(( Art. 11-quater


Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di
                      incitamento alla violenza


  1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma
466,   della   legge   23   dicembre   2005,  n.  266,  e  successive
modificazioni,  possono essere sottoscritti accordi di collaborazione
ai  sensi  dell'articolo  15  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, e
successive   modificazioni,   tra   l'Agenzia   delle   entrate,   il
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri,la  Direzionegenerale  per  il  cinema  e la
Direzionegenerale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni
e  le  attivita'  culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del
Ministero  dello  sviluppo  economico  e  l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni.
  2.  Le  maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1,
comma  466,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266, e successive
modificazioni,  ulteriori  rispetto  a  quelle gia' previste ai sensi
dell'articolo   31  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2,
accertate  con  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze,
sono riassegnate al Ministero per i beni e le attivita' culturali per
interventi a favore del settore dello spettacolo. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo vigente del comma 466 dell'art. 1
          della  legge 23 dicembre 2005 n. 266, recante «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2006)»:
             «466.  E'  istituita  una  addizionale  alle imposte sul
          reddito  dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa
          e  dagli esercenti arti e professioni, nonche' dai soggetti
          di  cui  all'art.  5  del  testo  unico  delle  imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22  dicembre  1986,  n. 917, nella misura del 25 per cento.
          L'addizionale  e'  indeducibile  ai  fini delle imposte sul
          reddito,  si  applica  alla  quota  del reddito complessivo
          netto  proporzionalmente  corrispondente  all'ammontare dei
          ricavi   o   dei   compensi   derivanti  dalla  produzione,
          distribuzione,  vendita  e  rappresentazione  di  materiale
          pornografico  e  di  incitamento  alla  violenza,  rispetto
          all'ammontare  totale  dei ricavi o compensi; al fine della
          determinazione  della predetta quota di reddito, le spese e
          gli  altri  componenti  negativi  relativi a beni e servizi
          adibiti  promiscuamente  alle predette attivita' e ad altre
          attivita',   sono   deducibili  in  base  al  rapporto  tra
          l'ammontare   dei  ricavi,  degli  altri  proventi,  o  dei
          compensi   derivanti   da   tali  attivita'  e  l'ammontare
          complessivo  di  tutti  i  ricavi e proventi o compensi. Ai
          fini  del  presente  comma,  per  materiale pornografico si
          intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi
          supporti  integrativi,  e  ogni opera teatrale, letteraria,
          cinematografica,    audiovisiva   o   multimediale,   anche
          realizzata   o   riprodotta   su   supporto  informatico  o
          telematico,   in   cui  siano  presenti  immagini  o  scene
          contenenti  atti  sessuali  espliciti  e  non  simulati tra
          adulti  consenzienti,  come  determinati  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali, da emanare
          entro  60  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente  disposizione. Con lo stesso decreto sono definite
          le  modalita'  per  l'attuazione  del  presente comma anche
          quanto  alle trasmissioni volte a sollecitare la credulita'
          popolare.   Per   la   dichiarazione,   gli   acconti,   la
          liquidazione,    l'accertamento,    la    riscossione,   il
          contenzioso,   le   sanzioni   e   tutti  gli  aspetti  non
          disciplinati  espressamente,  si  applicano le disposizioni
          previste  per  le  imposte  sul  reddito.  Per  il  periodo
          d'imposta  in  corso  alla  data di entrata in vigore della
          presente  legge, e' dovuto un acconto pari al 120 per cento
          dell'addizionale  che  si sarebbe determinata applicando le
          disposizioni  del  presente  comma  nel  periodo  d'imposta
          precedente.».
             - Si riporta il testo vigente dell'art. 15 della legge 7
          agosto  1990,  n.  241,  recante «Nuove norme in materia di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti amministrativi»:
             «Art.  15  (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1.
          Anche  al  di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le
          amministrazioni  pubbliche  possono  sempre  concludere tra
          loro   accordi   per   disciplinare   lo   svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune.
             2.   Per   detti   accordi   si   osservano,  in  quanto
          applicabili,  le  disposizioni previste dall'art. 11, commi
          2, 3 e 5.».
             -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 31 del citato
          decreto-legge n. 185 del 2008:
             «Art.  31 (IVA servizi televisivi). - 1. A decorrere dal
          1° gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A, Parte terza,
          allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e' soppresso.
             2.  L'art.  2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
          273, e' sostituito dal seguente:
             «Art.  2 (Periodo di applicazione). - 1. Le disposizioni
          di  cui  all'art.  1  si  applicano  nei  limiti  temporali
          previsti  dalla  direttiva  2008/8/CE del Consiglio, del 12
          febbraio   2008,  che  modifica  la  direttiva  2006/112/CE
          relativa  al  sistema comune di imposta sul valore aggiunto
          relativamente  al  periodo  di  applicazione  del regime di
          imposta  sul  valore  aggiunto  applicabile  ai  servizi di
          radiodiffusione  e  di  televisione e a determinati servizi
          prestati tramite mezzi elettronici.».
             3.  L'addizionale  di  cui  all'art. 1, comma 466, della
          legge  23 dicembre 2005, n. 266, si applica a decorrere dal
          periodo  d'imposta  in corso alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  anche al reddito proporzionalmente
          corrispondente   alla   quota  di  ricavi  derivanti  dalla
          trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto
          nonche'  ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive
          volte a sollecitare la credulita' popolare che si rivolgono
          al  pubblico  attraverso numeri telefonici a pagamento. Nel
          citato comma il terzo periodo e' cosi' sostituito: «Ai fini
          del presente comma, per materiale pornografico si intendono
          i  giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti
          integrativi,    e    ogni   opera   teatrale,   letteraria,
          cinematografica,    audiovisiva   o   multimediale,   anche
          realizzata   o   riprodotta   su   supporto  informatico  o
          telematico,   in   cui  siano  presenti  immagini  o  scene
          contenenti  atti  sessuali  espliciti  e  non  simulati tra
          adulti  consenzienti,  come  determinati  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali, da emanare
          entro  60  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente  disposizione. Con lo stesso decreto sono definite
          le  modalita'  per  l'attuazione  del  presente comma anche
          quanto  alle trasmissioni volte a sollecitare la credulita'
          popolare.».