(( Art. 15-bis


                  Disposizioni in materia di giochi


  1.  All'articolo  38  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388, e
successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  «5-bis.  Fatta  eccezione  per  gli  apparecchi  e  congegni di cui
all'articolo  110,  commi  6,  lettera b), e 7, del testo unico delle
leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n.  773,  e  successive  modificazioni,  il nulla osta, rilasciato ai
sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e
delle  finanze  -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato,
decade  automaticamente  quando  i  relativi  apparecchi  e  congegni
risultino,  per  un  periodo  superiore  a sessanta giorni, anche non
continuativi,   non   collegati   alla   rete   telematica   prevista
dall'articolo  14-bis,  comma  4,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.».
  2.  All'articolo 110, comma 9, lettera c), primo periodo, del testo
unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «da 1.000
a 6.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 4.000 euro».
  3.  L'eventuale  esclusione  da responsabilita' di cui all'articolo
12,  comma  1,  lettera  i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 24 giugno 2009, n. 77,
opera  altresi'  nei  confronti  dei  soggetti  di  cui  all'articolo
39-quater,  comma  2,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
quando     abbiano     adempiuto    all'obbligo    di    segnalazione
all'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato e agli organi di
polizia  delle  illiceita' o irregolarita' riscontrate nella gestione
degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.
  4.  I  poteri  e le attribuzioni di accertamento e controllo di cui
all'articolo  39-quater  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
trovano  applicazione anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli
apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.
  5.  I  poteri  di  accesso  e  ispezione  tecnica  e amministrativa
attribuiti  ai concessionari di rete ai sensi dell'articolo 12, comma
1,  lettera  i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere
esercitati  anche  negli  ambienti  di  cui  al  comma 4 del presente
articolo. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  38  della legge 23
          dicembre   2000,  n.  388,  recante  «Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2001)»,  come  modificato dal presente
          articolo:
             «Art.  38  (Nulla  osta  rilasciato dall'Amministrazione
          finanziaria   per   gli   apparecchi   da   divertimento  e
          intrattenimento).  1. - 2. [Abrogati].
             3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei
          congegni  di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del testo unico
          delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
          18   giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,
          presentano  un  esemplare  di ogni modello di apparecchio o
          congegno   che  essi  intendono  produrre  o  importare  al
          Ministero  dell'economia  e delle finanze - Amministrazione
          autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  per la verifica tecnica
          della  loro  conformita'  alle  prescrizioni  stabilite con
          l'art.  110,  commi  6, lettera a), e 7, del predetto testo
          unico,  e  della  loro  dotazione  di  dispositivi  che  ne
          garantiscono  la  immodificabilita'  delle  caratteristiche
          tecniche   e   delle   modalita'   di  funzionamento  e  di
          distribuzione  dei  premi,  con  l'impiego  di  programmi o
          schede   che  ne  bloccano  il  funzionamento  in  caso  di
          manomissione   o,   in   alternativa,   con   l'impiego  di
          dispositivi  che  impediscono  l'accesso  alla  memoria. La
          verifica   tecnica   vale  altresi'  a  constatare  che  la
          manomissione  dei  dispositivi ovvero dei programmi o delle
          schede,   anche   solo   tentata,  risulta  automaticamente
          indicata   sullo   schermo  video  dell'apparecchio  o  del
          congegno   ovvero   che   essa  e'  dagli  stessi  comunque
          altrimenti  segnalata.  La  verifica tecnica vale inoltre a
          constatare  la  rispondenza delle caratteristiche tecniche,
          anche   relative   alla   memoria,   delle   modalita'   di
          funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi
          di  sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad
          un'apposita  scheda  esplicativa  fornita  dal produttore o
          dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno
          sottoposto  ad esame. Dell'esito positivo della verifica e'
          rilasciata    apposita    certificazione.    Il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione autonoma
          dei  Monopoli  di  Stato  puo'  stipulare  convenzioni  per
          l'effettuazione della verifica tecnica.
