Art. 15.


                   Potenziamento della riscossione


  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio 2010, al fine di semplificare le
attivita' di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo
13   della   legge   30  dicembre  1991,  n.  412,  l'Amministrazione
finanziaria  e  ogni  altra  Amministrazione  pubblica, che detengono
informazioni   utili   a   determinare  l'importo  delle  prestazioni
previdenziali  ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari,
sono  tenute  a fornire all'INPS (( e agli altri enti di previdenza e
assistenza obbligatoria, )) in via telematica e in forma disaggregata
per   singola  tipologia  di  redditi,  nonche'  nel  rispetto  della
normativa  in  materia  di  dati  personali, le predette informazioni
presenti  in  tutte  le  banche  dati a loro disposizione, relative a
titolari,   e   rispettivi   coniugi   e  familiari,  di  prestazioni
pensionistiche  o  assistenziali  residenti in Italia. (( A decorrere
dalla   medesima  dati  commi  11,  12  e  13  dell'articolo  35  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati. ))
  2.  All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e'  aggiunto,  infine, il seguente periodo: «In quest'ultima ipotesi,
in  caso  di  pagamento  eseguito mediante pignoramento presso terzi,
questi  ultimi,  se  rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai
sensi  ((  degli articoli 23 e seguenti )) del decreto del Presidente
della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto
del  pagamento  delle  somme la ritenuta (( d'acconto )) nella misura
del  20%, secondo modalita' stabilite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate.».
  3. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, le parole da «entro» a «nonche'» sono sostituite
dalle  seguenti:  «prima  del  decorso  del nono mese successivo alla
consegna del ruolo e».
  4.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  3  si  applicano ai ruoli
consegnati  agli  agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre
2009.
  5.  All'articolo  1  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma
148 e' abrogato.
  6. All'articolo 2, comma 2, del (( regolamento di cui al )) decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31  maggio  1999, n. 195, dopo le
parole:  «entro  il  termine  del versamento a saldo dell'imposta sul
reddito»  sono aggiunte le seguenti: «e con le modalita' previste per
i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto
delle imposte dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.».
  7.   La  firma  autografa  prevista  sugli  atti  di  liquidazione,
accertamento  e  riscossione  dalle norme che disciplinano le entrate
tributarie    erariali   amministrate   dalle   Agenzie   fiscali   e
dall'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato (( nonche' sugli
atti  in  materia  di  previdenza  e  assistenza obbligatoria )) puo'
essere  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del
soggetto  responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui
gli   atti   medesimi   siano   prodotti   da   sistemi   informativi
automatizzati.
  8.  Con  provvedimento  dei  Direttori  delle Agenzie fiscali e del
Direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di
Stato  e,  ((  per  la  rispettiva competenza, da parte degli enti di
previdenza  e assistenza obbligatoria )) sono individuati gli atti di
cui al comma 7.
  ((  8-bis.  Al  comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18
dicembre  1997,  n.  472, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine,  il  seguente  periodo:  «A tal fine l'Agenzia delle entrate si
avvale  anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero
7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.».
  8-ter.  Per  l'applicazione  delle disposizioni di cui all'articolo
27,  commi  5,  6  e  7,  del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2,
l'Agenzia  delle  entrate  si  avvale  anche  del  potere di cui agli
articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
51,  secondo  comma,  numero  7),  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
  8-quater. Il comma 7 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre
2008,  n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' sostituito dal seguente:
  «7.  In  relazione  agli  importi  iscritti  a  ruolo  in  base  ai
provvedimenti  indicati  al  comma 6 del presente articolo, le misure
cautelari  adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo
18  dicembre  1997,  n.  472, e successive modificazioni, conservano,
senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, la loro validita' e
il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico
il   ruolo.  Quest'ultimo  puo'  procedere  all'esecuzione  sui  beni
sequestrati  o  ipotecati  secondo  le  disposizioni  del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando
quanto  previsto,  in  particolare,  dall'articolo  76  del  medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive
modificazioni.».
  8-quinquies.  Al  primo  comma  dell'articolo  32  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, dopo il numero 7) e' inserito il seguente:
  «7-bis)  richiedere,  con modalita' stabilite con decreto di natura
non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da
adottare  d'intesa  con  l'Autorita'  di vigilanza in coerenza con le
regole  europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque,
previa   autorizzazione   del  direttore  centrale  dell'accertamento
dell'Agenzia  delle  entrate  o del direttore regionale della stessa,
ovvero,  per  il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  del comandante
regionale,   ad   autorita'  ed  enti,  notizie,  dati,  documenti  e
informazioni   di  natura  creditizia,  finanziaria  e  assicurativa,
relativi  alle  attivita'  di  controllo  e di vigilanza svolte dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge; ».
  8-sexies.  Al  secondo  comma  dell'articolo  51  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente:
  «7-bis)  richiedere,  con modalita' stabilite con decreto di natura
non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da
adottare  d'intesa  con  l'Autorita'  di vigilanza in coerenza con le
regole  europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque,
previa   autorizzazione   del  direttore  centrale  dell'accertamento
dell'Agenzia  delle  entrate  o del direttore regionale della stessa,
ovvero,  per  il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  del comandante
regionale,   ad   autorita'  ed  enti,  notizie,  dati,  documenti  e
informazioni   di  natura  creditizia,  finanziaria  e  assicurativa,
relativi  alle  attivita'  di  controllo  e di vigilanza svolte dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.».
  8-septies.  Nei  limiti  di  spesa  di  cui  alle  somme  residuate
dall'adozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti
destinate al settore dell'autotrasporto, previste dall'articolo 2 del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  22 dicembre 2008, n. 201, pari a 44 milioni di euro, e'
riconosciuto,  per l'anno 2009, un credito d'imposta corrispondente a
quota  parte  dell'importo  pagato  quale  tassa  automobilistica per
l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a
7,5  tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La
misura  del  credito  d'imposta  deve essere determinata in modo tale
che,  per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate,
sia  pari  al doppio della misura del credito spettante per i veicoli
di  massa  massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il
credito   d'imposta   e'   usufruibile   in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive  modificazioni,  non  e'  rimborsabile,  non concorre alla
formazione  del  valore  della  produzione  netta  di  cui al decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  ne'  dell'imponibile agli
effetti  delle  imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto
di  cui  agli  articoli  61  e  109,  comma 5, del TUIR, e successive
modificazioni.
  8-octies.  All'articolo  7  della  legge  9  luglio 1990, n. 187, e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
  7-bis.  Ove  si  accerti  che  una  singola  persona fisica risulti
proprietaria  di  dieci  o  piu'  veicoli,  gli  uffici  del pubblico
registro  automobilistico  sono  tenuti  ad  effettuare una specifica
segnalazione  all'Agenzia  delle  entrate,  al Corpo della guardia di
finanza e alla regione territorialmente competente.».
  8-novies.  Gli  interventi di cui al comma 19 dell'articolo 2 della
legge  22  dicembre  2008,  n. 203, sono sostituiti, nel limite delle
risorse  non utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite misure
di  sostegno agli investimenti, dirette a fronteggiare la grave crisi
che  ha  interessato  il  settore dell'autotrasporto, determinate con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, nel rispetto dei vincoli posti dalla
normativa  comunitaria  in  materia di aiuti di Stato. A tal fine, le
risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli
di bilancio.
  8-decies.   Al  fine  di  assicurare  i  principi  di  trasparenza,
imparzialita'   e   garanzia   e   in  attesa  di  una  sua  completa
riorganizzazione  che  preveda specifiche unita' operative allo scopo
dedicate,   l'Amministrazione   autonoma   dei   monopoli  di  Stato,
nell'ambito  delle  risorse  del  proprio  bilancio,  puo'  istituire
apposite  commissioni  cui  affidare  il  monitoraggio, la verifica e
l'analisi  delle  attivita'  o  degli  adempimenti a qualunque titolo
connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici. Puo'
essere  chiamato  a  far  parte  di  tali  commissioni esclusivamente
personale,  in  attivita'  o  in quiescenza, appartenente ai seguenti
ruoli:  magistrati,  ufficiali  dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  guardia  di finanza e dirigenti della Polizia di Stato e della
pubblica amministrazione.
  8-undecies.   All'articolo   74,   primo  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  alla  lettera  e)  e'  aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «A  tal  fine  le  operazioni  di  vendita  al  pubblico di
documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone
o  di  documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono
le   prestazioni   di  intermediazione  con  rappresentanza  ad  esse
relative, nonche' tutte le operazioni di compravendita effettuate dai
rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari.».
  8-duodecies.  Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di   Stato,   nell'adempimento  dei  loro  compiti  amministrativi  e
tributari,  si  avvalgono  delle  attribuzioni  e dei poteri previsti
dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove applicabili.
  8-terdecies.  All'articolo  83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis.  La  convenzione  di  cui  al  comma  2 disciplina anche le
modalita'   di   trasmissione,  tra  le  due  Amministrazioni,  delle
violazioni  in materia contributiva, per le quali non si applicano le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  legislativo  18
dicembre  1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito
dei  controlli  effettuati  e  delle  violazioni tributarie, comprese
quelle  riscontrate  in  materia di ritenute, individuate dall'INPS a
seguito delle attivita' ispettive.».
  8-quaterdecies.    All'articolo   39-quaterdel   decreto-legge   30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  2, secondo periodo, dopo la parola: «installazione»
sono  aggiunte  le seguenti: «o, nel caso in cui non sia possibile la
sua  identificazione,  dal  possessore o detentore a qualsiasi titolo
dei medesimi apparecchi o congegni»;
   b)  al comma 2, terzo periodo, le parole: «il possessore dei» sono
sostituite dalle seguenti: «l'esercente a qualsiasi titolo i»;
   c) al comma 2, quarto periodo, le parole da: «o, nel caso» fino a:
«nulla osta» sono soppresse;
   d)  al  comma  2,  quinto periodo, la parola: «Sono» e' sostituita
dalle  seguenti: «Nel caso in cui non sia possibile l'identificazione
dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono»;
   e) al comma 2, quinto periodo, le parole: «il possessore dei» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «il possessore o detentore, a qualsiasi
titolo,  dei  medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualsiasi
titolo i»;
   f) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  «4-bis.  L'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato puo'
affidare,  per  il  tempo  e  alle  condizioni  di  cui  ad  apposita
convenzione  da  approvare  con  proprio  decreto, l'accertamento e i
controlli  in  materia  di  prelievo  erariale  unico  alla  Societa'
italiana  degli  autori ed editori. Nello svolgimento delle attivita'
di accertamento e di controllo, affidate con la convenzione di cui al
periodo  precedente,  la  Societaitaliana  degli autori ed editori si
avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1.».
  8-quinquiesdecies. Al fine di incrementare l'efficienza del sistema
della  riscossione  dei  comuni  e di contenerne i costi complessivi,
nonche' di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia,
con  riferimento  agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali e'
stata  emessa  l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di
cui   al   regio  decreto  14  aprile  1910,  n.  639,  per  sanzioni
amministrative  derivanti dalle violazioni al codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono
stati  elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire,
con  le  forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei
propri atti, la possibilita', per i debitori, di estinguere il debito
provvedendo al pagamento:
   a)   di  una  somma  pari  al  minimo  della  sanzione  pecuniaria
amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;
   b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;
   c)  di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento
del  riscosso  e  delle  somme  dovute allo stesso agente a titolo di
rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate
e per i diritti di notifica della cartella.
  8-sexiesdecies.  Nei  centoventi  giorni  successivi  alla  data di
pubblicazione dell'atto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti
della  riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di
utilizzo  della  procedura  di  ingiunzione, informano i debitori che
possono    avvalersi    della    facolta'    prevista    dal    comma
8-quinquiesdecies, mediante l'invio di apposita comunicazione.
  8-septiesdecies.   Con   il   provvedimento   di   cui   al   comma
8-quinquiesdecies  e' approvato il modello della comunicazione di cui
al  comma  8-sexiesdeciese sono stabiliti le modalita' e i termini di
pagamento  delle  somme dovute da parte dei debitori, di riversamento
delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione,
di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi
informativi  e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili
connessi all'operazione.
  8-duodevicies.  L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o
per  la quale e' stata emessa l'ingiunzione di pagamento non comporta
il diritto al rimborso. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo vigente dell'articolo 13 della
          legge  30  dicembre  1991, n. 412, recante «Disposizioni in
          materia di finanza pubblica»:
             «Art.  13  (Norme di interpretazione autentica). - 1. Le
          disposizioni  di  cui  all'art.  52, comma 2, della legge 9
          marzo  1989,  n.  88,  si  interpretano  nel  senso  che la
          sanatoria  ivi  prevista  opera  in  relazione  alle  somme
          corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del
          quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che
          risulti  viziato  da  errore di qualsiasi natura imputabile
          all'ente  erogatore,  salvo  che  l'indebita percezione sia
          dovuta  a  dolo  dell'interessato.  L'omessa  od incompleta
          segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul
          diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano
          gia'   conosciuti   dall'ente   competente,   consente   la
          ripetibilita' delle somme indebitamente percepite.
             2.   L'INPS  procede  annualmente  alla  verifica  delle
          situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura
          o  sul  diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede,
          entro    l'anno   successivo,   al   recupero   di   quanto
          eventualmente pagato in eccedenza.
             3.  L'art. 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93,
          si  interpreta  nel senso che la salvaguardia degli effetti
          giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati
          durante  il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre
          1987,  n.  495,  resta  delimitata  a  quelli  adottati dal
          competente ente erogatore delle prestazioni.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto-legge 30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini
          previsti   da   disposizioni   legislative  e  disposizioni
          finanziarie urgenti», come modificato della presente legge:
             «Art.  35  (Personale  degli  enti  di  ricerca  e altre
          disposizioni  in  materia  di  lavoro e di biobanche). - 1.
          Limitatamente  agli enti di ricerca, le disposizioni di cui
          all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  nel testo modificato dall'art. 3, comma 76, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente dall'art.
          46,  comma  1,  del  decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n. 133, non si applicano fino al 30 giugno 2009.
             2.  Il  secondo  periodo  del  comma 14 dell'art. 66 del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, e'
          soppresso.
             3.    Con    decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'   e  della  ricerca  di  concerto  con  Il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con Il Ministro
          per   la   pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  da
          adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
          sono  definite  le modalita' applicative delle disposizioni
          di cui al comma 14 dell'art. 66 del decreto-legge 25 giugno
          2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          agosto  2008,  n.  133,  come  modificato  dal  comma 2 del
          presente  articolo,  intese  a  chiarire  che,  al  fine di
          garantire  omogeneita'  di  computo  delle retribuzioni del
          personale   cessato   e   di   quello  neo  assunto,  nella
          definizione  delle  economie  delle cessazioni non si tiene
          conto del maturato economico.
             4.  Il  personale  ex  CONI,  transitato alle dipendenze
          della  CONI Servizi S.p.a., per effetto del decreto-legge 8
          luglio  2002,  n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  8  agosto  2002,  n.  178,  in  servizio  presso  le
          federazioni  sportive nazionali, permane in servizio presso
          le stesse al fini del loro funzionamento.
             5. Nelle parole "esercizio diretto di attivita' sportive
          dilettantistiche"  contenute nell'art. 67, comma 1, lettera
          m),  del  testo  unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e  successive  modificazioni,  sono ricomprese la
          formazione,  la  didattica,  la preparazione e l'assistenza
          all'attivita' sportiva dilettantistica.
             6.  Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline
          associate  ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti
          dal  CONI si applica quanto previsto dall'art. 67, comma 1,
          lettera  m), secondo periodo, del testo unico delle Imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22   dicembre   1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni,   e  dall'art.  61,  comma  3,  del  decreto
          legislativo   10  settembre  2003,  n.  276,  e  successive
          modificazioni.
             7.  All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5 e 6,
          pari  a  2  milioni di euro per l'anno 2009, 2,6 milioni di
          euro  per l'anno 2010 e 2,4 milioni di euro a decorrere dal
          2011,  si  provvede per l'anno 2009 mediante corrispondente
          riduzione   dello   stanziamento  iscritto  nel  Fondo  per
          interventi   strutturali  di  politica  economica,  di  cui
          all'art.  10,  comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
          n.  282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27
          dicembre  2004,  n.  307, come integrato ai sensi dell'art.
          63,  comma  10,  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n.  133.  Per l'anno 2010 si provvede a valere sul fondo di
          cui  all'art. 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008,
          n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
          2008,  n.  126,  come  rideterminato ai sensi dell'art. 60,
          comma   8,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n.  133,  e successive modificazioni. A decorrere dall'anno
          2011  si  provvede  quanto  a  1,2 milioni di euro mediante
          corrispondente   riduzione  del  fondo  speciale  di  parte
          corrente   iscritto,   ai   fini   del  bilancio  triennale
          2009-2011,  nell'ambito  del  programma «Fondi di riserva e
          speciali»  della  missione «Fondi da ripartire» dello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          per  l'anno  2009,  allo scopo utilizzando l'accantonamento
          relativo  al  medesimo Ministero, e quanto a 1,2 milioni di
          euro  mediante  corrispondente riduzione del medesimo fondo
          speciale   di   parte   corrente,  allo  scopo  utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della difesa. Il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
             8.  Ai  fini  della  liquidazione o della ricostituzione
          delle  prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate
          al  reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito
          dal  beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente
          il   1°  luglio  di  ciascun  anno  ed  ha  valore  per  la
          corresponsione  del  relativo trattamento fino al 30 giugno
          dell'anno successivo.
             9.  In  sede di prima liquidazione di una prestazione il
          reddito  di  riferimento  e'  quello  dell'anno  in  corso,
          dichiarato in via presuntiva.
             10.  Per i procedimenti di cui all'allegato A rilevano i
          redditi  da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di
          Impresa   conseguiti  In  Italia,  anche  presso  organismi
          internazionali,   o  all'estero  al  netto  dei  contributi
          previdenziali  ed  assistenziali,  conseguiti  nello stesso
          anno di riferimento della prestazione.
             11. - 13. (Abrogati).
             14.  Il termine di cui all'art. 10, comma 3, della legge
          21  ottobre  2005,  n.  219,  per  la  predisposizione, con
          decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle
          politiche   sociali,   previo  accordo  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, di una rete
          nazionale   di  banche  per  la  conservazione  di  cordoni
          ombelicali,  e'  differito  al 31 dicembre 2009. A tal fine
          sono   autorizzati  la  raccolta,  la  conservazione  e  lo
          stoccaggio  del  cordone  ombelicare  da parte di strutture
          pubbliche  e  di  quelle  individuate ai sensi dell'art. 23
          della  predetta legge n. 219 del 2005 e in base all'accordo
          del  10  luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          227  del  30  settembre  2003,  autorizzate dalle regioni e
          dalle  province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il
          Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue.
             15. L'art. 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre
          2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio  2008,  n.  31,  e  successive  modificazioni,  e'
          abrogato.
             16. Nell'art. 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008,
          n.  97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
          2008,  n.  129,  al  comma  4,  sono  aggiunti,  in fine, i
          seguenti periodi:  ''In  tal  caso, entro trenta giorni dal
          rientro,  il  militare ha  diritto  alla  ricostruzione  di
          carriera,  anche con eventuale collocamento in posizione di
          soprannumero.   La   ricostruzione   di   carriera  avviene
          conferendo   le   promozioni   con   la  stessa  decorrenza
          attribuita  al  primo  dei militari promossi che lo seguiva
          nel  ruolo  di  provenienza.  Ai fini del posizionamento in
          ruolo,    indipendente    e'    collocato    in   posizione
          immediatamente  antecedente  a  quella  conseguita dal pari
          grado  promosso  che  ha ottenuto il miglior posizionamento
          nella  graduatoria tra  coloro  che  ha ottenuto il miglior
          posizionamento   nella   graduatoria   tra  coloro  che  lo
          seguivano  nel  ruolo  di provenienza. Per il conseguimento
          del  grado  vertice  il  militare  e sottoposto al giudizio
          della Commissione superiore di avanzamento.».
             -  Si  riporta il testo del comma 15 dell'art. 21, della
          legge  27  dicembre  1997,  n.  449, recante «Misure per la
          stabilizzazione  della  finanza  pubblica», come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  21 (Disposizioni per il recupero d'imponibile). -
          (Omissis).
             15.  Le  disposizioni  in materia di ritenute alla fonte
          previste  nel  titolo  III del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600  ,  e  successive
          modificazioni,  nonche'  l'art. 11, commi 5, 6, 7 e 9 della
          legge   30  dicembre  1991,  n.  413  ,  devono  intendersi
          applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito
          mediante   pignoramento  anche  presso  terzi  in  base  ad
          ordinanza  di assegnazione, qualora il credito sia riferito
          a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni,
          deve   essere   operata   una   ritenuta   alla  fonte.  In
          quest'ultima   ipotesi,   in  caso  di  pagamento  eseguito
          mediante  pignoramento  presso  terzi,  questi  ultimi,  se
          rivestono  la  qualifica  di  sostituti  d'imposta ai sensi
          degli  articoli  23  e  seguenti del decreto del Presidente
          della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare
          all'atto  del  pagamento  delle somme la ritenuta d'acconto
          nella  misura  del  20%,  secondo  modalita'  stabilite con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
             (Omissis)».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  19  del  decreto
          legislativo  13  aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del
          servizio  nazionale  della riscossione, in attuazione della
          delega  prevista  dalla  Legge  28 settembre 1998, n. 337»,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  19  (Discarico  per inesigibilita'). - 1. Ai fini
          del   discarico   delle   quote   iscritte   a   ruolo,  il
          concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente
          creditore,   una   comunicazione  di  inesigibilita'.  Tale
          comunicazione  viene  redatta  e trasmessa con le modalita'
          stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
             2.   Costituiscono  causa  di  perdita  del  diritto  al
          discarico:
              a)    la    mancata    notificazione    imputabile   al
          concessionario,  della  cartella  di  pagamento,  prima del
          decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e,
          nel  caso  previsto  dall'art. 32, comma 2, lettera b), del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo
          mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
              b)  la  mancata comunicazione all'ente creditore, anche
          in  via  telematica, con cadenza annuale, dello stato delle
          procedure  relative  alle singole quote comprese nei ruoli;
          la  prima comunicazione e' effettuata entro il diciottesimo
          mese  successivo  a  quello  di  consegna  del  ruolo. Tale
          comunicazione  e' effettuata con le modalita' stabilite con
          decreto del Ministero delle finanze;
              c)  la  mancata  presentazione,  entro  il  terzo  anno
          successivo  alla consegna del ruolo, della comunicazione di
          inesigibilita'  prevista dal comma 1. Tale comunicazione e'
          soggetta  a successiva integrazione se, alla data della sua
          presentazione,  le procedure esecutive sono ancora in corso
          per causa non imputabile al concessionario;
              d)  il  mancato  svolgimento  dell'azione  esecutiva su
          tutti  i beni del contribuente la cui esistenza, al momento
          del  pignoramento,  risultava  dal  sistema informativo del
          Ministero  delle  finanze,  a meno che i beni pignorati non
          fossero  di  valore  pari  al doppio del credito iscritto a
          ruolo,  nonche'  sui  nuovi  beni la cui esistenza e' stata
          comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;
              d-bis)   il   mancato   svolgimento   delle   attivita'
          conseguenti   alle   segnalazioni  di  azioni  esecutive  e
          cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;
              e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo,
          se   imputabile   al  concessionario;  sono  imputabili  al
          concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto
          al   discarico   i   vizi   e   le  irregolarita'  compiute
          nell'attivita'  di  notifica  della cartella di pagamento e
          nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi
          concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita'
          non hanno influito sull'esito della procedura.
             3. - 6. (Omissis).».
             -  La legge 24 dicembre 2007, n. 244, reca «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria 2008). Il comma 148 dell'art. 1,
          abrogato  dalla  presente  legge,  revoca: Decorrenza delle
          disposizioni sui termini di notifica.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del decreto del
          Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante
          «Regolamento  recante disposizioni concernenti i tempi e le
          modalita'  di  applicazione  degli  studi di settore», come
          modificato dalla presente legge:
             «Art.  2  (Adeguamento  alle  risultanze  degli studi di
          settore).  -  1.  Per  i  periodi  d'imposta  in  cui trova
          applicazione  lo  studio  di  settore,  ovvero le modifiche
          conseguenti  alla  revisione del medesimo, non si applicano
          sanzioni  e  interessi  nei  confronti dei contribuenti che
          indicano   nelle   dichiarazioni  di  cui  all'art.  1  del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22   luglio   1998,   n.   322,  e  successive
          modificazioni,   ricavi   o  compensi  non  annotati  nelle
          scritture  contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, a quelli
          derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.
             2.  Per  i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1,
          l'adeguamento   al   volume   di  affari  risultante  dalla
          applicazione  degli  studi  di  settore e' operato, ai fini
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  senza applicazione di
          sanzioni  e  interessi,  effettuando  il  versamento  della
          relativa  imposta  entro  il termine del versamento a saldo
          dell'imposta  sul reddito e con le modalita' previste per i
          pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di
          acconto  delle imposte dall'art. 20 del decreto legislativo
          9  luglio  1997,  n.  241.  I maggiori corrispettivi devono
          essere  annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita
          sezione  dei  registri  di  cui  agli  articoli 23 e 24 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,   e   successive   modificazioni,  e  riportati  nella
          dichiarazione annuale.
             2-bis.   L'adeguamento   di  cui  ai  commi  1  e  2  e'
          effettuato,  per  i  periodi d'imposta diversi da quello in
          cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero
          le  modifiche  conseguenti  alla  revisione del medesimo, a
          condizione  che  sia  versata,  entro  il  termine  per  il
          versamento   a   saldo   dell'imposta   sul   reddito,  una
          maggiorazione  del  3 per cento, calcolata sulla differenza
          tra  ricavi  o  compensi  derivanti dall'applicazione degli
          studi  e  quelli  annotati  nelle  scritture  contabili. La
          maggiorazione  non  e' dovuta se la predetta differenza non
          e' superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati
          nelle scritture contabili.».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  22  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni
          generali  in  materia  di  sanzioni  amministrative  per le
          violazioni  di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma
          133,  della  L.  23 dicembre 1996, n. 662», come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  22  (Ipoteca  e  sequestro conservativo). - 1. In
          base   all'atto   di  contestazione,  al  provvedimento  di
          irrogazione   della  sanzione  o  al  processo  verbale  di
          constatazione  e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente,
          quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio
          credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente
          della  commissione  tributaria  provinciale l'iscrizione di
          ipoteca  sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati
          in  solido  e  l'autorizzazione  a  procedere,  a  mezzo di
          ufficiale  giudiziario,  al sequestro conservativo dei loro
          beni, compresa l'azienda.A tal fine l'Agenzia delle entrate
          si  avvale  anche del potere di cui agli articoli 32, primo
          comma,   numero   7),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  600,  e  successive
          modificazioni,  e 51, secondo comma, numero 7), del decreto
          del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
          successive modificazioni.
             2.   Le   istanze  di  cui  al  comma  1  devono  essere
          notificate,  anche  tramite il servizio postale, alle parti
          interessate,  le  quali  possono,  entro venti giorni dalla
          notifica, depositare memorie e documenti difensivi.
             3.  Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2,
          fissa  con decreto la trattazione dell'istanza per la prima
          camera  di  consiglio  utile,  disponendo  che  ne sia data
          comunicazione  alle  parti  almeno  dieci  giorni prima. La
          commissione decide con sentenza.
             4.  In  caso  di  eccezionale  urgenza o di pericolo nel
          ritardo,  il  presidente,  ricevuta l'istanza, provvede con
          decreto  motivato.  Contro il decreto e' ammesso reclamo al
          collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti
          in camera di consiglio, provvede con sentenza.
             5.  Nei  casi  in  cui  non sussiste giurisdizione delle
          commissioni tributarie, le istanze di cui al comma 1 devono
          essere  presentate al tribunale territorialmente competente
          in   ragione   della  sede  dell'ufficio  richiedente,  che
          provvede  secondo  le  disposizioni del libro IV, titolo I,
          capo  III,  sezione  I,  del codice di procedura civile, in
          quanto applicabili.
             6.  Le  parti  interessate possono prestare, in corso di
          giudizio,  idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione
          bancaria  o  assicurativa.  In tal caso l'organo dinanzi al
          quale  e' in corso il procedimento puo' non adottare ovvero
          adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.
             7.  I  provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel
          termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene
          notificato  atto  di contestazione o di irrogazione. In tal
          caso,    il   presidente   della   commissione   tributaria
          provinciale  ovvero il presidente del tribunale dispongono,
          su   istanza   di   parte  e  sentito  l'ufficio  o  l'ente
          richiedente, la cancellazione dell'ipoteca. I provvedimenti
          perdono  altresi' efficacia a seguito della sentenza, anche
          non  passata  in  giudicato,  che  accoglie il ricorso o la
          domanda.    La   sentenza   costituisce   titolo   per   la
          cancellazione   dell'ipoteca.   In   caso  di  accoglimento
          parziale,   su   istanza   di  parte,  il  giudice  che  ha
          pronunciato  la sentenza riduce proporzionalmente l'entita'
          dell'iscrizione   o   del  sequestro;  se  la  sentenza  e'
          pronunciata  dalla Corte di cassazione, provvede il giudice
          la   cui  sentenza  e'  stata  impugnata  con  ricorso  per
          cassazione.».
             -  Si riporta il testo vigente dei commi 5, 6, dell'art.
          27  del citato decreto-legge 185 del 2008, nonche' il testo
          del  comma  7  del  medesimo art. 27, come modificato dalla
          presente legge:
             «Art. 27 (Accertamenti). - (Omissis).
             5.  L'art.  22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
          n. 472, si applica anche alle somme dovute per il pagamento
          di tributi e dei relativi interessi agli uffici e agli enti
          di  cui  al  comma  1  del  medesimo  articolo,  in base ai
          processi verbali di constatazione.
             6.  In  caso  di  pericolo  per  la riscossione, dopo la
          notifica,  da  parte dell'ufficio o ente, del provvedimento
          con   il  quale  vengono  accertati  maggiori  tributi,  si
          applicano, per tutti gli importi dovuti, le disposizioni di
          cui   ai  commi  da  1  a  6,  dell'art.  22,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
             7.  Inrelazione agli importi iscritti a ruolo in base ai
          provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le
          misure cautelari adottate ai sensi dell'art. 22 del decreto
          legislativo   18   dicembre  1997,  n.  472,  e  successive
          modificazioni,   conservano,   senza   bisogno   di  alcuna
          formalita' o annotazione, la loro validita' e il loro grado
          a  favore dell'agente della riscossione che ha in carico il
          ruolo.  Quest'ultimo puo' procedere all'esecuzione sui beni
          sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
          fermo  restando  quanto previsto, in particolare, dall'art.
          76  del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.
          602 del 1973, e successive modificazioni.
             (Omissis)».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 32 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.   600,   recante  «Disposizioni  comuni  in  materia  di
          accertamento  delle  imposte  sui redditi», come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei
          loro compiti gli uffici delle imposte possono:
             1) - 6-bis). (Omissis).
             7)   richiedere,  previa  autorizzazione  del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore  regionale  della  stessa,  ovvero,  per il Corpo
          della  guardia  di  finanza, del comandante regionale, alle
          banche,  alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
          finanziarie  e  creditizie,  agli  intermediari finanziari,
          alle   imprese   di   investimento,   agli   organismi   di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  alle societa' di
          gestione  del  risparmio  e alle societa' fiduciarie, dati,
          notizie   e   documenti   relativi   a  qualsiasi  rapporto
          intrattenuto  od  operazione  effettuata,  ivi  compresi  i
          servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie
          prestate  da  terzi.  Alle  societa' fiduciarie di cui alla
          legge  23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
          sezione  speciale  dell'albo  di  cui all'art. 20 del testo
          unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione
          finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo 24 febbraio
          1998,   n.   58,   puo'   essere  richiesto,  tra  l'altro,
          specificando   i   periodi   temporali   di  interesse,  di
          comunicare  le generalita' dei soggetti per conto dei quali
          esse   hanno   detenuto  o  amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente   individuati.  La  richiesta  deve  essere
          indirizzata  al  responsabile  della  struttura accentrata,
          ovvero   al   responsabile   della   sede   o  dell'ufficio
          destinatario  che  ne  da'  notizia  immediata  al soggetto
          interessato;  la  relativa  risposta deve essere inviata al
          titolare dell'ufficio procedente;
             7-bis)  richiedere,  con modalita' stabilite con decreto
          di  natura  non  regolamentare del Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  da  adottare  d'intesa  con l'Autorita' di
          vigilanza   in   coerenza   con   le   regole   europee   e
          internazionali  in materia di vigilanza e, comunque, previa
          autorizzazione  del  direttore  centrale  dell'accertamento
          dell'Agenzia  delle entrate o del direttore regionale della
          stessa,  ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
          comandante  regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati,
          documenti  e informazioni di natura creditizia, finanziaria
          e  assicurativa,  relativi alle attivita' di controllo e di
          vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
          disposizioni di legge;
             8) - 8-ter). (Omissis)».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 51, del citato DPR n.
          633 del 1972, come modificato dalla presente legge:
             «Art.   51   (Attribuzioni   e   poteri   degli   uffici
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto).   -   Gli   uffici
          dell'imposta    sul    valore   aggiunto   controllano   le
          dichiarazioni   presentate  e  i  versamenti  eseguiti  dai
          contribuenti,   ne   rilevano   l'eventuale   omissione   e
          provvedono   all'accertamento   e  alla  riscossione  delle
          imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
          degli  obblighi  relativi alla fatturazione e registrazione
          delle  operazioni  e alla tenuta della contabilita' e degli
          altri  obblighi  stabiliti dal presente decreto; provvedono
          alla  irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
          e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
          per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
          dichiarazioni  presentate  e  l'individuazione dei soggetti
          che  ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
          base  di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
          delle  finanze  che  tengano  anche  conto  della capacita'
          operativa  degli  uffici  stessi.  I  criteri selettivi per
          l'attivita'  di  accertamento di cui al periodo precedente,
          compresa  quella  a mezzo di studi di settore, sono rivolti
          prioritariamente  nei  confronti dei soggetti diversi dalle
          imprese  manifatturiere  che  svolgono la loro attivita' in
          conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90
          per cento.
             Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
              1)  procedere  all'esecuzione  di  accessi, ispezioni e
          verifiche ai sensi dell'art. 52;
              2)  invitare  i soggetti che esercitano imprese, arti o
          professioni,  indicandone il motivo, a comparire di persona
          o  a  mezzo  di  rappresentanti  per  esibire  documenti  e
          scritture,  ad esclusione dei libri e dei registri in corso
          di   scritturazione,   o   per   fornire  dati,  notizie  e
          chiarimenti  rilevanti  ai fini degli accertamenti nei loro
          confronti   anche   relativamente   ai   rapporti  ed  alle
          operazioni,  i  cui  dati,  notizie e documenti siano stati
          acquisiti  a norma del numero 7) del presente comma, ovvero
          rilevati  a  norma  dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art.
          63,  primo  comma, o acquisiti ai sensi dell'art. 18, comma
          3,  lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
          504.  I  dati  ed  elementi  attinenti  ai rapporti ed alle
          operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del
          numero  7)  e  dell'art.  52, ultimo comma, o dell'art. 63,
          primo  comma,  o  acquisiti ai sensi dell'art. 18, comma 3,
          lettera  b),  del  decreto  legislativo 26 ottobre 1995, n.
          504,   sono   posti   a   base  delle  rettifiche  e  degli
          accertamenti   previsti  dagli  articoli  54  e  55  se  il
          contribuente  non  dimostra  che  ne  ha tenuto conto nelle
          dichiarazioni  o  che  non  si  riferiscono  ad  operazioni
          imponibili;  sia  le operazioni imponibili sia gli acquisti
          si   considerano   effettuati  all'aliquota  in  prevalenza
          rispettivamente  applicata  o  che  avrebbe  dovuto  essere
          applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
          essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;
              3)  inviare  ai soggetti che esercitano imprese, arti e
          professioni,  con invito a restituirli compilati e firmati,
          questionari   relativi   a  dati  e  notizie  di  carattere
          specifico  rilevanti  ai  fini dell'accertamento, anche nei
          confronti di loro clienti e fornitori;
              4)   invitare   qualsiasi   soggetto   ad   esibire   o
          trasmettere,   anche  in  copia  fotostatica,  documenti  e
          fatture   relativi   a   determinate  cessioni  di  beni  o
          prestazioni   di   servizi   ricevute  ed  a  fornire  ogni
          informazione relativa alle operazioni stesse;
              5)  richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello
          Stato,  agli  enti pubblici non economici, alle societa' ed
          enti   di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti  che
          effettuano  istituzionalmente  riscossioni  e pagamenti per
          conto   di  terzi  la  comunicazione,  anche  in  deroga  a
          contrarie    disposizioni    legislative,    statutarie   o
          regolamentari,  di  dati  e  notizie  relativi  a  soggetti
          indicati  singolarmente  o  per categorie. Alle societa' ed
          enti  di  assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
          gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
          e   notizie   attinenti   esclusivamente  alla  durata  del
          contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
          individuazione  del  soggetto  tenuto  a corrisponderlo. Le
          informazioni  sulla  categoria  devono  essere  fornite,  a
          seconda  della  richiesta, cumulativamente o specificamente
          per  ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
          si  applica  all'Istituto  centrale  di  statistica  e agli
          ispettorati  del  lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
          loro  commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
          alle  banche,  alla  societa'  Poste  italiane  Spa, per le
          attivita'   finanziarie  e  creditizie,  agli  intermediari
          finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  alle societa' di
          gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie;
              6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti  depositati  presso  i  notai,  i procuratori del
          registro,  i  conservatori  dei  registri immobiliari e gli
          altri pubblici ufficiali;
              6-bis)  richiedere, previa autorizzazione del direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore  regionale  della  stessa,  ovvero,  per il Corpo
          della  guardia  di  finanza,  del  comandante regionale, ai
          soggetti  sottoposti  ad accertamento, ispezione o verifica
          il  rilascio  di una dichiarazione contenente l'indicazione
          della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
          rapporti  intrattenuti  con  le  banche,  la societa' Poste
          italiane  Spa,  gli  intermediari finanziari, le imprese di
          investimento,  gli organismi di investimento collettivo del
          risparmio,  le  societa'  di  gestione  del  risparmio e le
          societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
          estinti  da  non  piu'  di  cinque  anni  dalla  data della
          richiesta.  Il richiedente e coloro che vengono in possesso
          dei  dati  raccolti devono assumere direttamente le cautele
          necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
              7)  richiedere,  previa  autorizzazione  del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore  regionale  della  stessa,  ovvero,  per il Corpo
          della  guardia  di  finanza, del comandante regionale, alle
          banche,  alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
          finanziarie  e  creditizie,  agli  intermediari finanziari,
          alle   imprese   di   investimento,   agli   organismi   di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  alle societa' di
          gestione  del  risparmio  e alle societa' fiduciarie, dati,
          notizie   e   documenti   relativi   a  qualsiasi  rapporto
          intrattenuto  od  operazione  effettuata,  ivi  compresi  i
          servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie
          prestate  da  terzi.  Alle  societa' fiduciarie di cui alla
          legge  23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
          sezione  speciale  dell'albo  di  cui all'art. 20 del testo
          unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione
          finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo 24 febbraio
          1998,   n.   58,   puo'   essere  richiesto,  tra  l'altro,
          specificando   i   periodi   temporali   di  interesse,  di
          comunicare  le generalita' dei soggetti per conto dei quali
          esse   hanno   detenuto  o  amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente   individuati.  La  richiesta  deve  essere
          indirizzata  al  responsabile  della  struttura accentrata,
          ovvero   al   responsabile   della   sede   o  dell'ufficio
          destinatario  che  ne  da'  notizia  immediata  al soggetto
          interessato;  la  relativa  risposta deve essere inviata al
          titolare dell'ufficioprocedente.
              7-bis)  richiedere, con modalita' stabilite con decreto
          di  natura  non  regolamentare del Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  da  adottare  d'intesa  con l'Autorita' di
          vigilanza   in   coerenza   con   le   regole   europee   e
          internazionali  in materia di vigilanza e, comunque, previa
          autorizzazione  del  direttore  centrale  dell'accertamento
          dell'Agenzia  delle entrate o del direttore regionale della
          stessa,  ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
          comandante  regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati,
          documenti  e informazioni di natura creditizia, finanziaria
          e  assicurativa,  relativi alle attivita' di controllo e di
          vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
          disposizioni di legge.
             Gli  inviti  e  le  richieste di cui al precedente comma
          devono  essere  fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
          ricevimento  fissando  per  l'adempimento  un  termine  non
          inferiore  a  quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
          n.  7),  non  inferiore  a  trenta  giorni. Il termine puo'
          essere  prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
          dell'operatore  finanziario,  per  giustificati motivi, dal
          competente  direttore  centrale  o  direttore regionale per
          l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
          di  finanza,  dal  comandante  regionale.  Si  applicano le
          disposizioni  dell'art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
          600, e successive modificazioni.
             Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonche'
          le  relative  risposte,  anche se negative, sono effettuate
          esclusivamente  in  via  telematica.  Con provvedimento del
          direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  stabilite le
          disposizioni attuative e le modalita' di trasmissione delle
          richieste, delle risposte, nonche' dei dati e delle notizie
          riguardanti  i rapporti e le operazioni indicati nel citato
          numero 7).
             Per  l'inottemperanza  agli  inviti  di  cui  al secondo
          comma,  numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
          ai  commi  terzo  e  quarto  dell'art.  32  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni.».
             -   Si   riporta   il  testo  vigente  dell'art.  2  del
          decreto-legge  23  ottobre  2008,  n.  162, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2008,  n.  201,
          recante«Interventi  urgenti  in  materia di adeguamento dei
          prezzi  di materiali da costruzione, di sostegno ai settori
          dell'autotrasporto,    dell'agricoltura   e   della   pesca
          professionale,  nonche' di finanziamento delle opere per il
          G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni
          Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997»:
             «Art.  2  (Disposizioni in materia di agricoltura, pesca
          professionale e autotrasporto). - 1. Il comma 2 dell'art. 9
          deldecreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, e'
          sostituito dal seguente:
             «2.   Per   fronteggiare  la  grave  crisi  dei  settori
          dell'agricoltura,     della     pesca    professionale    e
          dell'autotrasporto,  conseguente all'aumento dei prezzi dei
          prodotti  petroliferi,  sono  disposte  apposite  misure di
          sostegno  al  credito  e agli investimenti nel rispetto dei
          vincoli  posti  dalla  normativa  comunitaria in materia di
          aiuti  di  Stato,  volte  a  consentire il mantenimento dei
          livelli  di  competitivita', con decreti dei Ministri delle
          infrastrutture  e  dei trasporti e delle politiche agricole
          alimentari  e  forestali, di concerto con il Ministro dello
          sviluppo  economico e con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  da adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31
          gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle
          misure  di cui al primo periodo, attraverso l'emanazione di
          appositi  bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali
          misure  si provvede, nel limite di 230 milioni di euro, con
          le  risorse  dell'Agenzia  nazionale per l'attrazione degli
          investimenti  e  lo  sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori
          della  Tesoreria  statale,  che,  a  tale  scopo e per tale
          importo,  sono rese immediatamente indisponibili per essere
          versate,  nell'anno  2009, entro il 15 gennaio, all'entrata
          del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione
          alle  pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
          previsione   del   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  per l'importo di 200 milioni di euro, di cui 15
          milioni   destinati   al   completamento  degli  interventi
          previsti  dall'art.  2,  comma 2, del regolamento di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007,
          n. 227, e del Ministero delle politiche agricole alimentari
          e  forestali,  per  l'importo  di  30  milioni  di  euro, e
          utilizzate entro il 31 marzo 2009».
