(( Art. 14-bis


Finanziamento    del   sistema   informatico   di   controllo   della
                     tracciabilita' dei rifiuti


  1.  Entro  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e del mare, con uno o piu' decreti
adottati  in  attuazione  delle previsioni contenute nell'articolo 1,
comma  1116,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e ai sensi
dell'articolo  189,  comma  3-bis,  del  decreto legislativo 3 aprile
2006,  n.  152,  introdotto  dall'articolo  2,  comma 24, del decreto
legislativo  16 gennaio 2008, n. 4, nonche' ai sensi dell'articolo 2,
comma  2-bis,  del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi
all'istituzione   di   un  sistema  informatico  di  controllo  della
tracciabilita'  dei  rifiuti,  di  cui  al  predetto articolo 189 del
decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  definisce,  anche  in modo
differenziato  in  relazione alle caratteristiche dimensionali e alle
tipologie   delle   attivita'  svolte,  eventualmente  prevedendo  la
trasmissione dei dati attraverso modalita' operative semplificate, in
particolare  i tempi e le modalita' di attivazione nonche' la data di
operativita' del sistema, le informazioni da fornire, le modalita' di
fornitura   e   di   aggiornamento   dei   dati,   le   modalita'  di
interconnessione  e  interoperabilita' con altri sistemi informativi,
le  modalita'  di elaborazione dei dati, le modalita' con le quali le
informazioni   contenute  nel  sistema  informatico  dovranno  essere
detenute  e  messe a disposizione delle autorita' di controllo che ne
facciano  richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema
e   per   la   partecipazione   dei  rappresentanti  delle  categorie
interessate  al  medesimo  monitoraggio, anche attraverso un apposito
comitato  senza  oneri per il bilancio dello Stato, nonche' l'entita'
dei  contributi  da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del
predetto  articolo  189  del  decreto  legislativo  n.  152  del 2006
acopertura   degli   oneri   derivanti   dalla   costituzione  e  dal
funzionamento  del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello
Stato  per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  al  capitolo  7082  dello stato di previsione del
Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il
Governo,  su  proposta  del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto, con uno o
piu'  regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto   1988,   n.   400,   e  successive  modificazioni,  opera  la
ricognizione  delle  disposizioni,  ivi  incluse quelle contenute nel
decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data
di operativita' del sistema informatico, come definita dai decreti di
cui  al  periodo  precedente,  sono abrogate in conseguenza di quanto
stabilito dal presente articolo. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta il testo del comma 1116 dell'art. 1 della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007):
             «1116.  Per  l'anno  2007  una  quota  non inferiore a 5
          milioni  di euro delle risorse del Fondo unico investimenti
          per  la  difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero
          dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare,
          iscritte  a  bilancio  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 1,
          della  legge  9 dicembre 1998, n. 426, e' riservata in sede
          di  riparto  alla realizzazione di un sistema integrato per
          il  controllo  e la tracciabilita' dei rifiuti, in funzione
          della  sicurezza  nazionale  ed in rapporto all'esigenza di
          prevenzione   e   repressione   dei   gravi   fenomeni   di
          criminalita'   organizzata  nell'ambito  dello  smaltimento
          illecito dei rifiuti».
             -  Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 189 del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale):
             «3-bis.  Senza  nuovi  o  maggiori  oneri per la finanza
          pubblica,   a   partire   dall'istituzione  di  un  sistema
          informatico  di controllo della tracciabilita' dei rifiuti,
          ai  fini  della  trasmissione e raccolta di informazioni su
          produzione,  detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti
          e la realizzazione in formato elettronico del formulario di
          identificazione  dei  rifiuti,  dei  registri  di  carico e
          scarico  e  del  M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto
          del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del  mare,  le  categorie  di  soggetti  di  cui  al  comma
          precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e
          utilizzo delle apparecchiature elettroniche.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 24 dell'art. 2 del
          decreto  legislativo  16  gennaio  2008,  n.  4  (Ulteriori
          disposizioni  correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile
          2006, n. 152, recante norme in materia ambientale):
             «24.   All'articolo   189  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: il comma 3, e' sostituito dai seguenti:
             «3.  Chiunque  effettua a titolo professionale attivita'
          di  raccolta  e  trasporto di rifiuti, i commercianti e gli
          intermediari  di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli
          enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
          di  rifiuti,  i  Consorzi  istituiti  per il recupero ed il
          riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le
          imprese   e   gli   enti  produttori  iniziali  di  rifiuti
          pericolosi  e  le imprese e gli enti produttori iniziali di
          rifiuti  non  pericolosi  di cui all'articolo 184, comma 3,
          lettere  c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di
          commercio,    industria,    artigianato    e    agricoltura
          territorialmente  competenti,  con  le  modalita'  previste
          dalla  legge  25  gennaio  1994,  n.  70, le quantita' e le
          caratteristiche   qualitative  dei  rifiuti  oggetto  delle
          predette  attivita'.  Sono  esonerati  da  tale obbligo gli
          imprenditori  agricoli  di cui all'articolo 2135 del codice
          civile  con  un volume di affari annuo non superiore a euro
          ottomila,  le imprese che raccolgono e trasportano i propri
          rifiuti  non  pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,
          nonche',  per  i  soli rifiuti non pericolosi, le imprese e
          gli  enti  produttori  iniziali che non hanno piu' di dieci
          dipendenti.
             3-bis.  Senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per la finanza
          pubblica,   a   partire   dall'istituzione  di  un  sistema
          informatico  di controllo della tracciabilita' dei rifiuti,
          ai  fini  della  trasmissione e raccolta di informazioni su
          produzione,  detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti
          e la realizzazione in formato elettronico del formulario di
          identificazione  dei  rifiuti,  dei  registri  di  carico e
          scarico  e  del  M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto
          del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del  mare,  le  categorie  di  soggetti  di  cui  al  comma
          precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e
          utilizzo delle apparecchiature elettroniche.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 2-bis dell'art. 2 del
          decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (Misure straordinarie
          per  fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento
          dei  rifiuti nella regione Campania, nonche' misure urgenti
          di  tutela ambientale) convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 dicembre 2008, n. 210:
             «2-bis.   Il   Sottosegretario   di   Stato  di  cui  al
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,  n. 123, in
          collaborazione  con  l'Agenzia  regionale per la protezione
          ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane,
          strumentali   e   finanziarie  disponibili  a  legislazione
          vigente,  avvia  un  progetto pilota per garantire la piena
          tracciabilita'  dei  rifiuti,  al  fine  di  ottimizzare la
          gestione integrata dei rifiuti stessi».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
             «2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  in  materia,  che  si pronunciano
          entro   trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati  i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
          le   quali   le   leggi   della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio   della  potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici della materia e
          dispongono  l'abrogazione  delle norme vigenti, con effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».