             4.   Il   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di Stato rilascia
          nulla   osta   ai   produttori  e  agli  importatori  degli
          apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6,
          lettera  a),  e  7,  del citato testo unico di cui al regio
          decreto  n. 773 del 1931, nonche' ai loro gestori. A questo
          fine,  con  la richiesta di nulla osta per la distribuzione
          di  un  numero  predeterminato  di  apparecchi  e congegni,
          ciascuno  identificato  con  un  apposito  e proprio numero
          progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano
          che  gli  apparecchi  e i congegni sono conformi al modello
          per  il  quale e' stata conseguita la certificazione di cui
          al  comma  3.  I  produttori  e gli importatori dotano ogni
          apparecchio  e  congegno,  oggetto della richiesta di nulla
          osta,  della  scheda  esplicativa  di  cui  al  comma  3. I
          produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli
          apparecchi  e  dei  congegni  una  copia  del nulla osta e,
          sempre  per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa
          scheda  esplicativa.  La  copia  del nulla osta e la scheda
          esplicativa   sono   altresi'   consegnate,   insieme  agli
          apparecchi  e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore
          cessione.
             5.  I  gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al
          comma  3  prodotti  o  importati  dopo  il  1° gennaio 2003
          richiedono  il  nulla  osta  previsto dal medesimo comma 3,
          precisando  in  particolare  il  numero progressivo di ogni
          apparecchio  o  congegno  per  il  quale  la  richiesta  e'
          effettuata   nonche'   gli   estremi  del  nulla  osta  del
          produttore o dell'importatore ad essi relativo.
             5-bis.  Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di
          cui all'art. 110, commi 6, lettera b), e 7, del testo unico
          delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
          18  giugno  1931,  n.  773,  e successive modificazioni, il
          nulla  osta,  rilasciato  ai sensi del comma 5 del presente
          articolo  dal  Ministero  dell'economia  e  delle finanze -
          Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato, decade
          automaticamente  quando  i  relativi  apparecchi e congegni
          risultino,  per  un  periodo  superiore  a sessanta giorni,
          anche  non continuativi, non collegati alla rete telematica
          prevista   dall'art.  14-bis,  comma  4,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 640, e
          successive modificazioni.
             6.  Ai  fini  del  rilascio  dei  nulla  osta  di cui ai
          precedenti  commi,  e' necessario il possesso delle licenze
          previste  dall'art.  86,  terzo comma, lettera a) o b), del
          testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
          e successive modificazioni.
             7.  Gli  ufficiali  e  gli agenti di pubblica sicurezza,
          secondo        le       direttive       del       Ministero
          dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche'
          il  Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali
          ed  agenti  di  polizia  tributaria effettuano il controllo
          degli  apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi
          dei  produttori,  degli  importatori  e  dei  gestori degli
          apparecchi  e  dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di
          coloro  che  comunque  li  detengono anche temporaneamente,
          verificando  altresi' che, per ogni apparecchio e congegno,
          risulti  rilasciato  il  nulla  osta,  che gli stessi siano
          contrassegnati   dal  numero  progressivo  e  dotati  della
          relativa  scheda  esplicativa. In caso di irregolarita', e'
          revocato  il  nulla  osta  al  produttore o all'importatore
          ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni
          irregolari,  e il relativo titolo e' ritirato, ovvero dallo
          stesso  sono  espunti gli identificativi degli apparecchi e
          congegni irregolari.
             8.  Il  Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento
          con   gli  uffici  finanziari  competenti  per  l'attivita'
          finalizzata   all'applicazione  delle  imposte  dovute  sui
          giochi,  ai  fini dell'acquisizione e del reperimento degli
          elementi  utili  per  la  repressione delle violazioni alle
          leggi  in  materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici,
          scommesse  e  degli  altri giochi amministrati dallo Stato,
          procede,  di propria iniziativa o su richiesta dei predetti
          uffici,  secondo  le  norme  e  con le facolta' di cui agli
          articoli   32   e  33  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  600,  e  successive
          modificazioni,  ed  agli  articoli  51 e 52 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e
          successive modificazioni.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 9 del citato art. 110
          del  regio  decreto  n. 773 del 1931, come modificato dalla
          presente legge:
             «Art. 110 (...). - 1-8. (Omissis).
