Art. 16.


                          Flussi finanziari


  ((  1.  Alle  minori  entrate  ed  alle  maggiori  spese  derivanti
dall'articolo   5,   dall'articolo  7,  dall'articolo  19,  comma  4,
dall'articolo  24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3,
pari  complessivamente  a  1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a
2.141,5  milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per
l'anno  2011,  a 336 milioni di euro per l'anno 2012,a 275 milioni di
euro  per  l'anno  2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478
milioni  di  euro  per  l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno
2016  e  a  360  milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si
provvede:
   a)  mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate
dall'articolo  5,  dall'articolo  12,  commi 1 e 2, dall'articolo 13,
dall'articolo  14,  dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo 21 e
dall'articolo  25,  commi  2  e 3, pari a 1.184,4 milioni di euro per
l'anno  2009,  a  1.534,4  milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9
milioni  di  euro  per  l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno
2012,  a  275  milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro
per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni
di  euro  per  l'anno  2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017;
   b)  mediante  utilizzo  di  quota  parte delle minori spese recate
rispettivamente  dall'articolo  10,  dall'articolo 20 e dall'articolo
25,  commi  2  e  3,  pari a 140,3 milioni di euro per l'anno 2009, a
607,1 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.097,1 milioni di euro per
l'anno 2011;
   c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge   27   dicembre  2006,  n.  296,  per  il  finanziamento  della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.
  2.  La  dotazione  del fondo per interventi strutturali di politica
economica,  di  cui  all'articolo  10,  comma 5, del decreto-legge 29
novembre  2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre  2004,  n.  307,  e' incrementata di 2,4 milioni di euro per
l'anno  2009,  di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni
di  euro per l'anno 2011, di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012,
di  1.868,4  milioni  di  euro per l'anno 2013, di 1.828,4 milioni di
euro  per l'anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per l'anno 2015, di
1.491,4  milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.783,4 milioni di euro
annui  a  decorrere dall'anno 2017, mediante l'utilizzazione di quota
parte  delle  maggiori  entrate  e  delle  minori spese derivanti dal
presente  decreto  e non utilizzate ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
  2-bis.  Per  le  medesime  finalita'  perseguite nell'anno 2008, la
dotazione  del  fondo  di  cui  all'articolo  60,  comma  8-bis,  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008, n. 133, e' stabilita in 1,5 milioni di
euro per l'anno 2009.
  2-ter.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nel
limite  di  1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante
corrispondente   riduzione   della   dotazione   del   fondo  di  cui
all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33.
  2-quater.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. ))
  3.  Le  risorse  di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in
conformita'   ((   alle   indicazioni   contenute  nel  Documento  di
programmazione  economico-finanziaria  ))  per  gli  anni  2010-2013,
all'attuazione  della  manovra  di  bilancio  ((  per gli anni 2010 e
seguenti. ))
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta il testo del comma 1240 dell'art. 1 della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007):
             «1240.  E'  autorizzata,  per  ciascuno degli anni 2007,
          2008   e   2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo  per  il
          finanziamento  della  partecipazione italiana alle missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze».
             -  Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 29
          novembre  2004,  n.  282  (Disposizioni  urgenti in materia
          fiscale    e   di   finanza   pubblica)   convertito,   con
          modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 307:
             «Art.  10  (Proroga di termini in materia di definizione
          di  illeciti  edilizi).  - 1. Al decreto-legge 30 settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre  2003,  n.  326,  e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche:
              a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
          dicembre  2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
          «terza   rata»,  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
              b)  nell'allegato  1,  ultimo  periodo,  le parole: «30
          giugno   2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve  essere
          integrata  entro  il»,  sono sostituite dalle seguenti: «31
          ottobre 2005»;
              c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno 2005»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
             2.  La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei  termini  stabiliti per il versamento, rispettivamente,
          della  seconda  e della terza rata dell'anticipazione degli
          oneri  concessori  opera a condizione che le regioni, prima
          della  data  di entrata in vigore del presente decreto, non
          abbiano dettato una diversa disciplina.
             3.  Il  comma  2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12
          luglio  2004,  n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  30  luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni,
          e' abrogato.
             4.  Alle  minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota  parte  delle  maggiori entrate derivanti dalle altre
          disposizioni contenute nel presente decreto.
             5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
          di  finanza  pubblica, anche mediante interventi volti alla
          riduzione   della   pressione   fiscale,   nello  stato  di
          previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze e'
          istituito  un apposito «Fondo per interventi strutturali di
          politica  economica»,  alla  cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
             -  Si  riporta il testo del comma 8-bis dell'art. 60 del
          decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
             «8-bis.  Nello  stato  di previsione del Ministero della
          difesa  e'  istituito  un  fondo con una dotazione pari a 3
          milioni  di  euro  per  l'anno  2008, da utilizzare per far
          fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso».
             -  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7-quinquies
          del  decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a
          sostegno   dei   settori   industriali  in  crisi,  nonche'
          disposizioni   in   materia   di   produzione   lattiera  e
          rateizzazione  del  debito  nel settore lattiero-caseario),
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
          n. 33:
             «1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
          urgenti   e  indifferibili,  con  particolare  riguardo  ai
          settori  dell'istruzione  e  agli  interventi organizzativi
          connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
          di euro».