Art. 12.


                    Contrasto ai paradisi fiscali


  1.  Le  norme  del  presente  articolo danno attuazione alle intese
raggiunte   tra   gli  Stati  aderenti  alla  Organizzazione  per  la
cooperazione  e  lo  sviluppo  economico  in  materia di emersione di
attivita'  economiche  e  finanziarie detenute in Paesi aventi regimi
fiscali    privilegiati,   allo   scopo   di   migliorare   l'attuale
insoddisfacente  livello  di  trasparenza  fiscale  e  di  scambio di
informazioni,  nonche' di incrementare la cooperazione amministrativa
tra Stati.
  2.   In   deroga   ad  ogni  vigente  disposizione  di  legge,  gli
investimenti  e  le  attivita'  di  natura finanziaria detenute negli
Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del
Ministro  delle  finanze  4  maggio  1999,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, (( n. 107, ))
e  al  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre
2001,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi
previste,  in  violazione  degli  obblighi di dichiarazione di cui ai
commi  1,  2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167,  convertito  dalla  legge  4  agosto  1990, n. 227, ai soli fini
fiscali  si  presumono costituite, salva la prova contraria, mediante
redditi  sottratti  a  tassazione. In tale caso, le sanzioni previste
dall'articolo  1  del  decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
sono raddoppiate.
  3.  Al  fine  di  garantire  la  massima  efficacia  all'azione  di
controllo  ai  fini  fiscali  per  la  prevenzione  e repressione dei
fenomeni   di   illecito  trasferimento  e  detenzione  di  attivita'
economiche   e   finanziarie   all'estero,  l'Agenzia  delle  entrate
istituisce,  in  coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti
dei  propri  stanziamenti  di  bilancio,  una  unita' speciale per il
contrasto    della   evasione   ed   elusione   internazionale,   per
l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti
fenomeni    illeciti   ed   il   rafforzamento   della   cooperazione
internazionale.
  ((  3-bis. Per le attivita' connesse alle finalita' di cui al comma
3  da  svolgere  all'estero,  l'Agenzia  delle  entrate si avvale del
personale  del  Corpo  della guardia di finanza di cui all'articolo 4
del  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n. 68, secondo modalita'
stabilite d'intesa con il Comando generale della guardia di finanza.
  3-ter.  In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del
contingente  previsto  dall'articolo  168  del decreto del Presidente
della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,
riservata  al  personale  del  Corpo  della guardia di finanza di cui
all'articolo  4,  comma  3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
68,  puo'  essere  aumentata con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il  decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999,
          reca  «Individuazione di Stati e territori aventi un regime
          fiscale privilegiato».
             -  Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          21  novembre  2001,  reca  «Individuazione  degli Stati non
          appartenenti  all'Unione  europea  soggetti ad un regime di
          tassazione  non  privilegiato di cui all'art. 96-bis, comma
          2-ter,  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi (cd.
          “white list”).».
             -   Si   riporta   il  testo  vigente  dell'art.  4  del
          decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167, convertito dalla
          legge  4  agosto  1990, n. 227, recante «Rilevazione a fini
          fiscali  di  taluni  trasferimenti  da  e  per  l'estero di
          denaro, titoli e valori»:
             «Art. 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le
          attivita').   -   1.  Le  persone  fisiche,  gli  enti  non
          commerciali,  e le societa' semplici ed equiparate ai sensi
          dell'art.  5  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre  1986,  n. 917, residenti in Italia che al termine
          del  periodo  d'imposta  detengono  investimenti all'estero
          ovvero  attivita'  estere di natura finanziaria, attraverso
          cui  possono  essere  conseguiti  redditi  di  fonte estera
          imponibili  in Italia, devono indicarli nella dichiarazione
          dei  redditi. Agli effetti dell'applicazione della presente
          disposizione  si  considerano  di  fonte  estera  i redditi
          corrisposti   da   non   residenti,   soggetti  all'imposta
          sostitutiva  di  cui  all'art.  2, commi 1-bis e 1-ter, del
          decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, o soggetti alla
          ritenuta  prevista nel terzo comma dell'art. 26 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          nonche'  i  redditi  derivanti da beni che si trovano al di
          fuori del territorio dello Stato.
             2.  Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi'
          indicato   l'ammontare   dei   trasferimenti  da,  verso  e
          sull'estero  che  nel corso dell'anno hanno interessato gli
          investimenti  all'estero  e  le  attivita' estere di natura
          finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al
          termine  del  periodo  di  imposta i soggetti non detengono
          investimenti e attivita' finanziarie della specie.
             3.   In   caso  di  esonero  dalla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
          apposito  modulo,  conforme a modello approvato con decreto
          del  Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
          termini  previsti  per la presentazione della dichiarazione
          dei redditi.
             4.  Gli  obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
          redditi  previsti  nei  commi  1  e  2 non sussistono per i
          certificati  in  serie  o  di massa ed i titoli affidati in
          gestione  od in amministrazione agli intermediari residenti
          indicati  nell'art.  1, per i contratti conclusi attraverso
          il  loro  intervento,  anche  in  qualita'  di controparti,
          nonche'  per  i  depositi ed i conti correnti, a condizione
          che  i redditi derivanti da tali attivita' estere di natura
          finanziaria  siano  riscossi  attraverso l'intervento degli
          intermediari stessi.
             5.  L'obbligo  di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3
          non  sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti
          ed  attivita'  al  termine  del  periodo  d'imposta, ovvero
          l'ammontare  complessivo dei movimenti effettuati nel corso
          dell'anno, non supera l'importo di 10.000 euro.
             6.  Ai  fini  del  presente  articolo  viene annualmente
          stabilito,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, il
          controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare,
          calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano
          dei  cambi determinera' con riferimento ai dati di chiusura
          delle borse valori di Milano e di Roma.
             7.  Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare
          successivamente  al  31  dicembre  1990;  gli  investimenti
          all'estero  e  le  attivita'  estere  di natura finanziaria
          oggetto  di tale dichiarazione, per i quali non siano stati
          compiuti   atti,   anche   preliminari,   di   accertamento
          tributario  o  valutario,  si considerano effettuati, anche
          agli effetti fiscali, nell'anno 1990.».
             -   Per   il  testo  vigente  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n. 471, si vedano le note
          all'art. 7.
             -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 4 del decreto
          legislativo  19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei
          compiti  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a  norma
          dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»:
             «Art.  4 (Attivita' internazionale a tutela del bilancio
          dello  Stato  e  dell'Unione  europea). - 1. Il Corpo della
          Guardia  di finanza promuove e attua, fermo restando quanto
          previsto  dall'art.  1  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica   5   gennaio   1967,   n.   18,   e  successive
          modificazioni,  nonche' dalla legge 1° aprile 1981, n. 121,
          per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia
          in  materia  di  ordine  e  di sicurezza pubblica, forme di
          cooperazione   operativa,  a  livello  internazionale,  con
          organismi   collaterali  esteri,  per  il  contrasto  delle
          violazioni  in materia economica e finanziaria a tutela del
          bilancio dello Stato e dell'Unione europea.
             2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  per lo
          svolgimento  di  attivita'  di  supporto  e  consulenza  in
          materia  economica e finanziaria, il Corpo della Guardia di
          finanza  puo'  destinare,  fuori  dal territorio nazionale,
          secondo  le procedure e le modalita' previste dall'art. 168
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n.   18,   proprio   personale,   che  operera'  presso  le
          rappresentanze  diplomatiche  e  gli  uffici  consolari, in
          qualita' di esperti.
             3. A tali fini il contingente previsto dall'art. 168 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18,  e'  aumentato di una quota di dodici unita', riservata
          agli esperti del Corpo.
             4.  Per  le medesime finalita' di cui ai commi 1 e 2, il
          Corpo  della  Guardia  di  finanza  puo'  destinare, con il
          trattamento  di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, e nei
          limiti  degli  ordinari  stanziamenti  di bilancio, proprio
          personale  anche  presso  le  sedi istituzionali competenti
          nella  materia  di cui al comma 1, in ambito internazionale
          ed europeo.
             5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3
          del   presente   articolo   si   provvede  con  le  risorse
          finanziarie previste dall'art. 8 della legge 31 marzo 2000,
          n. 78.».
