(( Art. 13-bis


Disposizioni  concernenti  il  rimpatrio  di  attivita' finanziarie e
       patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato


  1.   E'   istituita   un'imposta   straordinaria   sulle  attivita'
finanziarie e patrimoniali:
   a)  detenute  fuori  del territorio dello Stato senza l'osservanza
delle   disposizioni  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e
successive modificazioni;
   b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati
non   appartenenti   all'Unione   europea,   ovvero  regolarizzate  o
rimpatriate  perche' detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati
aderenti  allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo
scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.
  2. L'imposta si applica come segue:
   a)  su  un  rendimento  lordo  presunto in ragione del 2 per cento
annuo   per   i   cinque   anni   precedenti   il   rimpatrio   o  la
regolarizzazione,   senza   possibilita'  di  scomputo  di  eventuali
perdite;
   b)   con   un'aliquota  sintetica  del  50  per  cento  per  anno,
comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di
eventuali ritenute o crediti.
  3.  Il  rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il
pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento
utilizzabile  a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa
o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.
  4.  L'effettivo  pagamento  dell'imposta produce gli effetti di cui
agli  articoli  14  e  15  e rende applicabili le disposizioni di cui
all'articolo   17  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
e  successive  modificazioni.  Restano  comunque esclusi dal campo di
applicazione del presente articolo i reati, ad eccezione dei reati di
dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli
4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
  5.  Il  rimpatrio  o  la  regolarizzazione  operano  con  le stesse
modalita', in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14,
15,  16,  19,  commi  2  e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre  2001,  n.  409,  e  successive  modificazioni,  nonche' dal
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  23  aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle
entrate  stabilisce  con  proprio provvedimento le disposizioni e gli
adempimenti,   anche  dichiarativi,  per  l'attuazione  del  presente
articolo.
  6.  L'imposta  di  cui  al  comma  1  si  applica  sulle  attivita'
finanziarie  e  patrimoniali  detenute  a  partire  da  una  data non
successiva  al  31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a
partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.
  7.  All'articolo  5  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n. 167,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  4,  le  parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 10 al 50»;
   b)  al  comma  5,  le  parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 10 al 50»
  8.  Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono
ad  un'apposita  contabilita'  speciale  per  essere  destinate  alle
finalita' indicate all'articolo 16, comma 3. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il  decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  4 agosto 1990, n. 227, e
          successive  modificazioni, reca «Rilevazione a fini fiscali
          di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli
          e valori».
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo 17 del
          decreto-legge  25  settembre  2001, n. 350, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  409,
          recante  «Disposizioni  urgenti  in vista dell'introduzione
          dell'euro  in  materia  di tassazione dei redditi di natura
          finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero,
          di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie»:
             «Art. 17 (Disposizioni in materia di antiriciclaggio). -
          1.  Alle  operazioni  di  cui  agli articoli 12, 15 e 16 si
          applicano  le  disposizioni  concernenti  gli  obblighi  di
          identificazione,  registrazione e segnalazione previsti dal
          decreto-legge n. 143 del 1991 e tutte le altre disposizioni
          in materia penale, di lotta alla criminalita' organizzata e
          al terrorismo.
             2.  Le  operazioni  di cui agli articoli 12, 15 e 16 non
          costituiscono di per se' elemento sufficiente ai fini della
          valutazione  dei profili di sospetto per la segnalazione di
          cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 143 del 1991, ferma
          rimanendo  la valutazione degli altri elementi previsti dal
          medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 143.
             2-bis.  L'utilizzo  delle modalita' di cui agli articoli
          12,   15   e   16   per   effettuare   il  rimpatrio  o  la
          regolarizzazione di attivita' detenute all'estero derivanti
          da  reati  diversi  da  quelli  per  i  quali e' esclusa la
          punibilita' ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c),
          non  produce  gli effetti di cui al medesimo articolo 14 ed
          e'  punito  con una sanzione amministrativa pecuniaria pari
          al  100  per  cento  del  valore  corrente  delle attivita'
          oggetto della dichiarazione riservata.
             2-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 2-bis non si
          applicano ai casi di reati gia' estinti, non punibili o non
          piu'  previsti  come tali dall'ordinamento, salvo che per i
          delitti  di associazione per delinquere di tipo mafioso, di
          corruzione,  di concussione, di estorsione, di sequestro di
          persona  a  scopo  di  estorsione, di usura, di traffico di
          armi,  di  tratta  e commercio di schiavi, di alienazione e
          acquisto  di  schiavi, di produzione e traffico illecito di
          sostanze   stupefacenti   e   psicotrope,  di  associazione
          finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
          psicotrope,  di  associazione per delinquere finalizzata al
          contrabbando  di  tabacchi  lavorati  esteri,  nonche'  dei
          delitti    aggravati   ai   sensi   dell'articolo   7   del
          decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991,  n.  203, e
          comunque  per  i  delitti puniti con l'ergastolo ovvero con
          pena  edittale non inferiore nel massimo a quindici anni di
          reclusione.».
             -  Si  riporta  il testo vigente degli articoli4 e 5 del
          decreto  legislativo  10  marzo 2000, n. 74, recante «Nuova
          disciplina  dei  reati  in materia di imposte sui redditi e
          sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25
          giugno 1999, n. 205».
             «Art.  4  (Dichiarazione  infedele). - 1. Fuori dei casi
          previsti  dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
          da  uno  a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
          sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto, indica in una delle
          dichiarazioni  annuali  relative  a  dette imposte elementi
          attivi  per  un  ammontare  inferiore a quello effettivo od
          elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
              a)  l'imposta  evasa  e'  superiore,  con riferimento a
          taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
              b)   l'ammontare   complessivo  degli  elementi  attivi
          sottratti  all'imposizione,  anche  mediante indicazione di
          elementi  passivi  fittizi, e' superiore al dieci per cento
          dell'ammontare  complessivo  degli elementi attivi indicati
          in  dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro
          miliardi.».
             «Art.  5  (Omessa  dichiarazione). - 1. E' punito con la
          reclusione  da  uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
          le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
          essendovi   obbligato,   una  delle  dichiarazioni  annuali
          relative   a  dette  imposte,  quando  l'imposta  evasa  e'
          superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a
          lire centocinquanta milioni.
             2.  Ai  fini della disposizione prevista dal comma 1 non
          si  considera  omessa  la  dichiarazione  presentata  entro
          novanta   giorni   dalla   scadenza   del   termine  o  non
          sottoscritta  o  non  redatta  su  uno stampato conforme al
          modello prescritto.».
             - Si riporta il testo vigente degli articoli 11, 13, 14,
          15,  16,  19,  commi  2  e 2-bis, e 20, comma 3, del citato
          decreto-legge n. 350 del 2001:
             «Art.  11 (Definizioni). - 1. Ai fini delle disposizioni
          di cui al presente capo, si intende per:
              a)  «interessati»,  le  persone  fisiche,  gli enti non
          commerciali,   le   societa'  semplici  e  le  associazioni
          equiparate  ai  sensi dell'articolo 5 del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
              b)  «intermediari»,  le  banche  italiane,  le societa'
          d'intermediazione mobiliare previste dall'articolo 1, comma
          1,  lettera  e),  del  testo  unico  delle  disposizioni in
          materia  di  intermediazione finanziaria, di cui al decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  le  societa'  di
          gestione  del  risparmio previste dall'articolo 1, comma 1,
          lettera  o),  dello  stesso testo unico, limitatamente alle
          attivita'  di gestione su base individuale di portafogli di
          investimento per conto terzi, le societa' fiduciarie di cui
          alla  legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di cambio
          iscritti  nel  ruolo  unico  previsto dall'articolo 201 del
          predetto  testo unico, le Poste italiane S.p.a., le stabili
          organizzazioni   in  Italia  di  banche  e  di  imprese  di
          investimento non residenti;
              c) «decreto-legge n. 429 del 1982», il decreto-legge 10
          luglio  1982,  n. 429, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   7  agosto  1982,  n.  516,  recante  norme  per  la
          repressione  della  evasione  in  materia  di  imposte  sui
          redditi   e   sul   valore  aggiunto  e  per  agevolare  la
          definizione delle pendenze in materia tributaria;
              d) «decreto-legge n. 167 del 1990», il decreto-legge 28
          giugno  1990,  n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4  agosto  1990, n. 227, e successive modificazioni,
          recante  norme  in  tema  di  rilevazione a fini fiscali di
          taluni  trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e
          valori;
              e)  «decreto-legge n. 143 del 1991», il decreto-legge 3
          maggio  1991,  n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  5  luglio  1991, n. 197, e successive modificazioni,
          recante   provvedimenti  urgenti  per  limitare  l'uso  del
          contante  e  dei  titoli  al  portatore nelle transazioni e
          prevenire  l'utilizzazione  del sistema finanziario a scopo
          di riciclaggio;
              f) [soppressa];
              g)  «decreto  legislativo  n. 319 del 1998», il decreto
          legislativo  26  agosto  1998,  n. 319, recante il riordino
          dell'Ufficio  italiano  dei cambi, a norma dell'articolo 1,
          comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
              h)  «decreto  legislativo  n.  74 del 2000», il decreto
          legislativo   10  marzo  2000,  n.  74,  recante  la  nuova
          disciplina  dei  reati  in materia di imposte sui redditi e
          sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25
          giugno 1999, n. 205».
              «Art. 13 (Adempimenti). - 1. Gli interessati presentano
          agli   intermediari   una   dichiarazione  riservata  delle
          attivita' finanziarie rimpatriate, conferendo l'incarico di
          ricevere in deposito le attivita' provenienti dall'estero e
          optando  per  il versamento della somma di cui all'articolo
          12,  comma  1,  ovvero per il conferimento del mandato alla
          sottoscrizione  dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2.
          Nella   dichiarazione   gli   interessati   devono  inoltre
          attestare  che  le  attivita'  da rimpatriare erano da essi
          detenute   fuori  dal  territorio  dello  Stato,  ai  sensi
          dell'articolo  12,  comma  1, almeno al 1° agosto 2001. Con
          provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
          pubblicare   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
          del   presente   decreto,   e'   approvato  il  modello  di
          dichiarazione   riservata.   Per   la   determinazione  del
          controvalore  in  euro delle attivita' finanziarie espresse
          in valuta viene utilizzato il cambio stabilito con apposito
          provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
          pubblicare   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana  entro  il 31 ottobre 2001, sulla base della media
          dei  cambi fissati, ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  per  il periodo da settembre 2000 ad agosto 2001.
          Nei  casi  diversi  dal rimpatrio di denaro la somma di cui
          all'articolo  12,  comma  1,  e'  commisurata all'ammontare
          delle  altre  attivita'  finanziarie  rimpatriate  indicato
          nella dichiarazione riservata.
             2. Gli intermediari versano la somma di cui all'articolo
          12, comma 1, secondo le disposizioni contenute nel capo III
          del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241, senza
          effettuare  la  compensazione  di cui all'articolo 17 dello
          stesso decreto, entro il termine previsto per il versamento
          delle   ritenute   relative  al  mese  di  ricezione  della
          dichiarazione riservata, trattenendone l'importo dal denaro
          rimpatriato,   ovvero,   ove   l'interessato  non  fornisca
          direttamente  la  provvista  corrispondente,  effettuando i
          disinvestimenti  necessari,  anche  in mancanza di apposite
          istruzioni  dello  stesso.  Gli  intermediari  versano alla
          Banca  d'Italia,  entro la data stabilita con il decreto di
          cui  all'articolo  18,  comma 2, le somme corrispondenti ai
          mandati  alla sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo
          12, comma 2.
             3.  Gli  intermediari  rilasciano agli interessati copia
          della  dichiarazione riservata. Gli intermediari comunicano
          all'amministrazione finanziaria, entro il termine stabilito
          per  la  dichiarazione dei sostituti d'imposta, l'ammontare
          complessivo delle attivita' rimpatriate, quello delle somme
          di cui all'articolo 12, comma 1, versate, ovvero dei titoli
          di  cui  all'articolo  12,  comma  2,  sottoscritti,  senza
          indicazione   dei   nominativi   dei   soggetti  che  hanno
          presentato la dichiarazione riservata.
             4.    Nei   confronti   degli   intermediari,   per   la
          liquidazione,  l'accertamento, la riscossione, le sanzioni,
          i  rimborsi  e  il  contenzioso  relativi alle somme di cui
          all'articolo  12,  comma 1, si applicano le disposizioni in
          materia di imposte sui redditi».
