(( Art. 11-ter


             Sportello unico per le attivita' produttive


  1.  All'articolo  38,  comma  3,  lettera  b), del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto  2008,  n.  133,  e  successive modificazioni, le parole: «con
esclusione delle attivita' gia' disciplinate da legge speciale che ne
individua   anche   l'autorita'   amministrativa   competente»   sono
soppresse. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 38 del
          decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la  perequazione tributaria) convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto 2008, n. 113, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «3.  Con  regolamento,  adottato  ai sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
          semplificazione  normativa, di concerto con il Ministro per
          la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione, sentita la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
          modificazioni,   si   procede  alla  semplificazione  e  al
          riordino  della  disciplina  dello  sportello  unico per le
          attivita'  produttive  di  cui  al  regolamento  di  cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
          447,  e  successive  modificazioni,  in  base  ai  seguenti
          principi  e  criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli
          artt.  19,  comma  1,  e  20, comma 4, della legge 7 agosto
          1990, n. 241:
              a)  attuazione  del principio secondo cui, salvo quanto
          previsto  per  i  soggetti privati di cui alla lettera c) e
          dall'art.  9  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n. 7,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
          n.  40,  lo  sportello  unico  costituisce l'unico punto di
          accesso  per il richiedente in relazione a tutte le vicende
          amministrative  riguardanti  la  sua attivita' produttiva e
          fornisce,  altresi',  una  risposta  unica  e tempestiva in
          luogo   di  tutte  le  pubbliche  amministrazioni  comunque
          coinvolte  nel  procedimento,  ivi  comprese  quelle di cui
          all'art.  14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
          241;
              a-bis)  viene  assicurato,  anche  attraverso  apposite
          misure   telematiche,  il  collegamento  tra  le  attivita'
          relative   alla   costituzione  dell'impresa  di  cui  alla
          comunicazione    unica   disciplinata   dall'art.   9   del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2  aprile  2007,  n.  40 e le
          attivita'  relative  alla  attivita' produttiva di cui alla
          lettera a) del presente comma;
              b)  le disposizioni si applicano sia per l'espletamento
          delle  procedure  e  delle  formalita'  per i prestatori di
          servizi  di  cui  alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
          europeo  e  del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la
          realizzazione  e la modifica di impianti produttivi di beni
          e servizi;
              c)   l'attestazione  della  sussistenza  dei  requisiti
          previsti   dalla   normativa   per   la  realizzazione,  la
          trasformazione,    il   trasferimento   e   la   cessazione
          dell'esercizio   dell'attivita'   di  impresa  puo'  essere
          affidata a soggetti privati accreditati (“Agenzie per
          le  imprese”).  In  caso  di  istruttoria  con  esito
          positivo,    tali    soggetti    privati   rilasciano   una
          dichiarazione   di   conformita'   che  costituisce  titolo
          autorizzatorio  per  l'esercizio dell'attivita'. Qualora si
          tratti    di    procedimenti   che   comportino   attivita'
          discrezionale  da  parte  dell'Amministrazione,  i soggetti
          privati    accreditati    svolgono   unicamente   attivita'
          istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;
              d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico,
          ovvero  il cui sportello unico non risponde ai requisiti di
          cui  alla  lettera a), esercitano le funzioni relative allo
          sportello  unico,  delegandole  alle  camere  di commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura  le quali mettono a
          disposizione   il   portale  “impresa.gov”  che
          assume la denominazione di “impresainungiorno”,
          prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;
              e)   l'attivita'   di   impresa   puo'  essere  avviata
          immediatamente   nei   casi   in  cui  sia  sufficiente  la
          presentazione  della dichiarazione di inizio attivita' allo
          sportello unico;
              f)  lo  sportello unico, al momento della presentazione
          della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
          previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
          ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
          costituisce  titolo  autorizzatorio. In caso di diniego, il
          privato  puo'  richiedere  il  ricorso  alla  conferenza di
          servizi  di cui agli artt. da 14 a 14-quinquies della legge
          7 agosto 1990, n. 241;
              g)  per i progetti di impianto produttivo eventualmente
          contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici,
          e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la
          formulazione   di   osservazioni   ostative,   ovvero   per
          l'attivazione   della   conferenza   di   servizi   per  la
          conclusione certa del procedimento;
              h)  in  caso  di  mancato  ricorso  alla  conferenza di
          servizi,   scaduto   il   termine  previsto  per  le  altre
          amministrazioni  per  pronunciarsi  sulle questioni di loro
          competenza,  l'amministrazione  procedente conclude in ogni
          caso  il  procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal
          caso,  salvo  il  caso  di omessa richiesta dell'avviso, il
          responsabile  del  procedimento  non puo' essere chiamato a
          rispondere  degli  eventuali  danni derivanti dalla mancata
          emissione degli avvisi medesimi.».