             9.    In   materia   di   apparecchi   e   congegni   da
          intrattenimento  di  cui  ai  commi  6 e 7, si applicano le
          seguenti sanzioni:
              a)  chiunque produce od importa, per destinarli all'uso
          sul  territorio  nazionale, apparecchi e congegni di cui ai
          commi  6  e  7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle
          prescrizioni  indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
          di  legge  ed  amministrative  attuative di detti commi, e'
          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
          6.000 euro per ciascun apparecchio;
              b)  chiunque produce od importa, per destinarli all'uso
          sul  territorio  nazionale, apparecchi e congegni di cui ai
          commi  6  e  7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti
          dalle  disposizioni  vigenti,  e'  punito  con  la sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da 500 a 3.000 euro per ciascun
          apparecchio;
              c)  chiunque  sul  territorio nazionale distribuisce od
          installa  o  comunque  consente l'uso in luoghi pubblici od
          aperti  al  pubblico  od  in  circoli  ed  associazioni  di
          qualunque  specie  di apparecchi o congegni non rispondenti
          alle  caratteristiche  ed  alle  prescrizioni  indicate nei
          commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
          attuative  di  detti  commi,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa   pecuniaria   di  4.000  euro  per  ciascun
          apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
          chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
          pubblico  o  in circoli ed associazioni di qualunque specie
          di  apparecchi  e  congegni conformi alle caratteristiche e
          prescrizioni  indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
          di  legge  ed  amministrative  attuative  di  detti  commi,
          corrisponde  a  fronte  delle  vincite premi in danaro o di
          altra specie, diversi da quelli ammessi;
              d)  chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od
          installa  o  comunque  consente  l'uso in luoghi pubblici o
          aperti   al  pubblico  o  in  circoli  ed  associazioni  di
          qualunque  specie  di apparecchi e congegni per i quali non
          siano  stati  rilasciati  i  titoli  autorizzatori previsti
          dalle  disposizioni  vigenti,  e'  punito  con  la sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da 500 a 3.000 euro per ciascun
          apparecchio;
              e)  nei casi di reiterazione di una delle violazioni di
          cui   alle   lettere   a),   b),   c)  e  d),  e'  preclusa
          all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  la
          possibilita'  di  rilasciare  all'autore  delle  violazioni
          titoli   autorizzatori   concernenti   la  distribuzione  e
          l'installazione  di  apparecchi di cui al comma 6 ovvero la
          distribuzione  e  l'installazione  di  apparecchi di cui al
          comma 7, per un periodo di cinque anni;
              f)  nei  casi  in  cui  i  titoli autorizzatori per gli
          apparecchi   o   i  congegni  non  siano  apposti  su  ogni
          apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
          3.000 euro per ciascun apparecchio.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 12 del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 24 giugno 2009, n. 77, recante
          «Interventi  urgenti  in  favore  delle popolazioni colpite
          dagli  eventi  sismici  nella  regione  Abruzzo nel mese di
          aprile  2009  e  ulteriori interventi urgenti di protezione
          civile.», come modificato dalla presente legge:
             «Art.  12.(Norme  di  carattere  fiscale  in  materia di
          giochi).  -  1.  Al fine di assicurare maggiori entrate non
          inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2009,   il   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, con propri
          decreti  dirigenziali  adottati entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto puo':
              a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
              b)  adottare  ulteriori  modalita'  di gioco del Lotto,
          nonche'  dei  giochi  numerici  a totalizzazione nazionale,
          inclusa la possibilita' di piu' estrazioni giornaliere;
              c)  concentrare  le  estrazioni  del  Lotto,  in  forma
          automatizzata,  anche  in  una  o  piu' citta' gia' sedi di
          ruota;
              d)  consentire  l'apertura  delle tabaccherie anche nei
          giorni festivi;
              e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta
          di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di
          gestione,  dell'8  per  cento come compenso per l'attivita'
          dei  punti  di  vendita,  del  15  per  cento  come entrate
          erariali  sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento
          a  favore  dell'UNIRE,  relativamente al gioco istituito ai
          sensi  dell'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296;
              f)  adeguare,  nel  rispetto  dei criteri gia' previsti
          dall'ordinamento    interno,    nonche'   delle   procedure
          comunitarie  vigenti in materia, il regolamento emanato con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze 17
          settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresi', la raccolta
          a  distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di
          carte    organizzati   in   forma   diversa   dal   torneo,