             «Art.  14  (Effetti  del  rimpatrio).  - 1. Salvo quanto
          stabilito   dal  comma  7,  il  rimpatrio  delle  attivita'
          finanziarie  effettuato  ai  sensi  dell'articolo  12 e nel
          rispetto delle modalita' di cui all'articolo 13:
              a)   preclude  nei  confronti  del  dichiarante  e  dei
          soggetti    solidalmente   obbligati,   ogni   accertamento
          tributario  e  contributivo  per  i periodi d'imposta per i
          quali  non  e'  ancora  decorso  il termine per l'azione di
          accertamento  alla  data  di entrata in vigore del presente
          decreto,  limitatamente agli imponibili rappresentati dalle
          somme  o  dalle  altre  attivita'  costituite  all'estero e
          oggetto di rimpatrio;
              b)  estingue  le  sanzioni amministrative, tributarie e
          previdenziali   e   quelle  previste  dall'articolo  5  del
          decreto-legge   n.   167   del   1990,  relativamente  alla
          disponibilita' delle attivita' finanziarie dichiarate;
              c)  esclude  la  punibilita'  per  i  reati di cui agli
          articoli  4  e  5  del  decreto legislativo n. 74 del 2000,
          nonche'  per  i  reati  di  cui al decreto-legge n. 429 del
          1982,  ad  eccezione  di  quelli  previsti dall'articolo 4,
          lettere  d)  e  f),  del  predetto decreto n. 429 del 1982,
          relativamente    alla    disponibilita'   delle   attivita'
          finanziarie dichiarate.
             2.   Fermi   rimanendo   gli   obblighi  in  materia  di
          antiriciclaggio   indicati  all'articolo  17  e  quelli  di
          rilevazione  e  comunicazione  previsti  dagli  articoli 1,
          commi 1 e 2, e 3-ter del decreto-legge n. 167 del 1990, gli
          intermediari     non     effettuano     le    comunicazioni
          all'amministrazione  finanziaria  previste dall'articolo 1,
          comma   3,   del   decreto-legge   n.  167  del  1990.  Gli
          intermediari   non  devono  comunicare  all'amministrazione
          finanziaria,  ai  fini degli accertamenti tributari, dati e
          notizie   concernenti   le   dichiarazioni  riservate,  ivi
          compresi  quelli  riguardanti  la  somma  e i titoli di cui
          all'articolo 12, commi 1 e 2.
             3.    Per   quanto   riguarda   la   non   comunicazione
          all'amministrazione   finanziaria  disposta  dal  comma  2,
          qualora non sia rispettata la limitazione ai dati e notizie
          indicati  nel  comma  2, gli intermediari devono comunicare
          alla  medesima amministrazione i dati e le notizie relativi
          alle  dichiarazioni  riservate,  nonche' quelli eccedenti i
          medesimi.
             4.  Gli  intermediari  sono  obbligati,  ai  sensi delle
          vigenti  disposizioni  di  legge,  a  fornire  i  dati e le
          notizie  relativi  alle  dichiarazioni  riservate ove siano
          richiesti  in  relazione  all'acquisizione  delle  fonti di
          prova  e  della  prova  nel  corso  dei  procedimenti e dei
          processi penali, nonche' in relazione agli accertamenti per
          le  finalita' di prevenzione e per l'applicazione di misure
          di   prevenzione   di   natura   patrimoniale  previste  da
          specifiche  disposizioni di legge ovvero per l'attivita' di
          contrasto  del  riciclaggio e di tutti gli altri reati, con
          particolare  riguardo alle norme antiterrorismo nonche' per
          l'attivita'  di  contrasto  del delitto di cui all'articolo
          416-bis del codice penale.
             5.  Relativamente  alle attivita' finanziarie oggetto di
          rimpatrio, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le
          dichiarazioni   previste   dagli   articoli   2   e  4  del
          decreto-legge  n.  167 del 1990 per il periodo d'imposta in
          corso   alla  data  di  presentazione  della  dichiarazione
          riservata,   nonche'   per   quello   precedente,   ove  la
          dichiarazione  medesima  sia  presentata nel periodo dal 1°
          gennaio  al 28 febbraio 2002. Restano fermi gli obblighi di
          dichiarazione   all'Ufficio  italiano  dei  cambi  previsti
          dall'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 167 del 1990.
             5-bis.    Relativamente   alle   attivita'   finanziarie
          rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano
          quale  costo  fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti,
          in  mancanza  della  dichiarazione  di  acquisto, l'importo
          risultante  da  apposita  dichiarazione  sostitutiva di cui
          all'articolo   6,  comma  3,  del  decreto  legislativo  21
          novembre   1997,  n.  461,  ovvero  quello  indicato  nella
          dichiarazione   riservata.   In   quest'ultimo   caso   gli
          interessati  comunicano  all'intermediario,  ai  fini degli
          articoli  6  e  7  del  predetto  decreto  legislativo,  la
          ripartizione   dell'importo   complessivo   indicato  nella
          dichiarazione   riservata   fra  le  diverse  specie  delle
          predette attivita'.