             2.  Il  comma  3 dell'art. 9 del decreto-legge 25 giugno
          2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
             2-bis.   Per   le   inderogabili   esigenze  conseguenti
          all'attuazione  del  comma 1, nonche' al fine di potenziare
          l'azione   di   tutela   e   valorizzazione   del   sistema
          agroalimentare   italiano,  il  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali e' autorizzato ad assumere,
          in  deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei
          dei  concorsi  conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per
          un  numero complessivo massimo fino a 68 unita', nei limiti
          di un importo massimo fino a 100.000 euro per l'anno 2008 e
          di  un  importo  massimo  a  regime  di 3 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2009.  Al  relativo onere si provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
          spesa  di cui all'art. 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1°
          ottobre  2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare, con proprio
          decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
             2-ter.   Al   fine   di   rafforzare   la  tutela  e  la
          competitivita'  dei  prodotti  a denominazione protetta per
          fronteggiare  la  grave  crisi  del  settore  agricolo, con
          decreto  del Ministro delle politiche agricole alimentari e
          forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabiliti  i  criteri per la
          fissazione  dell'importo del contributo di ammissione che i
          soggetti  appartenenti  alla  categoria  dei «produttori ed
          utilizzatori», al momento della loro immissione nel sistema
          di  controllo,  sono tenuti a versare ai consorzi di tutela
          delle  singole  produzioni  DOP e IGP riconosciuti ai sensi
          dell'art.  53  della  legge  24  aprile  1998,  n.  128,  e
          successive modificazioni.
             2-quater.  Al  fine di fronteggiare la crisi del settore
          agricolo,  all'art.  9  del  decreto  legislativo 21 aprile
          2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a)  al  comma  1  e'  premesso  il  seguente:  «01.  Le
          agevolazioni  di  cui  al presente capo sono concedibili su
          tutto  il  territorio  nazionale  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di
          Stato   per   il   settore  agricolo  e  per  quello  della
          trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli»;
              b)   al   comma  1,  le  parole:  «al  familiare»  sono
          soppresse;
              c)   dopo   il   comma   2  e'  inserito  il  seguente:
          “2-bis.   Le   societa'   subentranti  devono  essere
          amministrate  da  un giovane imprenditore agricolo e devono
          essere   prevalentemente   composte  da  soggetti  di  eta'
          compresa  tra  i  18 e i 39 anni che abbiano la maggioranza
          assoluta numerica e delle quote di partecipazione”.».
             -  Per  il testo vigente dell'art. 17 del citato decreto
          legislativo n. 241 del 1997 si vedano le note all'art. 10.
             -  Il  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 reca
          «Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e
          delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della disciplina dei tributi locali».
             -  Si  riporta  il testo vigente degli articoli 61 e 109
          comma 5 del citato DPR n. 917/1986:
             «Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi
          inerenti  all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili per la
          parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi
          e  altri  proventi  che  concorrono  a  formare  il reddito
          d'impresa  o  che  non  vi  concorrono  in quanto esclusi e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
             2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi
          del  comma  1  del  presente  articolo non da' diritto alla
          detrazione  dall'imposta  prevista alle lettere a) e b) del
          comma 1 dell'art. 15.».
             «Art.  109 (Norme  generali  sui  componenti del reddito
          d'impresa). - 1. - 4. (Omissis).
             5.  Le  spese  e  gli  altri componenti negativi diversi
          dagli   interessi   passivi,   tranne  gli  oneri  fiscali,
          contributivi  e  di  utilita' sociale, sono deducibili se e
          nella  misura  in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
          cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che concorrono a
          formare  il  reddito  o  che  non  vi  concorrono in quanto
          esclusi.  Se  si riferiscono indistintamente ad attivita' o
          beni  produttivi  di  proventi computabili e ad attivita' o
          beni  produttivi  di  proventi  non  computabili  in quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la  parte  corrispondente  al  rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa  o  che  non  vi  concorrono  in quanto esclusi e
          l'ammontare  complessivo  di  tutti i ricavi e proventi. Le
          plusvalenze  di  cui  all'art.  87,  non  rilevano  ai fini
          dell'applicazione  del  periodo  precedente. Fermo restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni  alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
          bevande,  diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95,
          sono deducibili nella misura del 75 per cento.
             6. - 9. (Omissis).».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 7 della legge 9 luglio
          1990,   n.   187,   recante  «Norme  in  materia  di  tasse
          automobilistiche  e  automazione  degli uffici del pubblico
          registro  automobilistico»,  come modificato dalla presente
          legge:
             «Art. 7. - 1. I servizi delle conservatorie dei registri
          del  pubblico  registro  automobilistico  sono meccanizzati
          mediante  l'uso  di  elaboratori  elettronici.  A  tal fine
          presso  l'Automobile club d'Italia e' istituito un archivio
          magnetico  centrale contenente le informazioni di carattere
          tecnico   e  giuridico  relative  ai  veicoli.  I  registri
          previsti  dall'art.  11  del  regio  decreto-legge 15 marzo
          1927,   n.   436   ,  tenuti  presso  le  sedi  provinciali
          dell'Automobile  club d'Italia, sono sostituiti con archivi
          magnetici.
             2.  Gli  uffici  del  pubblico  registro automobilistico
          rilasciano, al momento della prima iscrizione del veicolo e
          di  ogni  altra  successiva  formalita'  il  certificato di
          proprieta' attestante lo stato giuridico del medesimo. Tale
          certificato  sostituisce  il  foglio complementare previsto
          dall'art.  6  del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 , e
          la   sua   presentazione  agli  uffici  e'  condizione  per
          l'espletamento  delle  formalita' richieste successivamente
          alla sua emissione.
             3.  Con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con  il  Ministro  di grazia e giustizia, da emanarsi entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge  e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale,
          sono determinate le modalita' e le procedure concernenti il
          funzionamento    degli   uffici   del   pubblico   registro
          automobilistico,  la tenuta degli archivi, la conservazione
          della   documentazione   prescritta,   la   elaborazione  e
          fornitura   dei   dati  e  delle  statistiche  dei  veicoli
          iscritti, la forma, il contenuto e le modalita' di utilizzo
          della  modulistica  occorrente  per  il funzionamento degli
          uffici  medesimi, nonche' i tempi di attuazione delle nuove
          procedure.   E'  comunque  gratuita,  anche  se  effettuata
          mediante   supporto   informatico  o  tramite  collegamento
          telematico,   qualunque   fornitura  di  dati  agli  organi
          costituzionali,  agli  organi giurisdizionali, di polizia e
          militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello
          Stato  e  alle  agenzie  fiscali, nonche', limitatamente ai
          casi  in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello
          svolgimento  dell'attivita'  affidata  in  concessione,  ai
          concessionari  del servizio nazionale della riscossione; su
          tali  forniture  non e' dovuto all'Automobile Club d'Italia
          (ACI)   alcun   rimborso   dei   costi   sostenuti  per  il
          collegamento telematico.
             4.  La  data  di  inizio  del funzionamento del servizio
          meccanizzato    viene   stabilita   per   ciascun   ufficio
          provinciale  del  pubblico  registro  automobilistico dalla
          procura della Repubblica territorialmente competente.
             5.   Le   richieste   di   formalita'  presentate  senza
          l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari
          vigenti in materia sono irricevibili.
             6.  Fino  alla  data  di  cui al comma 4 i servizi delle
          conservatorie    dei   registri   del   pubblico   registro
          automobilistico  continuano  ad  essere  effettuati  presso
          ciascun  ufficio  secondo la normativa vigente alla data di
          entrata in vigore della presente legge.
             7.  Con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con il Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nella
          Gazzetta  Ufficiale,  possono essere apportate modifiche ed
          aggiunte  alle  voci  di  cui  alla  tabella  allegato B al
          decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.
             7-bis.  Ove  si  accerti  che una singola persona fisica
          risulti  proprietaria  di  dieci o piu' veicoli, gli uffici
          del   pubblico  registro  automobilistico  sono  tenuti  ad
          effettuare  una  specifica  segnalazione  all'Agenzia delle
          entrate,  al  Corpo della guardia di finanza e alla regione
          territorialmente competente.».
             -  Si  riporta il testo vigente del comma 19 dell'art. 2
          della citata legge n. 203 del 2008:
             «Art.  2  (Proroghe  fiscali, misure per l'agricoltura e
          per   l'autotrasporto,   gestioni   previdenziali,  risorse
          destinate   ai  rinnovi  contrattuali  e  ai  miglioramenti
          retributivi  per  il personale statale in regime di diritto
          pubblico,  ammortizzatori  sociali  e  patto  di stabilita'
          interno). - (Omissis).
