Art. 11. Analisi e studi economico-sociali 1. I sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonche' dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, sono, (( senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, )) utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema statistico nazionale, e in particolare del regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali.
Riferimenti normativi: - Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 223/2009 dell'11 marzo 2009, pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2009, n. L 88, e' relativo alle statistiche europee e abroga: - il regolamento (CE/ Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunita' europee di dati statistici protetti dal segreto; - il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie; - la decisione 89/382/CEE/ Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunita' europee (Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera).