(( Art. 15-ter


         Piano straordinario di contrasto del gioco illegale


  1.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze - Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato promuove un piano straordinario di
contrasto del gioco illegale.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1  opera presso l'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli di Stato un apposito Comitato, presieduto dal
Direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di
Stato,  di cui fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia di
Stato,  dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza
e  della  stessa  Amministrazione  autonoma.  Il  Comitato,  che puo'
avvalersi  dell'ausilio  della  societa'  Sogei  Spa, di altri organi
della  pubblica  amministrazione,  di enti pubblici e di associazioni
rappresentative,  sovraintende  alla definizione, secondo principi di
efficienza, efficacia ed economicita', di strategie e indirizzi, alla
pianificazione e al coordinamento di interventi organici, sistematici
e capillari sull'intero territorio nazionale, per la prevenzione e la
repressione  del  gioco  illegale, la sicurezza del gioco e la tutela
dei  minori.  Particolare  e  specifica  attenzione  e'  dedicata dal
Comitato  all'attivita'  di  prevenzione  e repressione dei giochi on
line  illegali.  Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso
ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
  3.  Per  le  finalita'  di  cui  ai commi 1 e 2 e' istituita, senza
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, presso l'Amministrazione
autonoma  dei monopoli di Stato un'apposita banca dati, alimentata da
tutte  le  informazioni  derivanti dall'ordinaria gestione dei giochi
pubblici,  nonche' dall'attivita' di controllo da chiunque effettuata
e  da  qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio e l'elaborazione,
anche tecnico-statistica, degli elementi informativi della banca dati
sono  utilizzati per la rilevazione di possibili indici di anomalia e
di rischio, quali fonti di innesco delle attivita' di cui al comma 2.
))