             6.  In  caso  di  accertamento,  gli interessati possono
          opporre  agli  organi  competenti  gli effetti preclusivi e
          estintivi  di  cui  al  comma 1 con invito a controllare la
          congruita'  della  somma  di  cui  all'art. 12, comma 1, in
          relazione  all'ammontare  delle  attivita'  indicato  nella
          dichiarazione   riservata,   ovvero   l'effettivita'  della
          sottoscrizione  dei  titoli  di  cui  all'art. 12, comma 2.
          Previa   adesione   dell'interessato,  le  basi  imponibili
          fiscali  e  contributive  determinate dalle amministrazioni
          competenti  sono  definite fino a concorrenza degli importi
          dichiarati.
             7.  Il rimpatrio delle attivita' non produce gli effetti
          di   cui   al   presente  articolo  quando,  alla  data  di
          presentazione  della  dichiarazione  riservata,  una  delle
          violazioni  delle  norme  indicate al comma 1 e' stata gia'
          constatata o comunque sono gia' iniziati accessi, ispezioni
          e  verifiche o altre attivita' di accertamento tributario e
          contributivo  di  cui  gli  interessati hanno avuto formale
          conoscenza.  Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi
          di  cui  al  comma  1,  lettera  c) quando per gli illeciti
          penali  ivi  indicati e' gia' stato avviato il procedimento
          penale,   di   cui  gli  interessati  hanno  avuto  formale
          conoscenza.
             8.  Gli interessati possono comunicare agli intermediari
          cui  e'  presentata  la  dichiarazione  riservata i redditi
          derivanti    dalle   attivita'   finanziarie   rimpatriate,
          percepiti  dopo  la  data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  prima  della  presentazione della dichiarazione
          medesima,    fornendo    contestualmente    la    provvista
          corrispondente  alle  imposte  dovute,  che sarebbero state
          applicate   dagli   intermediari   qualora   le   attivita'
          finanziarie   fossero  gia'  state  depositate  presso  gli
          stessi.   Nei   confronti  degli  intermediari  si  applica
          l'articolo 13, comma 4».
             «Art.  15  (Regolarizzazione delle attivita' finanziarie
          detenute all'estero). - 1. In conformita' alle disposizioni
          del  Trattato istitutivo della Comunita' europea in materia
          di  libera  circolazione  dei capitali, gli interessati che
          comunque  detengono  all'estero  alla  data  di  entrata in
          vigore  del presente decreto attivita' finanziarie, possono
          conseguire   gli  effetti  indicati  nell'articolo  14,  ad
          eccezione   del   comma  8,  relativamente  alle  attivita'
          finanziarie  mantenute  all'estero  e regolarizzate, con il
          versamento  della somma indicata nell'articolo 12, comma 1,
          ovvero  con le modalita' indicate all'articolo 12, comma 2,
          nel rispetto dei termini previsti nel medesimo articolo.
             2.  Gli  interessati  presentano  agli  intermediari  la
          dichiarazione   riservata  di  cui  all'articolo  13  delle
          attivita'  finanziarie oggetto di regolarizzazione, optando
          per il versamento della somma di cui all'articolo 12, comma
          1,   ovvero   per  la  sottoscrizione  dei  titoli  di  cui
          all'articolo 12, comma 2. Alla dichiarazione riservata deve
          essere  allegata  una certificazione degli intermediari non
          residenti  che attesta che le attivita' corrispondenti agli
          importi in essa indicati sono in deposito presso i medesimi
          intermediari.
             3.  Gli intermediari versano, ai sensi dell'articolo 13,
          comma 2, la somma indicata all'articolo 12, comma 1, ovvero
          versano  alla  Banca d'Italia il controvalore dei titoli di
          cui  all'articolo  12,  comma  2, ed effettuano le relative
          comunicazioni  e  attestazioni  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 13, commi 2, 3 e 4.
             4.  Gli  intermediari  effettuano  le rilevazioni di cui
          all'articolo  1,  commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del
          1990  e  le  comunicazioni  di  cui al comma 3 dello stesso
          articolo».
             «Art.  16 (Regolarizzazione di altre attivita'). - 1. In
          conformita' alle disposizioni del Trattato istitutivo della
          Comunita'  europea  in  materia  di libera circolazione dei
          capitali,  gli interessati che comunque detengono alla data
          di  entrata  in vigore del presente decreto investimenti ed
          attivita'   all'estero   diversi  dalle  attivita'  di  cui
          all'articolo 15 possono regolarizzare, nel periodo di tempo
          di cui all'articolo 12, i predetti investimenti e attivita'
          con  le  modalita' indicate nel predetto articolo 15, senza
          obbligo    della    certificazione    ivi    prevista.   La
          regolarizzazione  produce  gli  effetti di cui all'articolo
          14, ad eccezione del comma 8.