             19.  Per  l'anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni
          di    euro,    e'   riconosciuto   un   credito   d'imposta
          corrispondente  a  quota  parte  dell'importo  pagato quale
          tassa  automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo,
          di   massa   massima   complessiva   non  inferiore  a  7,5
          tonnellate,   posseduto   e   utilizzato  per  la  predetta
          attivita'.  La  misura  del  credito  d'imposta deve essere
          determinata  in  modo  tale  che,  per  i  veicoli di massa
          massima  complessiva  superiore a 11,5 tonnellate, sia pari
          al  doppio della misura del credito spettante per i veicoli
          di  massa  massima  complessiva  compresa  tra  7,5  e 11,5
          tonnellate.   Il   credito   d'imposta  e'  usufruibile  in
          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9  luglio  1997, n. 241, e successive modificazioni, non e'
          rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della
          produzione  netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre
          1997,  n.  446,  ne'  dell'imponibile  agli  effetti  delle
          imposte  sui  redditi  e non rileva ai fini del rapporto di
          cui  agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica   22   dicembre   1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni.
             (Omissis).».
             -  Si  riporta il testo del primo comma dell'art. 74 del
          citato  DPR n. 633 del 1972, come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.  74 (Disposizioni relative a particolari settori).
          -  In  deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo,
          l'imposta e' dovuta:
              a)  per  il  commercio  di  sali e tabacchi importati o
          fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello
          Stato,   ceduti  attraverso  le  rivendite  dei  generi  di
          monopoli,   dall'amministrazione  stessa,  sulla  base  del
          prezzo di vendita al pubblico;
              b)  per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle
          cessioni  successive  alle consegne effettuate al Consorzio
          industrie  fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del
          prezzo  di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica
          nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione
          al   consumo  di  fiammiferi  di  provenienza  comunitaria.
          L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art.
          8  delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo
          17 aprile 1948, n. 525;
              c)   per   il  commercio  di  giornali  quotidiani,  di
          periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di
          cataloghi,  dagli  editori sulla base del prezzo di vendita
          al  pubblico,  in  relazione al numero delle copie vendute.
          L'imposta  puo'  applicarsi  in  relazione  al numero delle
          copie   consegnate   o   spedite,  diminuito  a  titolo  di
          forfettizzazione  della resa del 70 per cento per i libri e
          dell'80  per  cento  per i giornali quotidiani e periodici,
          esclusi  quelli  pornografici  e quelli ceduti unitamente a
          supporti  integrativi  o  ad  altri  beni. Per periodici si
          intendono    i    prodotti   editoriali   registrati   come
          pubblicazioni  ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
          e  successive  modificazioni.  Per  supporti integrativi si
          intendono  i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri
          supporti    sonori    o    videomagnetici   ceduti,   anche
          gratuitamente,  in  unica confezione, unitamente a giornali
          quotidiani,  periodici  e  libri  a  condizione  che i beni
          unitamente  ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo
          dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per
          cento  del  prezzo  della  confezione  stessa.  Qualora non
          ricorrano   tali   condizioni,  l'imposta  si  applica  con
          l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui
          al primo periodo della presente lettera c) si applica anche
          se  i  giornali  quotidiani,  i  periodici  ed i libri sono
          ceduti  unitamente a beni diversi dai supporti integrativi,
          con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il
          costo  del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente
          alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento
          del  prezzo  dell'intera  confezione;  se il costo del bene
          ceduto,    anche    gratuitamente,    congiuntamente   alla
          pubblicazione  e' superiore al dieci per cento del prezzo o
          dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota
          di  ciascuno  dei  beni  ceduti.  I soggetti che esercitano
          l'opzione  per  avvalersi delle disposizioni della legge 16
          dicembre  1991,  n.  398,  applicano,  per  le  cessioni di
          prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle
          copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta
          legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni
          quelli  che,  integrando  il  contenuto dei libri, giornali
          quotidiani  e  periodici, esclusi quelli pornografici, sono
          ad  esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti
          da  dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio di cui alla
          legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  presentata  prima  della
          commercializzazione,  ai  sensi  dell'art.  35,  presso  il
          competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
              d)  per  le prestazioni dei gestori di telefoni posti a
          disposizione  del  pubblico,  nonche'  per  la  vendita  di
          qualsiasi  mezzo  tecnico,  ivi  compresa  la  fornitura di
          codici    di   accesso,   per   fruire   dei   servizi   di
          telecomunicazione,  fissa  o  mobile,  e di telematica, dal
          titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i
          servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o,
          se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente
          praticato  per  la  vendita  al  pubblico in relazione alla
          quantita'  di  traffico  telefonico  messo  a  disposizione
          tramite   il  mezzo  tecnico.  Le  stesse  disposizioni  si
          applicano  ai  soggetti  non  residenti che provvedono alla
          vendita   o   alla  distribuzione  dei  mezzi  tecnici  nel
          territorio    dello    Stato    tramite   proprie   stabili
          organizzazioni    nel    territorio   dello   Stato,   loro
          rappresentanti  fiscali nominati ai sensi del secondo comma
          dell'art.  17,  ovvero  tramite  identificazione diretta ai
          sensi  dell'art.  35-ter,  nonche'  ai  commissionari, agli
          altri  intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla
          vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei
          mezzi  tecnici  acquistati  da  soggetti non residenti. Per
          tutte  le  vendite  dei  mezzi  tecnici  nei  confronti dei
          soggetti  che  agiscono  nell'esercizio  di imprese, arti o
          professioni,   anche  successive  alla  prima  cessione,  i
          cedenti  rilasciano  un  documento  in  cui  devono  essere
          indicate  anche  la  denominazione  e  la  partita  IVA del
          soggetto  passivo  che  ha  assolto  l'imposta. La medesima
          indicazione  deve  essere  riportata  anche  sull'eventuale
          supporto   fisico,  atto  a  veicolare  il  mezzo  tecnico,
          predisposto  direttamente  o tramite terzi dal soggetto che
          realizza o commercializza gli stessi;
              e)  per  la vendita di documenti di viaggio relativi ai
          trasporti  pubblici  urbani  di  persone  o di documenti di
          sosta   relativi  ai  parcheggi  veicolari,  dall'esercente
          l'attivita'  di  trasporto  ovvero  l'attivita' di gestione
          dell'autoparcheggio,  sulla  base  del prezzo di vendita al
          pubblico.  A  tal fine le operazioni di vendita al pubblico
          di  documenti  di  viaggio  relativi  ai trasporti pubblici
          urbani  di  persone  o  di  documenti  di sosta relativi ai
          parcheggi   veicolari   comprendono   le   prestazioni   di
          intermediazione   con   rappresentanza  ad  esse  relative,
          nonche' tutte le operazioni di compravendita effettuate dai
          rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari.».
             -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 52 del citato
          DPR n. 633 del 1972:
             «Art.  52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Gli uffici
          dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
          di  impiegati  dell'Amministrazione  finanziaria nei locali
          destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole,
          artistiche  o  professionali  per  procedere  ad  ispezioni
          documentali,  verificazioni  e  ricerche  e  ad  ogni altra
          rilevazione  ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta
          e   per   la   repressione   dell'evasione  e  delle  altre
          violazioni.  Gli  impiegati  che  eseguono l'accesso devono
          essere  muniti  di apposita autorizzazione che ne indica lo
          scopo,  rilasciata  dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
          Tuttavia  per accedere in locali che siano adibiti anche ad
          abitazione,   e'   necessaria  anche  l'autorizzazione  del
          procuratore  della  Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei
          locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra'
          essere  eseguito in presenza del titolare dello studio o di
          un suo delegato.
             L'accesso  in  locali  diversi  da  quelli  indicati nel
          precedente    comma    puo'    essere    eseguito,   previa
          autorizzazione  del  procuratore della Repubblica, soltanto
          in  caso  di  gravi  indizi  di  violazioni delle norme del
          presente  decreto,  allo scopo di reperire libri, registri,
          documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
             E'   in   ogni   caso  necessaria  l'autorizzazione  del
          procuratore  della  Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
          piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
          personali  e  all'apertura  coattiva  di  pieghi sigillati,
          borse,  casseforti,  mobili,  ripostigli  e  simili  e  per
          l'esame   di   documenti   e   la   richiesta   di  notizie
          relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
          ferma  restando  la norma di cui all'art. 103 del codice di
          procedura penale.
             L'ispezione  documentale  si  estende  a  tutti i libri,
          registri,  documenti  e  scritture,  compresi quelli la cui
          tenuta  e  conservazione  non  sono  obbligatorie,  che  si
          trovano  nei  locali in cui l'accesso viene eseguito, o che
          sono    comunque    accessibili   tramite   apparecchiature
          informatiche installate in detti locali.
             I  libri,  registri,  scritture  e  documenti  di cui e'
          rifiutata   l'esibizione   non   possono  essere  presi  in
          considerazione   a   favore   del   contribuente   ai  fini
          dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
          rifiuto  di  esibizione si intendono anche la dichiarazione
          di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
          la sottrazione di essi alla ispezione.