             -  Si riporta il testo vigente dell'art. 168 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
          successive      modificazioni,     recante     «Ordinamento
          dell'Amministrazione degli affari esteri»:
             «Art.  168  (Esperti).  - L'Amministrazione degli affari
          esteri  puo'  utilizzare  negli  uffici  centrali  o  nelle
          rappresentanze  diplomatiche  e negli uffici consolari, per
          l'espletamento   di   specifici  incarichi  che  richiedano
          particolare  competenza  tecnica  e  ai  quali non si possa
          sopperire  con  funzionari  diplomatici,  esperti tratti da
          personale  dello  Stato  o  di Enti pubblici appartenenti a
          carriere direttive o di uguale rango.
             Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico
          o  linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso
          uffici  all'estero  ad  esperti  tratti dal personale dello
          Stato  e  da  Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari
          esteri  puo'  utilizzare  in  via  eccezionale e fino ad un
          massimo  di  trenta  unita', persone estranee alla pubblica
          Amministrazione  purche'  di  notoria  qualificazione nelle
          materie  connesse  con  le funzioni del posto che esse sono
          destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
          possesso  della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
          i   trentacinque  e  i  sessantacinque  anni  e  godere  di
          costituzione  fisica  idonea  ad  affrontare il clima della
          sede   cui   sono   destinate.   All'atto   dell'assunzione
          dell'incarico,   le   persone  predette  prestano  promessa
          solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3.  L'incarico  non crea aspettativa di impiego stabile ne'
          da'  diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
          alcun genere.
             L'esperto   inviato   in   servizio  presso  un  ufficio
          all'estero,  a  norma dei precedenti commi, occupa un posto
          espressamente    istituito,   sentito   il   consiglio   di
          amministrazione,   ai  sensi  dell'art.  32,  nell'organico
          dell'ufficio  stesso,  in corrispondenza, anche ai fini del
          trattamento  economico,  a  quello di primo segretario o di
          consigliere  o  di primo consigliere, nel limite massimo di
          otto  posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
          in  loco  la  qualifica  di  addetto  per il settore di sua
          competenza.  Per  gli  esperti  in  servizio  all'estero si
          osservano  le disposizioni degli artt. 142, 143, 144, 147 e
          170  in quanto applicabili, dell'art. 148 e le disposizioni
          della parte terza per essi previste.
             Resta   fermo   il  posto  corrispondente  ai  fini  del
          trattamento   economico  a  quello  di  primo  consigliere,
          attualmente  ricoperto  dai  singoli  interessati,  sino al
          termine  definitivo  del loro incarico, nonche' il posto di
          pari  livello  gia'  istituito per gli esperti regionali di
          cui  all'art.  58  della  legge  6  febbraio 1996, n. 52, e
          successive modificazioni.
             Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti
          con  decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il
          Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con
          il  Ministro  per  il  tesoro  e, per il personale di altre
          Amministrazioni  o  di Enti pubblici, anche con il Ministro
          competente  o  vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla
          stessa  persona  possono  essere  conferiti  piu' incarichi
          purche',  nel  complesso,  non  superino gli otto anni. Gli
          incarichi  sono  revocabili in qualsiasi momento a giudizio
          del Ministro per gli affari esteri.
             Gli  esperti  tratti  dal  personale  dello  Stato  sono
          collocati   fuori  ruolo  con  le  modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti.
             Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad
          occupare  un posto di organico in rappresentanze permanenti
          presso  Organismi  internazionali,  non possono superare il
          numero  di  cinquantuno, comprese le quattro unita' fissate
          dall'art.  58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
          e  successive  modificazioni.  Il  Ministro  per gli affari
          esteri  puo'  chiedere  che  il Ministro per il lavoro e la
          previdenza      sociale      metta      a      disposizione
          dell'Amministrazione  degli  affari  esteri  fino  a  dieci
          funzionari  direttivi  del  Ministero  stesso  di grado non
          inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione
          di  fuori  ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del
          presente articolo.
             Gli  esperti  che  l'Amministrazione degli affari esteri
          puo'  utilizzare  a norma del presente articolo non possono
          complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
          di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
          l'esclusione    delle    unita'   riservate   da   speciali
          disposizioni   di  legge  all'espletamento  di  particolari
          compiti  relativi  alla tutela dell'ordine pubblico e della
          sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
          organizzata  e  delle  violazioni  in  materia  economica e
          finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
          europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
          2001, n. 68.
             Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano
          al  personale  comandato  o collocato fuori ruolo presso il
          Ministero   degli   affari   esteri   in  virtu'  di  altre
          disposizioni  ne'  a  quello inviato all'estero in missione
          temporanea.».