          relativamente   ai   quali   l'aliquota  di  imposta  unica
          applicata  sulle  somme giocate e', per ciascun gioco, pari
          al  20 per cento delle somme che, in base al regolamento di
          gioco, non risultano restituite al giocatore;
              g)  relativamente  alle  scommesse  a  distanza a quota
          fissa  con  modalita'  di interazione diretta tra i singoli
          giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per
          cento  della raccolta, al netto delle somme che, in base al
          regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi
          al  consumatore, disponendo altresi' in cinquanta centesimi
          di  euro  la  posta  unitaria di gioco. Conseguentemente, a
          decorrere   dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana del relativo decreto
          dirigenziale  all'articolo  4,  comma 1, lettera b), numero
          3),  del  decreto  legislativo  23 dicembre 1998, n. 504, e
          successive  modificazioni,  le  parole: «e per le scommesse
          con   modalita'   di  interazione  diretta  tra  i  singoli
          giocatori»,  ovunque  ricorrano, e le parole: «e per quelle
          con   modalita'   di  interazione  diretta  tra  i  singoli
          giocatori» sono soppresse;
              h)  per  le  scommesse a quota fissa di cui all'art. 1,
          comma  88,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre
          che  l'aliquota  d'imposta unica sulle giocate, di cui alla
          lettera  d)  del  predetto  comma, sia pari al 20 per cento
          della  raccolta  al  netto  delle  somme  che,  in  base al
          regolamento   di  gioco,  sono  restituite  in  vincite  al
          consumatore,  nonche' la fissazione della posta unitaria di
          gioco  in  1  euro. Conseguentemente, all'art. 1, comma 88,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296, nell'alinea, le
          parole  «introduce  con  uno  o  piu'  provvedimenti»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «disciplina  con  uno  o piu'
          provvedimenti»   e   la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla
          seguente:  «b)  proposizione  delle  scommesse da parte dei
          concessionari  di  cui  alla lettera a) all'Amministrazione
          autonoma  dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza della
          scommessa  proposta  ai principi definiti dai provvedimenti
          che disciplinano la materia»;
              i)  determinare i poteri di controllo dei concessionari
          della  rete  telematica per la gestione degli apparecchi da
          gioco  di  cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza,  di cui al regio decreto 18
          giugno  1931,  n. 773, nonche' l'eventuale esclusione dalle
          sanzioni   relative   alle  irregolarita'  riscontrate  dai
          medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori
          criteri:
               1)  potere,  per i concessionari della rete telematica
          di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640, di disporre
          l'accesso   di   propri  incaricati  nei  locali  destinati
          all'esercizio   di  raccolta  di  gioco  per  procedere  ad
          ispezioni  tecniche  ed  amministrative per la verifica del
          corretto esercizio degli apparecchi stessi;
               2)  obbligo, per i soggetti incaricati delle attivita'
          ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente
          all'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato e agli
          organi  di polizia le illiceita' riscontrate, anche qualora
          esse  si  riferiscano  ad apparecchi collegati alla rete di
          altri concessionari;
               3)  previsione,  in  relazione agli illeciti accertati
          con    le   procedure   di   cui   ai   punti   precedenti,
          dell'esclusione  delle  responsabilita'  previste dall'art.
          39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326;
               4)   applicabilita'   dell'articolo   22  del  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n. 472, in relazione alle
          somme  dovute  a  qualunque  titolo dai responsabili in via
          principale  o  in  solido,  a norma dell'art. 39-quater del
          decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre 2003, n. 326. In
          tali   casi   l'iscrizione   di  ipoteca  ed  il  sequestro
          conservativo,  di cui al citato articolo 22, sono richiesti
          sui    beni    dell'impresa    e    sui    beni   personali
          dell'imprenditore  individuale  o  dell'amministratore,  se
          responsabile   e'   persona   giuridica,   ed   i  medesimi
          provvedimenti  sono  richiesti,  altresi', sui beni di ogni
          altro  soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile
          a qualunque titolo;
              l)  attuare  la  concreta  sperimentazione  e l'avvio a
          regime  di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto
          del  gioco  attraverso videoterminali in ambienti dedicati,
          dalla   generazione   remota   e  casuale  di  combinazioni
          vincenti,  anche  numeriche,  nonche' dalla restituzione di
          vincite  ciclicamente  non  inferiori all'ottantacinque per
          cento delle somme giocate, definendo:
               1)  il  prelievo  erariale  unico  applicabile con una
          aliquota  massima  non superiore al 4 per cento delle somme
          giocate,  con  la  possibilita'  di graduare, nel tempo, le
          percentuali  di  tassazione in modo crescente, per favorire
          le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco;
               2)   le   caratteristiche   degli  ambienti  dedicati,