             2.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  1, si applicano le
          disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3 e 4».
             «Art. 19 (Disciplina sanzionatoria). - (Omissis).
             2.  Per la violazione indicata all'articolo 14, comma 3,
          l'intermediario  e'  punito  con la sanzione amministrativa
          pecuniaria  del  25  per cento dell'ammontare degli importi
          eccedenti quelli indicati nella dichiarazione riservata.
             2-bis.   L'interessato   che  attesta  falsamente  nella
          dichiarazione prevista dall'articolo 13 la detenzione fuori
          del  territorio  dello  Stato  del denaro o delle attivita'
          rimpatriate  alla  data indicata ai sensi dell'articolo 12,
          comma  1,  e'  punito  con  la  reclusione da tre mesi a un
          anno».
             «Art.  20 (Rilevazioni dell'Ufficio italiano dei cambi).
          - 1. - 2. [Soppressi].
             3.   L'Ufficio   italiano   dei   cambi,  nell'esercizio
          dell'attivita'   di   raccolta   delle   informazioni   per
          l'elaborazione   delle   statistiche   sulla  bilancia  dei
          pagamenti  e  sulla  posizione patrimoniale verso l'estero,
          assegnata  con  il  decreto  legislativo  n. 319 del 1998 e
          nell'esercizio  dell'attivita'  di  analisi  statistica sui
          dati  aggregati  di  cui  all'articolo  5,  comma  10,  del
          decreto-legge  n.  143  del  1991  fissa  le  modalita'  di
          rilevazione delle attivita' rimpatriate o regolarizzate.».
             -  Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, reca
          «Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni
          di  emersione  di attivita' detenute all'estero e di lavoro
          irregolare».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto-legge  n.  167  del  1990,  come  modificato  dalla
          presente legge:
             «Art.  5  (Sanzioni).  -  1.  Per  la  violazione  degli
          obblighi  di  cui  all'articolo  1,  posti  a  carico degli
          intermediari,   si   applica   la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  del 25 per cento degli importi delle operazioni
          cui  le  violazioni  si  riferiscono. All'irrogazione delle
          sanzioni  provvede  l'ufficio  delle  imposte competente in
          relazione al domicilio fiscale dell'intermediario.
             2.  La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
          nell'articolo  2,  relativo  ai  trasferimenti  diversi  da
          quelli  riguardanti  investimenti  all'estero  e  attivita'
          estere  di  natura  finanziaria,  e' punita con la sanzione
          amministrativa   pecuniaria   dal   5   al   25  per  cento
          dell'ammontare  degli  importi  non  dichiarati  e  con  la
          confisca   di   beni   di   corrispondente   valore  quando
          l'ammontare complessivo di tali trasferimenti e' superiore,
          nel periodo di imposta, a 10.000 euro.
             3. [Abrogato].
             4.  La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
          nell'articolo  4,  comma  1,  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa   pecuniaria   dal   10   al  50  per  cento
          dell'ammontare  degli  importi  non  dichiarati  e  con  la
          confisca di beni di corrispondente valore.
             5.  La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
          nell'articolo  4,  comma  2,  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  dal  10  al  50 per cento dello
          ammontare degli importi non dichiarati.
             6.  Per  la violazione dell'obbligo di cui allo articolo
          4,   comma  3,  si  applicano  le  sanzioni  amministrative
          pecuniarie previste rispettivamente per la violazione delle
          disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 4.
             7. [Soppresso].
             8.   Chiunque   fornisce   agli   intermediari   di  cui
          all'articolo  1  false  indicazioni  sul soggetto realmente
          interessato al trasferimento da o verso l'estero di denaro,
          titoli o valori mobiliari ovvero dichiara falsamente di non
          essere  residente  in  Italia,  in  modo  da non consentire
          l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso articolo
          1,  e' punito, salvo che il fatto costituisca un piu' grave
          reato,  con  la  reclusione da sei mesi ad un anno e con la
          multa da lire un milione a lire dieci milioni.
             8-bis.  Chiunque,  nel rendere la dichiarazione prevista
          dall'articolo  3,  omette  di  indicare  le generalita' del
          soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o
          verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero
          le  indica false, e' punito, salvo che il fatto costituisca
          piu'  grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno
          e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.».