             Di  ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
          cui  risultino  le  ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
          richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
          risposte  ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
          contribuente  o  da  chi  lo rappresenta ovvero indicare il
          motivo  della  mancata  sottoscrizione.  Il contribuente ha
          diritto di averne copia.
             I  documenti  e  le scritture possono essere sequestrati
          soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
          contenuto   nel   verbale,   nonche'  in  caso  di  mancata
          sottoscrizione   o   di  contestazione  del  contenuto  del
          verbale.   I   libri   e  i  registri  non  possono  essere
          sequestrati;  gli  organi  procedenti  possono  eseguirne o
          farne  eseguire  copie  o  estratti,  possono apporre nelle
          parti  che interessano la propria firma o sigla insieme con
          la  data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
          atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
          dei registri.
             Le  disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
          per  l'esecuzione  di  verifiche  e  di ricerche relative a
          merci  o  altri  beni  viaggianti  su autoveicoli e natanti
          adibiti al trasporto per conto di terzi.
             In  deroga  alle  disposizioni  del  settimo  comma  gli
          impiegati  che procedono all'accesso nei locali di soggetti
          che  si  avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
          simili,  hanno  facolta'  di  provvedere  con  mezzi propri
          all'elaborazione  dei  supporti  fuori  dei  locali  stessi
          qualora  il  contribuente  non consenta l'utilizzazione dei
          propri impianti e del proprio personale.
             Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o
          alcune  di  esse  si  trovano  presso  altri  soggetti deve
          esibire  una  attestazione  dei  soggetti stessi recante la
          specificazione   delle   scritture  in  loro  possesso.  Se
          l'attestazione  non  e'  esibita  e se il soggetto che l'ha
          rilasciata  si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
          in  parte  le  scritture  si  applicano le disposizioni del
          quinto comma.
             Gli  uffici  della  imposta  sul  valore  aggiunto hanno
          facolta'  di  disporre l'accesso di propri impiegati muniti
          di    apposita    autorizzazione    presso   le   pubbliche
          amministrazioni  e  gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51
          allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi
          previste  e  presso  le  aziende  e  istituti  di credito e
          l'Amministrazione    postale   allo   scopo   di   rilevare
          direttamente  i  dati e le notizie relativi ai conti la cui
          copia  sia  stata  richiesta  a  norma  del numero 7) dello
          stesso  art.  51  e non trasmessa entro il termine previsto
          nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
          direttamente  la  completezza  o  la  esattezza  dei dati e
          notizie,  allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le
          pongano   in   dubbio,  contenuti  nella  copia  dei  conti
          trasmessa,  rispetto  a  tutti  i rapporti intrattenuti dal
          contribuente  con  le  aziende  e  istituti  di  credito  e
          l'Amministrazione  postale.  Si  applicano  le disposizioni
          dell'ultimo  comma  dell'art.  33  del  D.P.R. 29 settembre
          1973, n. 600, e successive modificazioni.».
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  83  del  citato
          decreto-legge  n.  112/2008, come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.  83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria).
          -  1.  Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli
          sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e
          contributiva  a  carico  dei  soggetti  non  residenti e di
          quelli  residenti  ai  fini  fiscali  da  meno  di  5 anni,
          l'I.N.P.S.  e  l'Agenzia  delle  entrate  predispongono  di
          comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base
          dello  scambio  reciproco  dei dati e delle informazioni in
          loro  possesso.  L'INPS  e l'Agenzia delle entrate attivano
          altresi'  uno  scambio  telematico  mensile delle posizioni
          relative  ai  titolari  di  partita  IVA e dei dati annuali
          riferiti  ai  soggetti  che percepiscono utili derivanti da
          contratti   di   associazione   in  partecipazione,  quando
          l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di
          lavoro.
             2.  L'I.N.P.S.  e l'Agenzia delle entrate determinano le
          modalita'  di attuazione della disposizione di cui al comma
          1 con apposita convenzione
             2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche
          le  modalita'  di trasmissione, tra le due Amministrazioni,
          delle  violazioni in materia contributiva, per le quali non
          si  applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia
          delle  entrate  a  seguito dei controlli effettuati e delle
          violazioni   tributarie,  comprese  quelle  riscontrate  in
          materia  di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle
          attivita' ispettive.
             (Omissis).».
             -   Si   riporta   il   testo  dell'art.  39-quater  del
          decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          recante  «Disposizioni  urgenti  per favorire lo sviluppo e
          per  la correzione dell'andamento dei conti pubblici», come
          modificato dalla presente legge:
             «Art.  39-quater (Accertamento e controlli in materia di
          prelievo    erariale    unico).    -    1.    Gli    uffici
          dell'Amministrazione   autonoma   dei   monopoli  di  Stato
          nell'adempimento   dei  loro  compiti  si  avvalgono  delle
          attribuzioni e dei poteri indicati nell'art. 51 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
          successive  modificazioni.  Per  l'esecuzione  di  accessi,
          ispezioni   e   verifiche   si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
             2.  Il  prelievo  erariale  unico  e' dovuto anche sulle
          somme  giocate  tramite  apparecchi  e congegni che erogano
          vincite  in  denaro  o le cui caratteristiche consentono il
          gioco  d'azzardo,  privi del nulla osta di cui all'art. 38,
          comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
          modificazioni, nonche' tramite apparecchi e congegni muniti
          del  nulla osta di cui al predetto art. 38, comma 5, il cui
          esercizio  sia qualificabile come illecito civile, penale o
          amministrativo.  Per  gli  apparecchi  e congegni privi del
          nulla  osta  il prelievo erariale unico, gli interessi e le
          sanzioni  amministrative  sono  dovuti  dal soggetto che ha
          provveduto  alla  loro installazione o, nel caso in cui non
          sia  possibile  la  sua  identificazione,  dal possessore o
          detentore  a  qualsiasi  titolo  dei  medesimi apparecchi o
          congegni.  E'  responsabile in solido per le somme dovute a
          titolo  di  prelievo  erariale  unico, interessi e sanzioni
          amministrative  l'esercente  a qualsiasi titolo i locali in
          cui  sono  installati  gli  apparecchi e congegni privi del
          nulla  osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla
          osta  di  cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre
          2000,  n. 388, e successive modificazioni, il cui esercizio
          sia   qualificabile   come   illecito   civile,   penale  o
          amministrativo,   il   maggiore   prelievo  erariale  unico
          accertato  rispetto  a quello calcolato sulla base dei dati
          di  funzionamento  trasmessi  tramite  la  rete  telematica
          prevista  dal  comma  4  dell'art.  14-bis  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 640, e
          successive  modificazioni,  gli  interessi  e  le  sanzioni
          amministrative  sono dovuti dai soggetti che hanno commesso
          l'illecito.   Nel   caso   in   cui   non   sia   possibile
          l'identificazione   dei   soggetti   che   hanno   commesso
          l'illecito, sono responsabili in solido per le somme dovute
          a  titolo  di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni
          amministrative  relativi  agli apparecchi e congegni di cui
          al  quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro
          installazione,  il  possessore  o  detentore,  a  qualsiasi
          titolo,  dei  medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a
          qualsiasi  titolo  i  locali  in  cui  sono installati e il
          concessionario  di  rete  titolare del relativo nulla osta,
          qualora  non  siano  gia'  debitori  di tali somme a titolo
          principale.
             3. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di Stato procedono all'accertamento della base imponibile e
          del  prelievo  erariale  unico  dovuto per gli apparecchi e
          congegni  di  cui  al  comma 2 mediante la lettura dei dati
          relativi   alle  somme  giocate  memorizzati  dagli  stessi
          apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni
          per  i  quali  i dati relativi alle somme giocate non siano
          memorizzati  o leggibili, risultino memorizzati in modo non
          corretto    o    siano    stati    alterati,   gli   uffici
          dell'Amministrazione   autonoma   dei   monopoli  di  Stato
          determinano  induttivamente l'ammontare delle somme giocate
          sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con
          decreti  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
             4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi
          2  e  3  sono  notificati, a pena di decadenza, entro il 31
          dicembre  del  quinto  anno successivo a quello in cui sono
          state  giocate,  tramite gli apparecchi e congegni indicati
          negli  stessi  commi 2 e 3, le somme su cui e' calcolato il
          prelievo erariale unico.
             4-bis.  L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
          puo'  affidare,  per  il  tempo e alle condizioni di cui ad
          apposita  convenzione  da  approvare  con  proprio decreto,
          l'accertamento   e  i  controlli  in  materia  di  prelievo
          erariale  unico  alla  Societa'  italiana  degli  autori ed
          editori.  Nello svolgimento delle attivita' di accertamento
          e  di  controllo,  affidate  con  la  convenzione di cui al
          periodo  precedente,  la  Societaitaliana  degli  autori ed
          editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al
          comma 1.».
             -  Il  regio  decreto  14  aprile  1910,  n.  639,  reca
          «Approvazione  del  testo unico delle disposizioni di legge
          relative  alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
          Stato».
             -  Il  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca
          «Nuovo codice della strada».