Art. 11.


                  Analisi e studi economico-sociali


   1.  I  sistemi  informativi  del  Ministero  dell'economia e delle
finanze,  del  Ministero  del  lavoro, della salute e delle politiche
sociali  nonche'  dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o
controllati,  sono,  ((  senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello  Stato, )) utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine
di  poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi
e  studi  mirati  alla  elaborazione  delle  politiche  economiche  e
sociali.  La  formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel
rispetto  dei  principi  vigenti  in  materia di trattamento dei dati
nell'ambito  del  sistema  statistico nazionale, e in particolare del
regolamento  n.  223/2009  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio
dell'11  marzo  2009,  e  della  normativa  sulla protezione dei dati
personali.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
          n.  223/2009  dell'11 marzo 2009, pubblicato nella G.U.U.E.
          31  marzo  2009,  n.  L  88,  e'  relativo alle statistiche
          europee e abroga:
              -   il  regolamento  (CE/  Euratom)  n.  1101/2008  del
          Parlamento   europeo   e   del   Consiglio,  relativo  alla
          trasmissione   all'Istituto   statistico   delle  Comunita'
          europee di dati statistici protetti dal segreto;
              - il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo
          alle statistiche comunitarie;
              -  la  decisione 89/382/CEE/ Euratom del Consiglio, che
          istituisce  un  comitato  del  programma  statistico  delle
          Comunita'  europee (Testo rilevante ai fini del SEE e della
          Svizzera).