          assicurando   che   i  videoterminali  siano  collocati  in
          ambienti  destinati  esclusivamente  ad  attivita' di gioco
          pubblico,  nonche' il rapporto tra loro superficie e numero
          di videoterminali;
               3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti,
          nonche'  le  modalita'  di verifica della loro conformita',
          tramite  il  partner tecnologico, coerente agli standard di
          sicurezza    ed    affidabilita'    vigenti    a    livello
          internazionale;
               4)  le  procedure  di autorizzazione dei concessionari
          all'installazione,   previo   versamento   di  euro  15.000
          ciascuno,   di   videoterminali  fino  ad  un  massimo  del
          quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi
          gia'  posseduti. Il versamento di cui al periodo precedente
          e'   eseguito  con  due  rate  di  euro  7.500  da  versare
          rispettivamente  entro  il  30  ottobre 2009 ed entro il 30
          giugno 2010;
               5)    le   modalita'   con   cui   le   autorizzazioni
          all'installazione  dei  videoterminali  di cui al numero 4)
          possono  essere  cedute  tra  i  soggetti  affidatari della
          concessione  e  possono  essere  prestate  in  garanzia per
          operazioni    connesse    al   finanziamento   della   loro
          acquisizione e delle successive attivita' di installazione;
              m)  fissare  le  modalita' con le quali i concessionari
          delle  scommesse  a  quota fissa su sport e su altri eventi
          offrono  propri  programmi  di avvenimenti personalizzati e
          complementari   a   quello   ufficiale,   fermo  il  potere
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato di
          certificare  i  relativi  esiti,  nel rispetto dei seguenti
          ulteriori criteri:
               1)      asseverazione     preventiva,     da     parte
          dell'Amministrazione,    degli    eventi    del   programma
          complementare del concessionario;
               2)   acquisizione   in   tempo  reale,  da  parte  del
          totalizzatore   nazionale,   degli   eventi  del  programma
          complementare e dei loro esiti;
              n)  stabilire  la  posta  unitaria di gioco e l'importo
          minimo  per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota
          fissa  su  sport e su altri eventi che comunque non possono
          essere inferiori ad 1 euro, nonche' il limite della vincita
          potenziale  per  il  quale  e' consentita l'accettazione di
          scommesse  che  comunque non puo' essere superiore a 50.000
          euro;
              o)  rideterminare,  di  concerto con il Ministero dello
          sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva
          di  avvio  dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso
          che  i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio
          ne   danno  comunicazione,  almeno  quindici  giorni  prima
          dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante
          compilazione  e  trasmissione  di  apposito  modulo,  dallo
          stesso  predisposto,  esclusivamente  secondo  le modalita'
          telematiche  previste  dall'art.  39,  comma 13-quater, del
          decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          fornendo  altresi'  il regolamento del concorso, nonche' la
          documentazione   comprovante  l'avvenuto  versamento  della
          cauzione.  Conseguentemente,  in  caso  di effettuazione di
          concorsi  ed  operazioni  a  premio  di  cui  e' vietato lo
          svolgimento  si  applica la sanzione amministrativa da euro
          cinquantamila  ad  euro  cinquecentomila.  La  sanzione  e'
          raddoppiata  nel  caso  in cui i concorsi e le operazioni a
          premio  siano  continuati  quando  ne  e'  stato vietato lo
          svolgimento.   La  sanzione  e'  altresi'  applicabile  nei
          confronti  di  tutti  i  soggetti  che  in  qualunque  modo
          partecipano  all'attivita'  distributiva  di  materiale  di
          concorsi  a  premio  e  di  operazioni a premio vietati. Il
          Ministero  dello  sviluppo  economico  dispone che sia data
          notizia  al  pubblico,  a  spese  del  soggetto promotore e
          attraverso   i   mezzi   di  informazione  individuati  dal
          Ministero    stesso,    dell'avvenuto   svolgimento   della
          manifestazione vietata;
              p)  disporre  l'attivazione  di  nuovi  giochi di sorte
          legati al consumo;
              p-bis)  disporre,  in  via  sperimentale  e  fino al 31
          dicembre  2010,  che,  nell'ambito  del  gioco  del  Bingo,
          istituito  dal  regolamento  di cui al decreto del Ministro
          delle  finanze  31  gennaio  2000,  n. 29, le somme giocate
          vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi,
          per  l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento
          a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del
          gioco,   prevedendo,   inoltre,   la  possibilita'  per  il
          concessionario   di  versare  il  prelievo  erariale  sulle
          cartelle  di  gioco  in maniera differita e fino a sessanta
          giorni  dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia
          della    copertura    fideiussoria    gia'   prestata   dal
          concessionario,  eventualmente integrata nel caso in cui la
          stessa dovesse risultare incapiente.».
             -   Per   il   testo   dell'art.  39-quater  del  citato
          decreto-legge  n.  269 del 2003, si vedano le note all'art.
          15.