritture
          contabili e di queste ultime alla relativa documentazione;
              c) (Soppressa).».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 39 del citato decreto
          legislativo n. 241 del 1997:
             «Art. 39 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca
          reato  e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le
          violazioni di norme tributarie:
              a)  ai soggetti indicati nell'art. 35 che rilasciano il
          visto  di  conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si
          applica,  la  sanzione  amministrativa  da euro 258 ad euro
          2.582.  La  violazione  e' punibile in caso di liquidazione
          delle  imposte,  dei  contributi,  dei premi e dei rimborsi
          dovuti  in  base alle dichiarazioni, di cui all'art. 36-bis
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600, e in caso di controllo ai sensi degli artt.
          36-ter  e seguenti del medesimo decreto, nonche' in caso di
          liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni
          e  di controllo di cui agli artt. 54 e seguenti del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La
          violazione   e'   punibile   a  condizione  che  non  trovi
          applicazione l'art. 12-bis del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute
          violazioni,  ovvero di violazioni particolarmente gravi, e'
          disposta  a  carico  dei  predetti  soggetti la sospensione
          dalla  facolta'  di  rilasciare  il  visto di conformita' e
          l'asseverazione,  per un periodo da uno a tre anni. In caso
          di  ripetute violazioni commesse successivamente al periodo
          di  sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di
          rilasciare  il  visto  di conformita' e l'asseverazione. Si
          considera   violazione  particolarmente  grave  il  mancato
          pagamento della suddetta sanzione;
              b)  al  professionista  che rilascia una certificazione
          tributaria  di  cui  all'art.  36  infedele,  si applica la
          sanzione  amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso
          di  accertamento  di  tre  distinte violazioni commesse nel
          corso  di  un  biennio,  e'  disposta  la sospensione dalla
          facolta'  di rilasciare la certificazione tributaria per un
          periodo  da uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita
          in  caso  di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di
          violazioni di particolare gravita'; si considera violazione
          particolarmente  grave  il mancato pagamento della suddetta
          sanzione.
             1-bis.  Nei  casi  di  violazioni  commesse ai sensi dei
          commi  1  e  3  del presente articolo e dell'art. 7-bis, si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
          decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di
          assistenza   fiscale   per   il   quale  abbia  operato  il
          trasgressore  e' obbligato solidalmente con il trasgressore
          stesso  al  pagamento  di  una  somma  pari  alla  sanzione
          irrogata.
             2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e
          dell'art. 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono
          irrogate   dalla  direzione  regionale  dell'Agenzia  delle
          entrate  competente  in  ragione  del domicilio fiscale del
          trasgressore  anche  sulla  base delle segnalazioni inviate
          dagli  uffici  locali  della  medesima  Agenzia.  L'atto di
          contestazione   e'   unico   per  ciascun  anno  solare  di
          riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza,
          puo' essere integrato o modificato dalla medesima direzione
          regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli
          ordini  di  appartenenza dei soggetti che hanno commesso la
          violazione    per   l'eventuale   adozione   di   ulteriori
          provvedimenti.
             3.  In  caso  di  inosservanza delle disposizioni di cui
          all'art.  37,  commi  2  e  4,  ai  sostituti di imposta si
          applica  la  sanzione  amministrativa  da  euro  258 a euro
          2.582.
             4.   L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  di
          assistenza fiscale di cui all'art. 33, comma 3, e' revocata
          quando  sono  commesse gravi e ripetute violazioni di norme
          tributarie  e delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 35,
          nonche'  quando  gli  elementi  forniti all'amministrazione
          finanziaria  risultano  falsi  o  incompleti  rispetto alla
          documentazione   fornita  dal  contribuente;  nei  casi  di
          particolare    gravita'    e'   disposta   la   sospensione
          cautelare.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 18 dell'art. 27 del
          decreto decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009, n. 2,
          recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
          occupazione   e  impresa  e  per  ridisegnare  in  funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale», come modificato
          dalla presente legge:
             «Art. 27 (Accertamenti). - 1. - 17. (Omissis).
             18.  L'utilizzo  in compensazione di crediti inesistenti
          per  il  pagamento  delle  somme  dovute  e'  punito con la
          sanzione  dal  cento al duecento per cento della misura dei
          crediti  stessi. E' punito con la sanzione del duecento per
          cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza
          i  crediti  di  cui al primo periodo per il pagamento delle
          somme  dovute  per  un  ammontare superiore a cinquantamila
          euro  per ciascun anno solare. Per le sanzioni previste nel
          presente  comma,  in  nessun caso si applica la definizione
          agevolata  prevista  dagli  artt. 16, comma 3 e 17, comma 2
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
             (Omissis).».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 34 della
          legge  23  dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  2001)»,  come  modificato dalla
          presente legge:
             «Art.  34  (Disposizioni  in  materia di compensazione e
          versamenti  diretti).  - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
          il  limite  massimo dei crediti di imposta e dei contributi
          compensabili  ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9  luglio  1997,  n.  241,  ovvero rimborsabili ai soggetti
          intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo
          per  ciascun  anno  solare. Tenendo conto delle esigenze di
          bilancio,  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle
          finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere
          elevato,  a  decorrere  dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000
          euro.
             (Omissis).».